Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13524 del 02/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13524
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 12675/2013, promosso da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Consorzio Centro Revisioni Adriaticha, rappresentato e difeso in
giudizio dall’avv. Olinto Raffaele Valentini ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza della libertà, 10;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza 6/5/12 del 21 marzo 2012 della
Commissione tributaria regionale della Puglia.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con la sentenza sopra indicata la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha confermato la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) i.v.a./i.r.pe.g./i.r.a.p. 2002 della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Barletta, Andria e Trani.
Ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate per due motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con atto depositato il 10 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, sulla base della comunicazione 12.11.2019 della Direzione Provinciale di Barletta, ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo il contribuente presentato, a norma del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, convertito co modif. con, L. n. 136 del 2018, domanda di definizione agevolata della controversia, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
Analoga istanza era pervenuta dal contribuente in data 27 novembre 2019. I documenti allegati forniscono fondamento ad entrambe le istanze, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del processo tributario restano a carico della parte che le ha anticipate, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020
Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020