Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13522 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19919/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di POTENZA del 22.10.07, depositata il 19/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate ricorrono per cassazione con due motivi avverso la sentenza n. 101/3/08 in data 22-10-07 della CTR della Basilicata depositata il 19-9-08 confermativa della CTP di Matera che aveva accolto il ricorso di C.A.A. avverso l’atto di accertamento con il quale era stato attribuito al contribuente a fini IRPEF 1995 il reddito derivante dalla sua partecipazione alla società Gruppo Alba di Graziano Pietro & C. sottoposta a sua volta ad accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

Pare in primo luogo inammissibile il ricorso proposto dal Ministero, che non era parte del giudizio di secondo grado, cui aveva partecipato l’Ufficio locale della Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo, deve rilevarsi che la controversia riguarda l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico di un socio conseguente all’accertamento di maggior reddito a fini IRPEG a carico di una società di persone.

Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. T.U.I.R. e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci, (salvo che questi prospettino questioni personali) i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare la integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. ed art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS.UU. 14815 del 2008).

Dato che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta nè la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nè la riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, il ricorso pare meritevole di accoglimento, in quanto l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale adita, per la celebrazione del giudizio di primo grado. Il giudice di rinvio dovrà disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, decidendo sul ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e l’intero giudizio, e la causa rinviata alla CTP competente, la quale provvedere alla integrazione del contraddittorio.

Le spese dell’intero processo devono essere compensate tra le parti.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, annulla l’intero giudizio e rinvia la causa alla CTP di Matera.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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