Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13523 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12663/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

I.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza 133/35/12 del 6 novembre 2012, della

Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Fatto

rilevato

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, annullò la cartella di pagamento n. (OMISSIS) e gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) per i.r.p.e.f. e altro 2004 e (OMISSIS) per i.r.p.e.f. e altro 2003, ritenendo errore di calcolo, rispetto alla percentuale di redditività del 15% dei ricavi medi dichiarati negli anni precedenti, pari a Euro 103.632,00, l’accertato reddito d’impresa in Euro 20.000,00, anzichè in Euro 15.545,00.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate per due motivi.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3” avendo la sentenza annullato l’avviso di accertamento nel presupposto di un errore di calcolo che, in ragione della natura del processo tributario, di impugnazione-merito, avrebbe dovuto indurre la Commissione tributaria regionale a rideterminare autonomamente il reddito del contribuente.

Con il secondo motivo deduce “omessa motivazione su fatto decisivo e controverso del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5” in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di considerare che il reddito del contribuente non era stato determinato sulla percentuale del 15% dei ricavi medi degli anni precedenti, bensì sulla media di Euro 20.000,00 dei redditi delle imprese simili; media che non si discostava in misura significativa dal metodo di calcolo alternativo, costituito dall’applicazione di una redditività del 15% dei ricavi.

Il primo motivo è fondato.

Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (cass., 21759/2011; Cass., 22400/2014).

In base a questi principi, la sentenza della Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto annullare per intero l’accertamento ma sostituire, al suo interno, la determinazione del reddito che avrebbe potuto determinare con un elementare calcolo matematico.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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