Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13525 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EBL – ELMY’S BEAUTY LABORATORY SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in

persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTABELLA 26, presso lo

studio dell’avvocato FARRONATO LILIANA, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – COMUNE DI

POMEZIA SRL in persona dell’amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato

DI BENEDETTO PIETRO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 28.5.08, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Liliana Farronato che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 121/28/08, depositata l’11.6.2008, la CTR del Lazio ha confermato la statuizione di rigetto del ricorso proposto dalla S.r.l. E.B.L. Elmy’s Beauty Laboratory avverso gli avvisi di liquidazione, irrogazione sanzioni ed interessi relativi alla TARSU per gli anni 2001 e 2002, ritenendo che i rifiuti speciali prodotti dalla contribuente “potevano e possono essere smaltiti dal servizio pubblico” dato che “anche le superfici destinate a laboratorio producono rifiuti urbani e che, oltre a ciò, il Comune di Pomezia ha deliberato, con atto autonomo, l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi provenienti da superfici adibite ad usi diversi da quelle abitative”.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la contribuente, sulla scorta di quattro motivi, ai quali resiste la Società ASER., con controricorso.

3. Col primo motivo, la contribuente, deduce “omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata valutazione in fatto e in diritto: a) delle allegazioni e prove relative alla difforme natura dei rifiuti speciali da lei prodotti rispetto alle categorie di rifiuti assimilati ai r.s.u.; b) dell’eccezione di nullità dell’avviso di liquidazione per non esser stato preceduto dell’avviso di accertamento. Col secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, come richiamato ed interpretato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 119/E del 7.5.1998, e si formula il seguente quesito di diritto “se, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e stante la non classificabilità dei rifiuti speciali prodotti tra quelli assimilabili in forza del dettato delle disposizioni locali che hanno introdotto l’assimilazione medesima, sia corretto ritenere non tassabile l’area di un immobile a destinazione artigianale deputata alla lavorazione dei prodotti anche nell’ipotesi di contemporanea produzione in detti locali di rifiuti urbani e rifiuti speciali”.

Col terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, formulando il seguente quesito: se “si potesse ritenere legittimamente sottratto alla tassazione, nonostante la dichiarata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi nè tossici ai RR.SS.UU. l’operatore economico il quale fornisse la dimostrazione di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati”.

Col quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, affermando che, in ipotesi di denuncia infedele o erronea, è illegittimo l’avviso di liquidazione non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento.

4.1 motivi appaiono, tutti, inammissibili. Il punto a) del primo motivo difetta di autosufficienza (il momento di sintesi, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, risulta formulato in sede di conclusioni): la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare, e non lo ha fatto, il contenuto dei documenti in tesi trascurati dal giudice di merito, e provvedere alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, controllo che questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 17915/2010).

In relazione al punto b) del primo motivo ed al quarto motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia sulla domanda o su un’eccezione proposta costituisce violazione dei doveri decisori, difetto che integra un “error in procedendo”, deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4 (da corredarsi con specifico quesito), e non con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 o della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione resa al riguardo (tra le tante, Cass. n. 1755 del 2006; n. 12952 del 2007). Il secondo motivo, formalmente prospettato quale violazione di legge, risulta, in sostanza, assorbito dal rigetto del primo motivo: lo stesso, come risulta evidente dal tenore del quesito, presuppone per il suo accoglimento un accertamento di fatto (la non classificabilità dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente tra quelli assimilati ai r.s.u.), che l’impugnata sentenza ha, invece, escluso. Il terzo motivo riguarda un profilo (avvio al recupero dei rifiuti assimilati) che non è stato trattato dai giudici d’appello, sicchè o la questione è nuova o difetta di autosufficienza, in relazione al tempo ed al modo in cui la questione è stata dedotta.

5. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo di dover aggiungere, in relazione alle argomentazioni svolte in camera di consiglio dalla ricorrente, che all’accoglimento del terzo motivo osta, peraltro, il mancato accertamento di un fatto (dimostrazione di effettivo e corretto avvio al recupero, in tutto o in parte, dei rifiuti assimilati), che non risulta compiuto nella sentenza, e che non può essere censurato sotto il profilo della violazione di legge;

ritenuto che, pertanto, il ricorso va rigettato, e che per il principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore dell’intimata, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre a spese generali, ad IVA e a CPA.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’intimata, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, oltre accessori e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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