Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13524 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (OMISSIS) in persona del

Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA

20, presso lo studio dell’avvocato ROSA LAURA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CORNACCHIA ELIO & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 191/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA del 26.6.07, depositata il 27/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 191/9/07, depositata il 27.5.2008, la CTR delle Marche ha confermato la statuizione di rigetto rectius accoglimento del ricorso proposto dalla S.n.c. Cornacchia Elio & C. avverso l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2000, sul presupposto che: a) il fabbricato, di proprietà demaniale, è esente dall’imposta; b) la L. n. 338 del 2000, art. 18, comma 3, secondo cui l’ICI è dovuta anche dai concessionari demaniali, si applica, per la sua natura innovativa, a decorrere dall’anno 2001; c) la concessione demaniale costituisce un contratto a contenuto obbligatorio e non con effetti reali, essa “non può integrare un diritto reale di godimento”.

2. Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune, sulla scorta di quattro motivi, la Società intimata non ha presentato difese.

3. Rilevato che l’impugnazione è tempestiva, essendo stata consegnata per la notifica all’Ufficiale giudiziario lunedì 13.7.2009, col secondo ed il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3; art. 952 e segg c.c.; artt. 34, 41, 45 bis e 46 cod. nav.), sottoponendo alla Corte i seguenti quesiti: “se ante novella ex L. 23.12.2000 n. 388 sia soggetto passivo ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, il concessionario di bene demaniale, in forza di concessione di un diritto reale di godimento (come sostenuto da questa difesa), ovvero se debba escludersi tout court la sua soggettività a prescindere da qualsiasi indagine circa la natura nascente dalla concessione (come prospettato ex adverso e ritenuto dalla CTR); “se la natura demaniale di un bene non sia d’ostacolo alla configurazione in capo al concessionario di un diritto di godimento sul bene di natura reale (come sostenuto da questa difesa), ovvero se tale demanialità escluda tout court la possibilità di configurare in capo al titolare della concessione diritti reali (come ritenuto dalla CTR).

Col quarto motivo, il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sul fatto controverso e decisivo relativo alla natura del diritto esistente in capo alla concessionaria in forza dell’atto di concessione. I motivi, tra loro connessi, appaiono manifestamente fondati, con assorbimento del primo motivo, avendo questa Corte più volte affermato che il concessionario di un’area demaniale, sulla quale sia realizzato, come nella specie, uno stabilimento balneare, può essere considerato titolare di proprietà superficiaria di durata temporanea, pari a quella della concessione (S.U. n. 1324/1997), soggetta a peculiare regolamentazione in ordine alla modificazione, estinzione o cessazione del diritto, a condizione che tanto emerga indiscutibilmente dall’atto di concessione e da altre circostanze valutabili dal giudice di merito (Cass. nn. 4769/2004, 4402/1998), indagine, del tutto, pretermessa dalla CTR; in caso positivo, il concessionario, quale titolare del diritto di superficie, è soggetto all’ICI anche prima che la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18 includesse esplicitamente i concessionari tra i soggetti passivi dell’imposta (Cass. n. 9935/2008, n. 15470/2010).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, che, pertanto, accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo, la causa va rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, affinchè valuti se con la concessione sia stato, o meno, attribuito alla concessionaria uno “ius aedificandi”, costituente un “quid pluris” rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale, che le abbia consentito la realizzazione di un’opera che passi in sua proprietà al momento della cessazione del rapporto, con insorgenza, a titolo originario, di una proprietà superficiaria separata dal suolo. In caso positivo, la concessionaria è soggetta all’ICI, mentre, in ipotesi negativa, di effetti meramente obbligatori della concessione, è esente, “ratione temporis”, dall’imposta;

il giudice di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese alla CTR delle Marche, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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