Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13523 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 03/05/2017, dep.30/05/2017),  n. 13523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3172/2015 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

14, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MANCUSO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO ARENA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MSD ANIMAL HEALTH SRL, in persona del Dott.

V.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO N.

15, presso lo studio dell’avvocato DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3321/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Z.A. citò in giudizio la MSD Animai Health srl, già Intervet Italia srl, dinanzi al tribunale di Milano per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti per le lesioni subite durante un infortunio occorsogli nel corso di un evento sociale a margine di una riunione aziendale da quella organizzata con gli agenti di commercio per prodotti veterinari relativi al suo campo di studi, avutosi in Bolzano il 27/01/2010: ma la domanda fu rigettata in primo grado e la corte di appello respinse il gravame, ritenendo l’estraneità della convenuta all’evento, organizzato in piena autonomia in base a contratto di appalto da tale AIM spa, che aveva pure stipulato assicurazione per gli infortuni, tale anche da escludere i titoli di responsabilità sussidiaria accampati dall’attore ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c.;

per la cassazione della sentenza di secondo grado, pubblicata col n. 3321 il 17/09/2014 e notificata il 25/11/2014, ricorre lo Z., affidandosi a cinque motivi con atto notificato il 16/01/2015; resiste con controricorso la MSD Animai Health srl;

per l’adunanza – non partecipata – in Camera di consiglio del 03/05/2017 il ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione degli artt. 1655 c.c. e segg., in materia di appalto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e carenza di motivazione sul punto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; col secondo motivo, di “omessa valutazione della responsabilità sussidiaria della convenuta ex art. 2049 c.c. e diretta ex art. 2043 c.c. e quindi violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e carenza di motivazione sul punto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; col terzo motivo, di “omessa ed errata valutazione della responsabilità sussidiaria della convenuta ex art. 2050 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e carenza di motivazione sul punto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; col quarto motivo, di “omessa valutazione della responsabilità sussidiaria della convenuta ex art. 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e carenza di motivazione sul punto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; con l’ultimo motivo, di “omesso corretto espletamento dell’istruttoria”;

l’ultimo motivo è radicalmente inammissibile, per difetto di specificità, per mancata riconduzione della censura ad uno dei paradigmi previsti dall’art. 360 c.p.c. e perchè, ad ogni buon conto, neppure si fa carico di individuare analiticamente le singole istanze istruttorie che sarebbero state malamente pretermesse o i singoli mezzi istruttori che sarebbero stati malamente espletati, con l’indicazione delle sedi processuali di formulazione delle relative istanze e dei verbali che hanno raccolto le une e l’espletamento degli altri, così violando pure il principio generale sancito dall’art. 366 c.p.c.,, n. 6;

gli altri quattro motivi, complessivamente considerati, sono del pari inammissibili, perchè non si fanno adeguatamente carico della univoca ratio decidendi della ricostruzione della fattispecie come appalto in senso proprio tra la MSD e la AIM, con piena assunzione dell’organizzazione dell’evento e soprattutto dell’esclusione in essa di qualsiasi ruolo della prima in base ad un contratto di appalto minuzioso e rigoroso, tale da impedire ogni ingerenza o controllo all’appaltante, in applicazione di giurisprudenza consolidata di questa Corte (quest’ultima potendosi identificare, tra molte pronunzie, in: Cass. 25/01/2016, n. 1234; Cass. 20/09/2011, n. 19132; Cass. 01/06/2006, n. 13131);

infatti, anche in questa sede la contraria argomentazione del ricorrente si riduce all’adduzione delle circostanze dell’inserimento dell’evento nel programma complessivo di un incontro di lavoro organizzato dalla stessa MSD e della presenza in loco di dirigenti di quest’ultima, quale presunzione della loro possibilità di intervenire ad impartire istruzioni, anzichè alla contestazione dell’insufficienza del tenore del contratto di appalto, ritualmente prodotto in giudizio ma restato ignoto nel testo del ricorso ed a questa Corte, e soprattutto degli atti con cui la riunione era stata indetta tra i partecipanti, delle modalità di indizione e di partecipazione concreta, onde vagliarne il grado di obbligatorietà, anche indiretta, solo adombrato dal ricorrente con accenni a non meglio precisate ricadute negative in caso di mancata partecipazione all’evento ludico, di cui neppure – del resto – si indica quando si sarebbe argomentato davanti ai giudici del merito;

in questo contesto, l’omissione della considerazione delle causali sussidiarie di responsabilità semplicemente non sussiste, avendo la corte territoriale fondato sulla proclamata piena e totale estraneità dell’organizzatrice della riunione aziendale, in forza delle previsioni del contratto di appalto con l’organizzatrice dell’evento, la non applicabilità delle norme in tema di responsabilità extracontrattuale a vario titolo invocate: del resto, in modo coerente con tale premessa, visto che l’estraneità e soprattutto l’autonomia organizzativa imprenditoriale dell’appaltatore elide ogni nesso con l’appaltante idoneo a fondare in capo a quest’ultimo la responsabilità del padrone o committente per fatto del commesso o preposto, come pure esclude la riferibilità all’appaltante della gestione diretta di un’attività pericolosa o, a maggior ragione, della signoria sulla cosa che, sola, potrebbe poi fondare la responsabilità da custodia (e dovendosi escludere che un’impresa di commercializzazione di prodotti veterinari possa ritenersi custode di un impianto di sport invernali solo perchè vi svolga nei pressi un incontro destinato ai suoi agenti);

del ricorso va così senz’altro dichiarata l’inammissibilità, neppure potendo evitarsi di applicare il principio della soccombenza per regolare le spese del giudizio di legittimità, così condannandosi il ricorrente alle medesime;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA