Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13523 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13523 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 23076-2009 proposto da:
RISPOLI GREGORIO RSPGGR42E03F158T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
BANCA TOSCA SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 17549/2009 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 9.6.09, depositata il 29/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’ammissibilità del ricorso.

Data pubblicazione: 30/05/2013

La Corte : rilevato:
che ,con ricorso n. 23076/09, Gregorio Rispoli ha proposto ricorso
per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza n.

rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti della Banca
Toscana, contro la sentenza del giudice di pace di Firenze n.
1125/03, emessa in data 7.4.2003;
che la Banca non ha svolto attività difensiva;
che il consigliere relatore ex art 380 bis cpc ,con relazione del
4.5.10, ha ritenuto il ricorso fondato;
che la causa chiamata in camera di consiglio per le udienze del
27.9.10 e del 29.9.11 veniva rinviata a nuovo ruolo ed è stata
discussa infine in data odierna.

Osserva
Con il ricorso il ricorrente lamenta la disposta condanna alle spese
di lite; condanna che sarebbe stata emessa erroneamente in quanto il
controricorso sarebbe stato sottoscritto soltanto da difensore non
abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
Sottolinea che la questione era stata espressamente sollevata nel
giudizio di legittimità, ma la Corte ne aveva rilevato l’infondatezza,
ritenendo che l’atto fosse stato sottoscritto anche da difensore
abilitato. Secondo il Rispoli, tuttavia, la Corte sarebbe incorsa in
errore di lettura poiché tale seconda firma in realtà non sarebbe mai

17549/09 in data 29.7.2009, con la quale questa Corte aveva

stata apposta.
Il ricorso appare inammissibile.
E’ ben vero che dall’esame del controricorso si evince che in detto
atto sono apposte tre sottoscrizioni, di cui due da parte dci
dipendenti dell’istituto bancario delegante, ed una terza da parte del

non può non rilevarsi che la sentenza di questa Corte n. 17549/09,
oggetto della odierna domanda di revocazione, si era espressamente
pronunciata su un motivo di ricorso che verteva proprio
specificatamente sulla validità del controricorso della banca
Toscana in relazione alla sottoscrizione da parte di difensore
abilitato al patrocinio innanzi a questa Corte.
Detta pronuncia è quindi intervenuta su un fatto controverso in
giudizio, oggetto , come detto, di specifico motivo di ricorso, e ,
come tale, non è soggetta alla revocazione ex art 395 n. 4 cpc poiché
tale norma espressamente esclude dal giudizio revocatorio per
errore di fatto l’ipotesi in cui detto errore è intervenuto su un fatto
controverso in relazione al quale è stata emessa la decisione.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Non vi è
luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile

difensore non abilitato al patrocinio davanti a questa Corte, tuttavia

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