Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13522 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16163-2016 r.g. proposto da:

R.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), già socio accomandatario di

Salaria Carburanti s.a.s. di R.M. & C., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli

Avvocati Francesco Antonio Romito, Graziano Pungì, e Barbara

Frateiacci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Roma, Via Sabotino n. 12;

– ricorrente –

contro

P.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Dante Santilli, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma, a Viale Parioli n. 44.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 26.5.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Salaria Carburanti s.a.s. di R.M. e C., in liquidazione, nei confronti di P.E. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17.2.2006, con la quale era stata respinta l’impugnativa del lodo arbitrale da parte della predetta società in relazione alla controversia insorta tra le parti sulla legittimità del recesso del socio P. e sulla conseguente liquidazione della quota sociale, con la sola eccezione della domanda volta a far dichiarare l’inammissibilità della domanda avanzata dal P. attraverso la controreplica notificata alla Salaria Carburanti s.a.s. di R.M. e C., in liquidazione, in data 17 dicembre 2004, domanda quest’ultima invece accolta dal Tribunale di Roma.

2. Con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2004 la Salaria Carburanti s.a.s. di R.M. e C., in liquidazione, convenne, infatti, in giudizio P.E. per la dichiarazione di invalidità e nullità del lodo arbitrale pronunciato dal collegio arbitrale, reso in esito alla domanda di accesso arbitrale avanzata da P.E. relativamente alla questione della liquidazione della quota sociale pari al 50% del patrimonio sociale.

3. La corte del merito ha ritenuto che rilievo preliminare ed assorbente rivestiva la circostanza che, per l’impugnazione del lodo irrituale, ove si sia dedotto, come nel caso in esame, l’errore essenziale, la stessa è ammissibile solo ove si deduca che la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione ovvero da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, e non già quando si deduca solo che la deviazione attenga alla mera valutazione di una realtà i cui elementi siano stati – per quanto allegato – correttamente percepiti, con l’esclusione pertanto della possibilità di impugnazione del lodo irrituale per “errores in iudicando”, pur se l’errore denunciato consista in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, ovvero in una erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale ovvero in una interpretazione delle risultanze negoziali diversa da quella ritenuta dagli arbitri ovvero non conforme alle aspettative della parte impugnante; ha dunque osservato come la sentenza di primo grado avesse accertato che nessuna alterazione o falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all’esame degli arbitri si registrava nel caso in esame da parte di costoro e che nessuna prova era stata fornita dalla società in relazione al profilo del dolo; ha evidenziato che, a fronte di questa chiara motivazione, l’appellante nulla aveva dedotto, solo eccependo, in modo confuso ed apodittico, una sorte di “iniquità del lodo”; ha inoltre osservato che tutte le ulteriori deduzioni difensive relative alla “aperta violazione, eccesso ed abuso dai limiti del mandato” e “assoluto difetto di potestas decidendi” – in relazione alla questione della decisione sul recesso del socio P. – come non deferite agli arbitri ed invece decise da quest’ultimi, dovevano ritenersi inammissibili perchè nuove, in quanto in primo grado era stata dedotta solo la questione della nullità del lodo ex art. 1418 c.c., dovendosi evidenziare che le predette doglianze si risolvevano peraltro nella violazione dell’art. 2285 c.c. e non già nel dedotto vizio della volontà; ha dunque concluso che il vizio denunciato rientrava nel paradigma dell’error in iudicando, come tale non prospettabile, posto che era stata denunciata la violazione delle regole di diritto – disciplinanti l’errore – e non già la falsa rappresentazione da parte degli arbitri della realtà, e cioè era stato prospettato solo un errore di valutazione e di giudizio; ha inoltre evidenziato che non era neanche prospettabile, per le ragioni sopra menzionate, l’erroneità della Ctu e della valutazione delle risultanze istruttorie per rendere impugnabile il lodo irrituale, se non si alleghi, cioè, che gli arbitri siano incorsi in un errore inficiante la loro volontà, per essersi rappresentata una volontà diversa da quella effettiva; ha da ultimo osservato che le ulteriori censure prospettate in ordine al dolo dovevano considerarsi inammissibili in ragione della loro evidente genericità di formulazione, dovendosi anche ritenere esaustiva la decisione in relazione alla declaratoria di inefficacia del sequestro.

2. La sentenza, pubblicata il 26.5.2015, è stata impugnata da R.M. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui P.E. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Ante omnia, occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte del controricorrente in relazione al difetto di legittimazione ad impugnare del R., posto che quest’ultimo ha agito, nella qualità di socio accomandatario, quale successore della Salaria Carburanti s.a.s. di R.M. & C. (società posta in liquidazione e, successivamente alla deliberazione della sentenza qui impugnata intervenuta in data 10.4.2014, oggetto di cancellazione dal registro delle imprese con domanda dell’11.12.2014), come emerge chiaramente dall’intestazione del ricorso per cassazione e come peraltro puntualmente precisato dal ricorrente stesso nella memoria difensiva da ultimo depositata. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, qualora l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; ove l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile (come avvenuto nel caso di specie), l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purchè dei presupposti della “legitimatio ad causam” sia da costoro fornita la prova (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020; Sez. L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017).

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 1418 c.c., e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si evidenzia che il lodo impugnato, in violazione dell’art. 2909 c.c., si sarebbe pronunciato in contrasto con il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 31882/2002 resa nel giudizio tra le medesime parti.

