Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13524 del 30/05/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 13524 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunicibi. ,
Romad5-/.5 /15
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLFRIA
IL

3..LflÀ.
F1.171Z

64%

….. .. .

C.:5;diziati*

Data pubblicazione: 30/05/2013

Ct. 36025/10 — avv. Spina

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.8/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore

Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
DOMENICHELLI FRANCESCO
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 553140/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di ROMA- sez. staccata LATINA.
PREMESSO
Che con nota n.59433-693/12 del 12.9.2012 la Direzione Provinciale di
LATINA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 12.11.2012

pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello

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