Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13524 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 03/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4009/2015 proposto da:

T.F. L., M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CANNATA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMMA

CASTELLANETA, CINZIA ANGELICO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIROLAMO ABBATESCIANNI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 2447/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

T.F. L. e M.L. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza – pubblicata il 25/06/2014 col n. 2447 – con cui la corte di appello di Milano ha respinto il loro appello contro il rigetto della loro domanda proposta nei confronti di D.T.S. per il risarcimento dei danni che pretendevano essere loro stati da lui arrecati per vicende connesse alla loro attività di amministratori della “Società Compagnia Finanziaria spa” (o LCF) e di liquidatori della “I Viaggi del Ventaglio spa” (o IVV): ed in particolare – stando alla ricostruzione della qui gravata sentenza adducendo essi avere il D.T. sottoposto per la firma al T., quale presidente del CdA di LCF spa, società di cui il primo deteneva la maggioranza assoluta del capitale, un verbale recante la menzione non veritiera dell’esistenza di crediti di LCF verso IVV spa, società cui LCF aveva prestato assistenza nella predisposizione di un piano per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e della quale T. e M., insieme ad un terzo professionista, avevano assunto la carica di liquidatori e, una volta riscontrato che T. e M. non erano disponibili a svolgere l’incarico di liquidatori di IVV in maniera tale da assicurare vantaggi a LCF, di cui erano amministratori, l’avere ingenerato nel commissario della procedura concorsuale di IVV il sospetto che questa società avesse nascosto passività o, peggio, che i liquidatori avessero tenuto comportamenti in conflitto di interessi ai danni della procedura concordataria, così che il commissario si era determinato ad esprimere parere negativo in ordine alla fattibilità del piano concordatario, con il conseguente fallimento della IVV e l’esito negativo del concordato cui questa era stata ammessa;

resiste, con controricorso, il D.T.; e, per l’adunanza – non partecipata – in Camera di consiglio del 03/05/2017 i ricorrenti depositano memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come inserito D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

i ricorrenti articolano tre motivi, dolendosi: col primo, di “violazione o falsa applicazione del combinato disposto delle norme degli artt. 2722 c.c. segg. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 173 e successive modificazioni nel testo coordinato di cui al D.L. 21 giugno 2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, d’ora innanzi legge fallimentare (art. 360 c.p.c., n. 3)”; col secondo, di “violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., nella parte in cui si afferma che la prova per testi sia sempre inammissibile se tendente a contrastare il contenuto del documento costituito dalla relazione del Commissario (art. 360 c.p.c., n. 3)”; col terzo, di “violazione o falsa applicazione del combinato disposto delle norme della L. Fall., art. 173, artt. 2702 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3)”;

i primi due motivi sono inammissibili, perchè si appuntano contro l’inammissibilità delle prove per testi, ma non colgono l’ulteriore, ma altrettanto decisiva, ratio decidendi della corte territoriale posta a base della reiezione delle istanze istruttorie, circa la radicale irrilevanza delle circostanze che ne erano ad oggetto, per essere state identificate, quali ragioni del parere contrario espresso dal Commissario, causali del tutto diverse da quelle prospettate dagli odierni ricorrenti – ed originari attori – a fondamento delle loro pretese risarcitorie, quale si ricava dalla stessa pag. 6 della qui gravata sentenza, al 2^ periodo prima della tesi sull’inammissibilità e due periodi immediatamente successivi, fino al 1^ della pagina 7;

il terzo motivo è del pari inammissibile, perchè la questione sulla qualificazione della relazione del Commissario giudiziale prevista dalla L. Fall., art. 173, resta del tutto irrilevante ai fini del decidere, non cogliendo neppure stavolta i ricorrenti la decisiva ben diversa ratio decidendi della corte territoriale, che riposa sul fondamento del parere del Commissario su ben altre ragioni, neppure rivolgendo poi alcuna delle censure degli odierni ricorrenti avverso la chiara menzione della sentenza di secondo grado in punto di elisione del nesso causale tra le condotte allegate ed evento (penultimo capoverso di pag. 6 e secondo di pag. 7) ed in punto di assoluto difetto di allegazione e prova del danno (piè di pag. 7 della motivazione della gravata sentenza);

del ricorso va quindi senz’altro dichiarata l’inammissibilità, con condanna dei soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità;

deve poi trovare applicazione, attesa la manifesta inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di espresse rationes decidendi della gravata sentenza, l’art. 96 c.p.c., comma 3, nella misura indicata in dispositivo, potendo valere – in ordine alla stessa identificazione della natura e dei presupposti della condanna – l’ampia elaborazione dell’istituto, se non altro per il giudizio di legittimità, avutasi fin da Cass. 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto ad opera di Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376 (a mente della quale “ai fini della condanna… ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali”), ovvero da Cass. 21/07/2016, n. 15017, ovvero ancora da Cass. 14/10/2016, n. 20732; e tanto per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo – in rapporto anche all’entità della condanna alle spese di lite ed all’entità del petitum su cui i ricorrenti insistono anche nella presente sede – e, per l’identità della posizione processuale e la pari efficacia nella causazione dei presupposti della condanna in esame, nei confronti dei medesimi tra loro in solido;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento dell’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, di Euro 20.000,00 (ventimila/00).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA