Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13522 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.E., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/04/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 04, in data 09/05/2006, depositata

il 04 luglio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 25124/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 82.04.2006, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 04, il 09.05.2006 e DEPOSITATA il 04 luglio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente e riformato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, è affidato a due mezzi, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, nonchè dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 cod. civ., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il primo mezzo va valutato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui nelle controversie tributarie di valore superiore a L. 5.000.000, per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal Presidente della Commissione Tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio; In tal caso, la riforma della dichiarazione d’inammissibilità da parte della Commissione Tributaria Regionale, non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), la rimessione della causa alla commissione provinciale, perchè inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza (Cass. n. 620/2006, n. 22601/2004).

4 bis – La censura, in vero, oltre ad essere genericamente formulata, a non aggredire specificamente la ratio della decisione, ed a non concludersi con conferente quesito (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007), non pare possa trovare ingresso, per carenza di interesse alla relativa decisione (Cass. n. 17745/2005, n. 18736/2003).

5 – Al quesito prospettato con il secondo mezzo, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

5 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente, stante la dichiarata insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione e la mancata contestazione (Cass. n. 1540/2007, 5488/2006, n. 2273/2005) dell’Agenzia Entrate, che, anche in questa sede si è limitata a dedurre la rilevanza impositiva del reddito del contribuente in quanto realizzato nell’espletamento dell’attività di Agente di Commercio, senza criticare la ratio dell’impugnata decisione.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

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