Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13523 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17671/2017 proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico

De Dominicis n. 42/a, presso lo studio dell’avvocato Pazzaglia Aldo

A., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Partito Democratico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 301,

presso lo studio dell’avvocato Perugini Dario, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta

e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10762/2017 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata

il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede che la Corte

di Cassazione rigetti il ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – D.S.F. ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Partito Democratico, nonchè del Garante per la protezione dei dati personali, contro la sentenza del 23 maggio 2017 con cui il Tribunale di Roma ha respinto il suo ricorso avverso decisione del Garante che:

-) aveva dichiarato non luogo a provvedere su una sua domanda diretta ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardavano presso il Partito Democratico, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine degli stessi, della finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potevano essere comunicati o che potevano venirne a conoscenza;

-) aveva inoltre determinato nella misura forfettaria di Euro 500,00 l’ammontare delle spese del procedimento che sono stati posti, nella misura di Euro 150,00, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Partito Democratico.

2. – Il Partito Democratico nonchè il Garante per la protezione dei dati personali resistono con distinti controricorsi.

Vi sono memorie.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo, che si protrae da pagina 43 a pagina 46, denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost., dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione Edu, dell’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, censurando la sentenza impugnata per aver affermato che la disponibilità del Partito democratico, in quanto titolare del trattamento dei dati del ricorrente, alla cancellazione dei medesimi, in caso di sua richiesta in tal senso, assorbiva le richieste di informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 2, evidenziando che il ricorrente aveva richiesto un bene della vita, l’accesso ai propri dati personali, diverso da quello su cui aveva pronunciato il Tribunale, ossia la loro cancellazione.

Il secondo mezzo, da pagina 46 a pagina 49, denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 2, “violazione della libertà, dignità e riservatezza”, violazione dell’art. 117 Cost., violazione dell’art. 8 della convenzione numero 108 del 1981 del consiglio d’Europa, violazione dell’art. 8 della Convenzione Edu, violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, violazione dell’art. 12 della direttiva 95/46/ce, violazione dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione Edu, violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, censurando la sentenza impugnata per aver negato che il ricorrente avesse interesse a ottenere la Partito Democratico le indicazioni richieste in ragione della disponibilità dello stesso Partito Democratico alla cancellazione dei dati.

Il terzo mezzo, a pagina 49 a pagina 51, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 2, violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 violazione dell’art. 117 Cost., violazione dell’art. 8 della Convenzione numero 108 del 1981 del Consiglio d’Europa, violazione dell’art. 8 della Convenzione Edu, violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, violazione dell’art. 12 della direttiva 95/46/CE, censurando la sentenza impugnata per il fatto che la ricostruzione operata dal Tribunale in punto di interesse era contraria al diritto di accesso ai dati personali, in quanto consentiva al titolare, ricevuta la richiesta di accesso, di paralizzare la medesima con la dichiarazione di disponibilità, non richiesta, della cancellazione.

Il quarto mezzo, da pagina 51 a pagina 53, denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., omessa pronuncia sul rimborso dei diritti di segreteria da parte del garante, violazione dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione Edu, violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, censurando la sentenza impugnata laddove aveva omesso di pronunciare sulla domanda di accertare e dichiarare non dovuto l’importo di Euro 150,00 riscosso a titolo di diritti di segreteria dal Garante, con condanna di quest’ultimo al relativo rimborso.

Il quinto mezzo, da pagina 53 a pagina 55, denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame e valutazione della non imparzialità ed in dipendenza del Garante, violazione dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione Edu, violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, violazione dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, violazione dell’art. 28 della direttiva 95/46/CE.

Segue istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sul quesito se gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè l’art. 12 della direttiva già citata, portino ad una prassi nazionale secondo cui l’interessato, il quale ha esercitato il diritto di accesso ai dati personali, possa vedersi negato l’esercizio del proprio diritto per la dichiarazione del titolare del trattamento della disponibilità alla sola cancellazione dei dati personali dell’interessato, da questi non richiesta.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso va respinto.

5.1. – E’ infondato il primo mezzo.

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).

Va da sè che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Nel caso di specie, dunque, è di tutta evidenza che il vizio di omessa pronuncia non ricorre, avendo il giudice di merito integralmente pronunciato sulla domanda proposta, rigettandola: e cioè ritenendo, da un lato, che la disponibilità offerta dal Partito Democratico a cancellare i dati riguardanti il D.S. assorbisse, ed in altri termini rendesse superfluo, l’accesso ai dati medesimi, e dall’altro lato che il convenuto avesse comunicato i dati in proprio possesso.

5.2. – Il secondo ed il terzo mezzo, che per il loro collegamento possono essere esaminati simultaneamente, concernendo entrambi la questione dell’interesse del ricorrente all’accesso ai propri dati, nel suo rapporto con la manifestata disponibilità del Partito Democratico alla cancellazione dei dati medesimi, sono inammissibili.

