Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13524 del 01/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9795-2012 proposto da:

ATAC S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI ROGAZIONISTI, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FLAMMENT,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato

RENATO DELLA BELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 680/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2011 r.g.n. 4303/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato FLAMMENT SIMONA;

udito l’Avvocato DELLA BELLA RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il diritto di L.F., dipendente dell’ATAC s.p.a. (e, successivamente, della Trambus s.p.a.) con qualifica di capo tecnico 3 livello, a conseguire l’inquadramento nel 2 livello c.c.n.l. di categoria con decorrenza 22/2/96 e condannavi l’ATAC s.p.a in solido con la Trambus s.p.a. al pagamento delle differenze retributive maturate dal 22/8/95 all’ottobre 1996, e, per il periodo successivo, la sola Trambus s.p.a.

La Corte distrettuale perveniva a tale decisione,’ in estrema sintesi, sul rilievo dello svolgimento da parte del ricorrente, per un periodo superiore a sei mesi, del ruolo di responsabile di impianto proprio del personale di secondo livello, come desumibile dal provvedimento aziendale 22/8/95 sottoscritto dal vice direttore generale.

Per la cassazione dei tale decisione propone ricorso l’Atac s.p.a.

con tre motivi corredati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso L.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve esaminarsi con priorità la questione inerente alla l’inammissibilità del ricorso sollevata dall’intimato con riferimento alla carenza di dati concernenti l’identificazione del ricorrente (indicata come ATAC s.p.a. già Trambus s.p.a.) e la sua legittimazione ad agire, nonchè la nullità della procura per carenza di specialità.

L’eccezione è priva di pregio, ove si faccia richiamo ai principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, in base ai quali i vizi attinenti alla indicazione della parte ricorrente nell’epigrafe del ricorso, danno luogo alla inammissibilità del ricorso per cassazione, solo se comportino incertezza assoluta sulla sua identità e non anche quando la stessa sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell’atto destinata a contenerle (vedi Cass. 27/10/2015 n. 21786). Nell’ottica descritta è stato anche affermato (cfr. Cass. 14/7/2014 n. 14662) che l’erronea indicazione delle generalità del ricorrente non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ove l’effettiva identità del suo autore risulti dall’intestazione della sentenza impugnata e da quella dello stesso ricorso per cassazione, oltre che dalla procura speciale apposta in margine ad esso.

2. Nello specifico, l’identificazione quale parte ricorrente della ATAC s.p.a. è chiaramente desumibile dalla intestazione della sentenza impugnata, che dà atto della costituzione della ATAC s.p.a. (soggetto distinto dalla Trambus s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avv. Simona Flamment, attuale difensore della ricorrente, oltre che dalla statuizione della medesima pronuncia della Corte distrettuale con la quale si attesta che il rapporto di lavoro iniziato nel 1973 alle dipendenze dell’ATAC, in seguito alla scissione nelle società ATAC s.p.a. e Trambus s.p.a. aveva visto prima il passaggio di L.F. alle dipendenze della ATAC s.p.a sino al 31/12/99, quindi, dal 1/1/2000, il transito nei ruoli di Trambus s.p.a., società nei confronti della quale risulta altresì emessa statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive in favore del lavoratore, come riferito nello storico di lite.

Al di là dell’erroneo riferimento, nell’epigrafe del presente ricorso, alla società Trambus (peraltro in grado di appello rappresentata e difesa dagli avv.ti Persiani, Proia e Petrassi), deve ritenersi che l’odierna ricorrente sia chiaramente identificata nella ATAC s.p.a.

3. Analogamente, deve negarsi fondamento alla eccezione di difetto di specialità della procura rilasciata in calce al ricorso, sollevata da parte intimata.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, (anche) quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame (vedi ex aliis, Cass. 23/07/2015 n. 15538). E’ quindi validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia conferito con espressioni generiche, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (cfr. Cass. 5/12/2014 n. 25725). Nella fattispecie la procura in calce al ricorso risulta sottoscritta dal dott. T.C., quale Amministratore delegato dell’ATAC s.p.a.

e rilasciata in favore dell’avv. Simona Flamment che rappresenta e difende la società “nel giudizio di Cassazione di cui al presente ricorso”.