1.1 La doglianza, per come proposta, è infondata.

Non è dato comprendere il dedotto profilo di nullità del lodo per un presunto contrasto con l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in ragione di un dedotto contrasto tra il lodo stesso e la sentenza da ultimo indicata del Tribunale di Roma (n. 31882/2002), posto che quest’ultima si è limitata solo a dichiarare l’improponibilità della domanda avanzata dal P. in favore del giudice arbitrale, in ragione della clausola arbitrale, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente nè un’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia nè tantomeno la violazione del giudicato formatosi sulle statuizioni della sentenza emessa dal tribunale capitolino che riveste una valenza meramente processuale.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1418 c.c., nonchè dell’art. 2909 e 1703 cit. codice, e degli artt. 101 e 102 c.p.c. e vizio di omesso esame su un punto decisivo della controversia. Si evidenzia da parte del ricorrente che – diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata – le questioni relative all’eccesso e all’abuso del mandato conferito agli arbitri, anche in ordine alla decisione sulla legittimità del recesso del socio da parte di quest’ultimi, non erano questioni nuove prospettate solo in grado di appello perchè proposte già innanzi al giudice di prima istanza. Si osserva, inoltre, che sulla questione della legittimità o meno del recesso dal vincolo sociale, quale decisione propedeutica a quella successiva della liquidazione della quota, avrebbe dovuto integrarsi il contraddittorio, già innanzi al giudice arbitrale, nei confronti di esso ricorrente, quale socio superstite della compagine sociale. Sottolinea il ricorrente che l’oggetto del mandato agli arbitri era limitato al solo profilo della determinazione del valore della quota sociale ai fini della liquidazione della stessa e non poteva dirsi esteso anche alla questione della legittimità o meno del recesso del socio, questione quest’ultima sulla quale invece gli arbitri avevano statuito senza neanche integrare il contraddittorio nei suoi confronti.

2.1 Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

2.2 Sul punto, occorre infatti evidenziare come la doglianza non sia autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posto che, in assenza di ulteriori indicazioni estraibili dalla sentenza impugnata, il ricorrente non ha indicato (nè allegato) ove il lodo statuisse, in ordine al profilo della legittimità o meno del recesso del socio, in assenza del mandato conferito agli arbitri in tal senso, non avendo neanche allegato al ricorso introduttivo ovvero “localizzato”, come era suo onere, il contenuto del lodo ovvero del mandato agli arbitri.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione degli artt. 1418,1427,1428,1429 c.c., art. 1325 c.c., comma 2 e art. 2285 c.c., comma 2, nonchè vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Si evidenzia da parte del ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla corte capitolina, i vizi e le censure prospettate configurano errori essenziali, come tali rilevanti ai fini della richiesta dichiarazione giudiziale di annullamento del lodo, e ciò con particolare riferimento: a) alla qualificazione dell’atto di recesso del socio dalla società; b) alla determinazione del contenuto e della natura della comunicazione del 9 marzo 2000, quale atto di recesso negoziale dal rapporto sociale; c) alla duplice qualità rivestita dal R.M. all’interno della compagine sociale; d) alla qualificazione della presa d’atto della società del 13.3.2000; e) alla valutazione dei due momenti perfezionativi del recesso; f) alla ritenuta esistenza dell’accettazione del socio del recesso del P..

3.1 La doglianza presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

3.2 Sul punto, è necessario ricordare che nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per “errores in iudicando”, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nè, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 16/05/2003; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014). Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso (Sez. 1, Sentenza n. 22374 del 19/10/2006; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 13/02/2009).

3.3 Ciò posto, va subito osservato che, per un verso, la decisione impugnata ha correttamente richiamato (ed applicato) i principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità (per come sopra ricordati), in tema di delimitazione del perimetro applicativo del vizio dell’errore essenziale come causa legittimante la richiesta di annullamento del lodo arbitrale irrituale per vizio di consenso, e che, per altro verso, i lamentati vizi qui riproposti (e sopra ricordati in relazione alla rubrica del motivo di censura e di cui, peraltro, non si indica la prospettazione e la localizzazione negli atti difensivi del giudizio di merito, come richiede l’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6) integrano con tutta evidenza altrettanti errores in iudicando, attinenti alla corretta qualificazione giuridica dell’atto di recesso del socio, che non possono essere impugnati in questa sede giudiziale (nè di merito nè tanto meno di legittimità).

4. Con il quarto mezzo il ricorrente denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo, nonchè vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. e 101 c.p.c., e degli artt. 1703 c.c. e ss., sempre in relazione alla violazione del principio del contraddittorio, dell’abuso del mandato e della corretta valutazione di elementi probatori, in relazione alla disposta ctu.

5. Il ricorrente propone, infine, il vizio di nullità del giudizio per omessa acquisizione del fascicolo arbitrale.

6. La quarta doglianza è, in parte, inammissibile e, per altra parte, infondata, posto che la violazione delle regole del contraddittorio, in seno al giudizio arbitrale, possono essere veicolate nel conseguente giudizio impugnatorio solo come violazione dei limiti del mandato (e qui la censura non supera il vaglio di ammissibilità, stante, al solito, la sua genericità di formulazione) e rilevato che non è stata neanche allegato un possibile errore di percezione ovvero di rappresentazione della realtà da parte degli arbitri, nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità più volte sopra prospettata, e ciò a fronte di una motivazione che ha invece correttamente richiamato e applicato i predetti principi regolatori della materia.

7. Il quinto motivo risulta anch’esso inammissibile in ragione della sua genericità di formulazione, posto che lo stesso non spiega come la mancata acquisizione del fascicolo arbitrale possa aver inficiato le valutazioni giudiziali oggetto dell’odierna impugnazione, e ciò anche nel senso di prospettare e far emergere un vizio denunciabile come erronea percezione della realtà da parte degli arbitri, che costituirebbe, come detto, l’unico motivo deducibile sul punto qui in esame.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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