Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13523 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., rappresentato e difeso, giusta delega a margine

del ricorso, dall’Avv. BRUSCIOTTI Marco, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Portuense, 104, presso lo studio dell’Avv. Antonia De

Angelis;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/02/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 02, in data 10/07/2006, depositata

l’11 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 30369/2007 R.G., è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 117/02/06, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona Sezione n. 02, il 10-07-2006 e DEPOSITATA l’11.10.2006. Il ricorso, che attiene ad avviso di accertamento n. (OMISSIS) IRPEF, ILOR per l’anno 1992, si articola in doglianze, con le quali si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. d), nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 445 c.p.p – e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

2 – L’Agenzia delle Entrate, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione(Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

4 – Si propone di trattare il ricorso in Camera di consiglio e dichiararlo inammissibile: nei confronti del Ministero in quanto privo di legittimazione, essendo rimasto estraneo al giudizio di appello nel quale non è stato evocato; nei riguardi dell’Agenzia e, se del caso, del Ministero, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, peraltro non specifici nè autosufficienti (Cass. N. 828/2007, n. 22499/2006, n. 20454/2005, n. 14075/2002, n. 849/2002), non si concludono, nel caso delle censure per vizi di legge, con la esplicita formulazione dei quesiti, dando risposta ai quali la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, non assolvono alle prescritte condizioni, in relazione alle doglianze che riguardano il vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Peraltro, entrambi i mezzi, sembrano, pure, infondati, avuto riguardo, al fatto che, risolvendosi le doglianze in una diversa lettura degli elementi, già esaminati e diversamente valutati, impingono, sia nel principio secondo cui la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 23286/2005, n. 12014/2004, n. 322/2003), sia pure nell’onere di evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice di merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta (Cass. n. 3994/2005).

Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile, o, comunque, rigettato, per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte in relazione e che, in base alle stesse, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi, in quanto formulati in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., e di consolidato orientamento giurisprudenziale;

Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dei principi applicati, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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