Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13522 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13522 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 26169-2011 proposto da:
FALLIMENTO DELLA SNC IMPRESA GEOMM. SANTILLO E
SANTORO 00100860618 in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato RUBINO DE RITIS MASSIMO, giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
NACITI MASSIMO NCTMSM70M15L719P, elettivamente
domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso
lo studio dell’avvocato DI ME0 FRANCO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

Data pubblicazione: 30/05/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale contro
FALLIMENTO DELLA SNC IMPRESA GEOMM. SANTILLO E
SANTORO 00100860618 in persona del Curatore pro tempore,

studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato RUBINO DE RITIS MASSIMO, giusta procura a
margine del ricorso, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali -)
avverso la sentenza n. 730/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 19.2.2011, depositata 1’8/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Massimo Rubino De Ritis che si
riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Franco
Di Meo che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 26169 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 26169/11 proposto dal Fallimento
impresa geom Santillo e Santoro snc nei confronti di Naciti Massimo il
consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che

Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:

RILEVATO
che il Fallimento impresa geom Santillo e San toro snc ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza
n.730/11 con cui la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello
avverso la sentenza n. 2559/03 con cui il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere aveva rigettato la domanda revocatoria proposta ex art
67 comma 1 n. 1 l.f relativa alla vendita di un immobile effettuata dalla
società poi fallita a Naciti Massimo
che quest’ultimo ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì
ricorso incidentale

Osserva
Con i due motivi di ricorso il fallimento lamenta, sotto il profilo della
violazione di legge e del vizio della motivazione, che la corte distrettuale
ha erroneamente escluso l’esistenza di una sproporzione di prezzo.

segue.

I motivi ,tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e
gli stessi si rivelano inammissibili.
La CTU svolta in primo grado aveva rilevato che ,a fronte di un prezzo
pagato di 140 milioni di lire , il valore dell’immobile era di lire

questa seconda perizia è emerso che il valore dell’immobile era di lire
191.275.000. Il giudice di secondo grado, in considerazione del fatto
che al caso di specie dovevasi applicare la normativa anteriore al 2005,
ha rilevato che la differenza di prezzo era pari al 26,8% e che la stessa
non assurgeva a particolare signifìcatività tenuto conto del fatto che la
giurisprudenza si era sempre espressa nel senso che l’eccessiva
sproporzione doveva individuarsi in una differenza di prezzo che
superasse del 25/30 % il valore dell’immobile per cui ,essendo la
percentuale del 26,8% più prossima al valore inferiore della forchetta, il
prezzo poteva ritenersi comunque congruo.
La Corte d’appello ha ulteriormente aggiunto che ciò trovava
ulteriormente conferma nel fatto che” il bene oggetto dell ‘azione, il
Comune e la sua zona di ubicazione, ben potevano determinare
oscillazioni di valore di mercato nei limiti di tale percentuale (il comune
di Anzio ove è ubicato 1 ‘immobile infatti è un comune anche a
vocazione turistica e la destinazione dell ‘immobile a casa vacanza a di

159.645.220.La Corte d’appello ha disposto il rinnovo della CTU e da

abitazione ben può influenzare il valore venale del bene facendolo
oscillare anche in misura rilevante)”.
Trattasi di motivazione assolutamente congrua, logicamente coerente,
basata sulla base di una CTU e conforme agli orientamenti

ratione temporis e ,come tale, non sindacabile in questa sede di
legittimità alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l’accertamento del requisito oggettivo della “notevole sproporzione tra
le prestazioni”, di cui all’art. 67, comma secondo, della legge
fallimentare, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito,
sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente
motivato. (Cass 9142/07;Cass 3677/98).
Le censure che il fallimento ricorrente propone tendono in realtà a
prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori e dei
criteri di giudizio in tema di sproporzione del prezzo in tal modo
investendo inammissibilmente il merito della decisione.
Appare assorbito il ricorso incidentale.
In conclusione, ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.

PQM

giurisprudenziali condivisi in relazione alla normativa applicabile

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 9.12.12

Vista la memoria del ricorrente;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che va ulteriormente osservato che la differenza tra il valore dell’immobile
al momento della vendita ed il prezzo per esso effettivamente pagato è
nella misura del 26,8% ,come correttamente rilevato dalla Corte d’appello
e non già del 36% come sostenuto dal fallimento ricorrente;
che va altresì ribadito che tale sproporzione rientra nella oscillazione
massima di prezzo entro cui la giurisprudenza ha ritenuto non sussistere la
sproporzione di prezzo e che la valutazione su tale circostanza compete al
giudice di merito che nel caso di specie ha adeguatamente motivato sul
punto facendo altresì riferimento alle oscillazioni di mercato degli

Il Cons.relatore”

appartamenti nelle zone di vacanza per cui tale valutazione non si presta a
sindacato in sede di legittimità;
che il ricorso principale va pertanto rigettato mentre quello incidentale va

condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio
liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso principale ,assorbito l’incidentale e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5000,00
oltre euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

dichiarato assorbito ,stante la sua natura condizionata, con conseguente

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