Occorre difatti rilevare che la sentenza impugnata contiene una duplice ratio decidendi:

-) per un verso il Tribunale ha affermato “che la manifestata disponibilità del Partito Democratico, in quanto titolare del trattamento dei dati del ricorrente, alla cancellazione dei medesimi, ove costui lo richieda, assorbe la richiesta di informazioni”, affermazione, questa, che il provvedimento del Garante, trascritto per intero alle pagine 11-13 del ricorso, non contiene, limitandosi a constatare che il Partito Democratico “si rende comunque disponibile, pur non essendo stato richiesto, a cancellare i dati del ricorrente dal proprio database qualora pervenisse una richiesta in tal senso”, senza alcun riferimento all'”assorbimento” della richiesta di informazioni, valorizzato invece, autonomamente, dal Tribunale;

-) per altro verso il Tribunale ha fatto proprio il contenuto del provvedimento del Garante “che ha affermato che la disponibilità del PD alle richieste del ricorrente, sin dal momento in cui egli ha avanzato le sue pretese, assorbiva ogni ulteriore richiesta, non residuando altri diritti meritevoli di tutela e comunque palesandosi dal contenuto incerto, non risultando invero al giudice l’interesse concreto in capo al ricorrente diverso da quello già garantito dall’ente depositarlo dei dati”, statuizione, questa, ulteriore rispetto a quella concernente la disponibilità del Partito Democratico alla cancellazione dei dati, e che richiama per relationem la verifica compiuta dal Garante laddove esso ha affermato che la parte resistente “ha, dopo verifiche interne, accertato che il ricorrente avrebbe fornito alcuni dati in occasione delle Primarie del Partito Democratico svoltesi nel 2009 manifestando altresì il consenso al trattamento dei suddetti ed ha anche precisato che tali dati (di cui ha fornito l’elenco) sono stati inseriti nel database dei Circoli di Rete”, di guisa che, in definitiva, la parte resistente aveva “fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente”. Due rationes, dunque:

-) la prima, autonomamente introdotta dal Tribunale, si riassume in ciò, che l’offerta di cancellazione assorbiva ogni altra domanda;

-) la seconda, mutuata dal Garante, si riassume in ciò, che le informazioni fornite erano sufficienti.

Ora, questa seconda ratio decidendi, concernente la sufficienza delle informazioni fornite, di per sè idonea a sostenere il provvedimento impugnato, non è specificamente attinta dai due motivi in esame: e cioè il ricorrente non spiega, al di là del richiamo del tutto astratto al dato normativo, in che cosa le informazioni fornite dal Partito Democratico (informazioni che, del resto, nel loro concreto contenuto, neppure emergono dal ricorso, sicchè la Corte non ha affatto modo di stabilire che cosa sia eventualmente mancato) sarebbero insufficienti, così da ledere in concreto il suo diritto all’accesso ai dati.

Ed è cosa nota che, secondo il costante orientamento di questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).

5.3. – Il quarto motivo è inammissibile.

Esso è privo del requisito dell’autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato sulla sua domanda volta ad “accertare e dichiarare non dovuto l’importo di Euro 150,00 riscosso a titolo di diritti di segreteria e, per l’effetto, condannare il Garante a rimborsare detto importo in favore del ricorrente, oltre interessi di legge sino all’effettivo soddisfo”.

Ma il rimborso presuppone il versamento, e dal ricorso non risulta cosa comproverebbe che detto versamento sia stato dal D.S. effettuato.

5.4. – Il quinto mezzo è inammissibile.

E’ difatti appena il caso di osservare che la asserita non imparzialità ed indipendenza del Garante non è un fatto storico – quanto piuttosto un giudizio politico-giuridico – riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella lettura datane da questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il che esime dall’osservare che l’ipotetica non imparzialità ed indipendenza del Garante non possiederebbe rilievo alcuno in questa sede, sia perchè l’imparzialità è assicurata dal controllo giudiziale dell’operato del Garante, sia perchè l’oggetto del contendere attiene qui non al contenuto del provvedimento del Garante, ma soltanto alla sussistenza, nella sentenza impugnata, di vizi riconducibili alla catalogazione contenuta nell’art. 360 c.p.c., tali da comportare la cassazione della sentenza: comunque preclusa per la già formulata considerazione che essa è sorretta da una ratio decidendi non censurata.

5.5. – Conseguentemente vien meno l’esigenza del rinvio pregiudiziale, siccome richiesto, giacchè questa Corte, ai fini della pronuncia sui motivi in esame, non deve rispondere al quesito indicato dal ricorrente, ossia se l’interessato, il quale ha esercitato il diritto di accesso ai dati personali, possa vedersi negato l’esercizio del proprio diritto per la dichiarazione del titolare del trattamento della disponibilità alla sola cancellazione dei dati personali dell’interessato, da questi non richiesta.

6. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, considerando che il valore della causa non ammonta a Euro 650,00, come indicato dal ricorrente in ricorso, ma è indeterminabile, vertendo essa sulla sussistenza del diritto, non riducibile ad un’equivalente monetario, al controllo dei suoi dati personali. Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun effetto vincolante in ordine ai profili processuali (Cass. 10 aprile 2017, n. 9195, quanto all’individuazione del quantum oggetto di domanda; Cass. 16 maggio 2017, n. 12031 e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26988, ai fini della competenza per valore; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33457, con specifico riguardo alla liquidazione delle spese di lite).

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15/0 ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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