Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13522 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul giudizio iscritto al n. 3070/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente-

contro

Europol Guardie – Corpo di Vigilanza s.p.a. in liquidazione –

rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Pietro Boria, presso il

cui studio domiciliata in Roma, via Tirso 26;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza 770/14/11, del 7 dicembre 2011,

della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello che l’Agenzia delle Entrate aveva proposto avverso la sentenza 68/45/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma, depositata il 25 febbraio 2010. Ha ritenuto che l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro l’11 aprile 2011, laddove in questo caso era stato notificato il 14 aprile 2011.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, per due motivi principali e per due motivi subordinati, l’Agenzia delle Entrate.

Europol Guardie – Corpo di Vigilanza s.p.a. in liquidazione – ha resistito con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia “falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, nonchè violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” in quanto la sentenza avrebbe erroneamente calcolato alla data dell’11 aprile 2011, anzichè in quella del 12 aprile 2011, il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo denuncia “violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,20 e 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la sentenza avrebbe erroneamente individuato il termine ultimo per la notificazione dell’appello nel giorno della consegna della raccomandata spedita con a.r. (13 aprile 2011) anzichè nel giorno della sua spedizione, avvenuta il 12 aprile 2011.

I motivi sono entrambi fondati.

Il termine di decadenza dall’impugnazione, previsto in un anno dall’art. 327 c.p.c. (nella formulazione pro tempore vigente), e decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, va calcolato sommandovi anche il periodo di sospensione dei termini feriali previsto dalla L. 742 del 1969 (nella formulazione pro tempore vigente) dal 1 agosto al 15 settembre, vale a dire di 46 giorni.

Considerato che la sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata pubblicata il 25 febbraio 2010, il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., che si calcola, a norma dell’art. 155 c.p.c., in base al calendario comune, è scaduto il 25 febbraio 2011. Per l’aggiunta dei 46 giorni di sospensione dei termini feriali dell’anno 2010, è scaduto il 12 aprile 2011.

Riguardo all’individuazione, all’interno del procedimento di notificazione a mezzo del servizio postale, del dies ad quem, è sufficiente, perchè il termine sia rispettato, la spedizione della raccomandata (o della sua consegna all’Ufficio postale per la spedizione: Cass., 14163/2018; Cass., 19547/2019).

Essendo in questo caso documentato e incontroverso che l’appello dell’Agenzia delle Entrate fu consegnato per la spedizione il 12 aprile, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo e delibato.

Le controdeduzioni della ricorrente, che ha fra l’altro eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse conseguente alla mancata riproposizione delle “questioni sostanziali (sia in punto di fatto che di diritto)” non trattate dalla Commissione tributaria regionale e il difetto di autosufficienza del ricorso, appaiono prive di pregio.

L’art. 346 c.p.c. riguarda il giudizio di appello e nessun’altra norma prevede l’onere di riproporre nel giudizio per cassazione le questioni – ancorchè solo in punto di diritto -non trattate dal giudice di merito. Il principio di ragionevole durata del processo sembra impropriamente invocato nei casi come quello in esame posto che, ove il ricorso principale risulti infondato, la conseguenza che ne deriva è l’immediato passaggio in giudicato della sentenza di merito; ove risulti, come in questo caso, fondato, il rinvio al giudice di merito è connaturato alla natura del giudizio di legittimità. In ogni caso, manca, da parte della controricorrente, alcuna indicazione di come, concretamente, questa causa avrebbe potuto essere decisa nel merito, cosa che rende l’eccezione puramente capziosa.

Riguardo al requisito dell’autosufficienza del ricorso e alla sua tecnica redazionale che ha compreso l’inserimento di copie fotostatiche dei documenti utili all’accoglimento del motivo – il richiamo al principio di diritto espresso da Cass., 17447/2012 (come pure da Cass. 22792/2013) è improprio, perchè in questo caso la ricorrente non ha inserito atti del processo di merito dei quali ha demandato alla Corte la selezione della rispettiva rilevanza; ha inserito invece i soli atti (sentenza di primo grado con attestato della data di pubblicazione; relazione di intervenuta spedizione da parte del messo speciale con raccomandata del 12.4.2011; copia dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario) utili al motivo di ricorso e in corrispondenza delle sue fasi argomentative: in puntuale aderenza al principio di specificità e di autosufficienza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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