4. Ciò premesso con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., art. 1326 c.c. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata nel corso del giudizio di merito.

Il motivo va disatteso.

5. Al di là di ogni pur assorbente considerazione in ordine alla irritualità del mezzo di impugnazione, non correttamente introdotto nelle forme prescritte dell’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, va rimarcato che la doglianza si espone ad un giudizio di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass. 28/7/2008 n.20518, Cass. 2/4/2004 n. 6542), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti” (vedi Cass. 26/3/2012 n.4787, Cass. 15/3/2006 n. 5620).

In applicazione del suddetto principio il motivo deve essere considerato inammissibile perchè, posto che la sentenza impugnata non affronta la questione inerente alla prescrizione del diritto azionato dal lavoratore, e posto che la ricorrente non specifica modi e tempi di formulazione della relativa eccezione nel giudizio di merito, introduce per la prima volta in questa sede di legittimità un tema nuovo di dibattito che involge l’accertamento di nuove circostanze di fatto ed è, quindi, incompatibile con i limiti e la natura del giudizio di Cassazione.

6. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione della declaratoria contrattuale di cui all’allegato A dell’accordo Nazionale 13/5/87, nonchè omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia non correttamente interpretato il tenore dell’accordo collettivo che individua il personale appartenente al secondo livello con riferimento all’assunzione della responsabilità relativa ad impianti complessi, riconoscendo al lavoratore i diritti conseguenti all’inquadramento in detto livello, benchè egli risultasse preposto ad una struttura che non poteva definirsi complessa.

Il motivo presenta evidenti profili di improcedibilità.

7. Non può prescindersi, sul punto, dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6/3/2012 n. 4220, Cass. 9/4/2013 n. 8569, cui adde Cass. 24/10/2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi Cass. 7/7/2014 n.15437).

Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un accordo collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –

imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo integralmente agli atti e di indicarne il contenuto.

Nella specie, l’accordo collettivo del 13/5/87 invocato dalla società ricorrente, non risulta se sia stato prodotto, ed in forma integrale, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

8. In realtà, la ricorrente con il motivo di doglianza proposto, tende a pervenire ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti di causa elaborata dai giudici del gravame, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Per consolidato orientamento di questa Corte il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non potrebbe comunque risolversi in un’istanza dì revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice dell’impugnazione, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito da tale disposizione, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Una simile revisione, in realtà, si tradurrebbe in un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (vedi ex anis, in motivazione, Cass. 199/2011 n.17977, cui adde, Cass. SS.UU. n. 25/10/2013 n. 24148, Cass. 4/4/2014 n. 8008).

Nello specifico, va rimarcato che il giudice dell’impugnazione con motivazione congrua e completa, del tutto esente da vizi logici, ha proceduto alla disamina della questione delibata, giungendo alla conclusione, fondata sui dati documentali e sulle dichiarazioni testimoniali raccolte, che il deposito Vittoria di cui era stato responsabile il lavoratore a far tempo dal 22/8/95, era correttamente qualificabile come “impianto”.

Anche sotto tale profilo la pronuncia si sottrae, quindi, alla censura all’esame.

9. Con il terzo motivo è denunciata violazione della normativa speciale di cui al R.D. n. 148 del 1931 nonchè omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della qualifica superiore rivendicata, benchè mancasse il requisito dell’ordine scritto di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 18 risultando sottoscritto dal vicedirettore generale, invece che dal direttore generale.

10. Il motivo presenta profili dì inammissibilità, nel medesimo contesto trovando formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 c.p.c., giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi, la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione, non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto. (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26-3-2010 n. 7394 cui adde Cass.8-6-2012 9341, Cass. 20-9-2013 n.21611).

Sotto altro versante, non va sottaciuto che la censura presenta le medesime criticità riscontrate in relazione al primo mezzo di impugnazione, giacchè introduce una questione che non risulta sia stata ritualmente prospettata sin dal primo grado di giudizio, esponendosi ad un giudizio di novità.

In definitiva, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA