Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13525 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34268/19 proposto da:

-) B.M., elettivamente domiciliato a Roma, via Tuscolana, n.

4, presso l’avvocato Marco Pepe, che lo difende in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 7.10.2019 n.

1442;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251,, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato, in seguito ad una falsa denuncia sporta contro di lui da uno zio, col quale era in lite per ragioni di eredità.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che la rigettò con ordinanza 19.4.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 7.10.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva raggiunto in Italia alcuna condizione di integrazione, nè in caso di rimpatrio era esposto al rischio di una grave violazione dei diritti fondamentali.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su un motivo. Il Ministero dell’Interno non si è difeso. Ha, tuttavia, depositato un “atto di costituzione” al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza pubblica.

5. Prima della odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositato due distinte memorie: nella prima, datata 7 ottobre 2020, ha dichiarato di volere “rinunciare alla domanda” di protezione internazionale.

Nella seconda, datata 30 novembre 2020, ha precisato che la precedente dichiarazione di rinunzia venne formulata per assecondare la richiesta in tal senso rivoltagli dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, quale atto propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 103; ed ha concluso dichiarando di rimettersi al giudizio di questa Corte circa la permanenza dell’interesse a ricorrere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..

Da un lato, infatti, con la dichiarazione datata 7.10.2020 il ricorrente ha manifestato la volontà di non annettere rilievo alla concessione della richiesta protezione internazionale.

Dall’altro lato, quand’anche si volesse interpretare la seconda istanza come una “rinuncia alla rinuncia” precedentemente presentata, resterebbe il fatto che la dichiarazione di rinuncia alla domanda non è revocabile.

2. Il ricorso, si osserva comunque ad abundantiam, qualora se ne fosse potuto esaminare il merito sarebbe stato inammissibile per altre ragioni.

Con l’unico motivo, infatti, il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, prospettando il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che le condizioni di salute del richiedente non fossero tali da renderlo una persona “vulnerabile” ai fini della concessione della protezione umanitaria.

Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto prendere questa decisione se non dopo aver nominato un consulente tecnico d’ufficio cui demandare l’accertamento delle condizioni di salute del richiedente.

1.1. Questo motivo sarebbe stato inammissibile, se lo si fosse potuto esaminare, dal momento che lo stabilire se nominare o non nominare un consulente tecnico d’ufficio è una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se no per vizi attinenti la motivazione, e tali da renderla assolutamente inintelligibile.

Ma nel caso di specie inoltre la Corte d’appello ha con adeguata motivazione spiegato perchè le due patologie prospettate dal ricorrente (epatite B e un solo episodio di insufficienza respiratoria, guarita) non erano sufficienti a qualificare il ricorrente come “persona vulnerabile”.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza della rinuncia alla domanda, esclude l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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