Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13525 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5920-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A.M.F.;

– intimata –

Nonchè da:

R.A.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CARLINI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO LUIGI

BATTAGLIESE, VITTORIO BUONACUIDI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle Entrate, con un unico articolato motivo, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Milano nr 23/2013 la quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente R.A.M. ed annullato l’avviso di liquidazione emesso dall’ente impositore per il recupero dell’imposta di donazione sul valore dei beni costituiti in trust, applicando l’aliquota dell’8% del D.L. n. 262 del 2006, ex art. 2,comma 49, convertito in L. n. 286 del 2006

La controversia ha ad oggetto il recupero dell’imposta di donazione che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta dall’odierna controricorrente; quest’ultima aveva costituito un trust, denominato “Trust The Village”, in cui aveva fatto confluire determinati beni immobili, al fine di costituire un fondo patrimoniale; la conferente si era nominata trustee ed aveva previsto che alla scadenza, sarebbe stata beneficiaria, essa stessa se in vita, diversamente i suoi discendenti in linea retta.

L’ente impositore aveva ritenuto applicabile l’imposta proporzionale, con l’aliquota dell’8%, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, convertito in L. n. 286 del 2006, laddove, invece, il notaio rogante aveva provveduto all’autoliquidazione dell’imposta ipotecaria e catastale e di quella di registro in misura fissa.

La CTR ha accolto il ricorso del contribuente, fondando la decisione sulle seguenti considerazioni: il D.L. n. 262 del 2006, art. 2 ha incluso nella tassazione anche gli atti di “costituzione di vincolo di destinazione” che non determinano alcun trasferimento patrimoniale; la ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l’incremento patrimoniale del soggetto beneficiario; detto incremento non sussiste nel caso di costituzione di un vincolo di destinazione che non comporta arricchimento o mutamento patrimoniale; nella specie il disponente non ha beneficiato di alcun arricchimento e, in ogni caso, il momento impositivo avrebbe dovuto essere quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari e non quello dal disponente al trustee; l’imposta non poteva, dunque, essere applicata, in quanto mancavano i principi del trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità e dell’arricchimento di un soggetto conseguente alla liberalità ricevuta.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate, mentre la contribuente propone controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2; censura, in particolare, che il giudice di merito abbia ritenuto che nella specie non ricorresse il presupposto d’imposta; a tal fine chiarisce che l’art. 2 citato ha, viceversa, esplicitamente esteso l’applicazione dell’imposta in questione agli atti di costituzione di vincoli di destinazione allo scopo di scongiurare manovre elusive nei confronti del fisco.

La parte contribuente propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, che investe il capo riguardante la compensazione delle spese di lite.

Il ricorso principale va respinto per le ragioni desumibili dal più recente orientamento di questa corte di legittimità (Cass.n. 19167/19; 16699/19; 22754/19; 16700/19 ed altre) la quale, a composizione di un contrasto interpretativo precedentemente insorto, ha stabilito che:

– la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione;

– per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;

nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Afa 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

A tale indirizzo, al quale interamente si rinvia, si intende dare qui seguito.

Orbene, la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto del ricorso principale.

Non può trovare accoglimento il ricorso incidentale in punto compensazione delle spese di lite.

La complessità della questione interpretativa sulle norme da applicare e l’assenza, nelle fasi dei giudizi di merito, di univocità dei precedenti di legittimità giustificava infatti tale compensazione.

Medesimo criterio deve anzi valere anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese della fase di legittimità; dà atto,ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previste per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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