Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13522 del 01/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10166-2011 proposto da:

P.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA RANDACCIO 1, presso lo studio

dell’avvocato LEORDO MUSA, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO CARMELO ORLANDINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA A.P.T. BRINDISI C.F. (OMISSIS), in

perso del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ISABELLA VITALE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2923/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/11/2010 R.G.N. 1398/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VITALE ISABELLA;

udito il P.M. in perso del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribule di Brindisi, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.G. nei confronti dell’Azienda di Promozione Turistica di Brindisi (APT d’ora in avanti) aveva dichiarato l’illegittimità del mancato riconoscimento del diritto del ricorrente a rimanere in servizio sino alla data del 1.2.2005 ed aveva condanto l’APT al risarcimento del danno per mancata fruizione di ferie, per indennità sostitutiva del preavviso per differenze retributive.

2. La sentenza, gravata di appello da parte del P. e dell’APT, è stata in parte riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 8.2.2011, che ha condanto l’APT al pagamento in favore del P. della somma corrispondente alla indennità di utilizzo del PC in relazione ai 10 mesi lavorati nell’anno 2004 ed alla indennità di produttività collettiva nella misura riconosciuta al persole rimasto in servizio dopo l’11.11.2004.

3. Queste le ragioni che sorreggono le statuizioni della sentenza.

4. Era infondata la doglianza del lavoratore relativa alla mancanza di concertazione con le OOSS, in quanto nella deliberazione n. 458 del 2001 era stato dato atto della intervenuta concertazione; era infondata l’eccezione di violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 della cui violazione, comunque, il P. non aveva alcun titolo a dolersi.

5. Era pacifico che l’APT, con la nota in data 29.10.2004, aveva accolto la richiesta di esodo incentivato formulata dal P., ai sensi della L.R. Puglia n. 14 del 2004, art. 58 con decorrenza dal 1.11.2004 e che lo aveva invitato a sottoscrivere il contratto di esodo entro la data del 29.10.2004.

6. All’esito delle trattative individuali, svoltesi nel corso della giorta del 29.10.2004, era stata sottoscritta la risoluzione contrattuale del rapporto con decorrenza dal 1.11.2004, al quale era stata apposta la postilla con la quale il lavoratore aveva dichiarato di sottoscrivere il contratto solo ai fini della decorrenza “facendo salvi tutti i diritti nessuno escluso, spettanti al sottoscritto alla data di cessazione del rapporto”.

7. Il contratto era valido ed efficace in quanto, pur essendo stato il suo testo sottoposto al lavoratore nel corso della stessa giorta della sua sottoscrizione, era stato preceduto dalla origiria richiesta di adesione all’esodo (decorrenza 1.11.2004) e dalle trattative intercorse prima della sua sottoscrizione; la riserva formulata dal lavoratore in calce al contratto non aveva alcun rilievo ai fini della validità ed efficacia di quest’ultimo.

8. Non erano state chiarite le procedure che l’APT avrebbe dovuto seguire e le ragioni del riferimento alla L.R. n. 7 del 2002, art. 28, comma 5.

9. Erano fondate le domande del P. correlate alle indennità per uso del PC, essendo stato accertato che questi aveva utilizzato il PC per oltre tre ore giorliere, e al premio per la produttività collettiva, avendola l’APT riconosciuta in favore di tutti i dipendenti che avevano aderito all’esodo con decorrenza dal 1.11.2004.

10. Le domande relative alla indennità di reggenza provvisoria ed alle differenze retributive tra la posizione D2 e quella D3 erano assorbite dal mancato accoglimento della domanda volta al riconoscimento del diritto a rimanere in servizio sino al 1.2.2005.

In ogni caso non vi era alcune elemento probatorio in relazione alla dedotta acquisizione di qualifica superiore.

11. Non era emersa alcu disparità di trattamento tra il P. e gli altri lavoratori e, comunque, essa, la diversità di trattamento non aveva rilievo nella fattispecie dedotta in giudizio.

12. Avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, illustrati da successiva memoria.

13. L’APT di Brindisi ha resistito con controricorso.

14. Esame dei motivi di ricorso.

15. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, error in procedendo.

16. Si deduce che l’istituto della concertazione opera a livello aziendale, che l’APT e la Regione sono soggetti autonomi e distinti, che dalla Delib. n. 458 del 2001 risultava che la concertazione aveva avuto ad oggetto il contenimento della dotazione organica della dirigenza della Regione.

17. Si sostiene che, per effetto dell’abrogazione della L.R. n. 7 del 2002, art. 28, comma 5 disposta dalla L.R. n. 14 del 2004, art. 58, comma 5 era venuta meno la possibilità di disciplire l’esodo del persole degli enti strumentali secondo le modalità previste nella Delib. n. 458 del 2001, con conseguente perdita di efficacia della concertazione effettuata nel 2000.

18. Con il secondo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 8 e 17 del CCNL Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali, della L.R. 7 del 2002, art. 28, comma 4, della L. n. 300 del 1970, art. 28 per mancata informazione preventiva e successiva e mancata concertazione.

19. Si sostiene che l’APT aveva violato dette disposizioni, non avendo proceduto ad alcu concertazione con le OOSS e che la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 può essere denunciata anche dal singolo lavoratore.

20. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L.R. n. 14 del 2004, art. 58, comma 5 per avere l’APT applicato illegittimamente le procedure formali previste nella Delib. GRP n. 458 del 2001 e si deduce la, conseguente, nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di esodo per la presenza delle condizioni previste in detta delibera.

21. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere inserito l’APT nel contratto di esodo rinunzie e deroghe a disposizioni imperative di legge e di contrattazione collettiva e per omessa pronuncia su dette eccezioni.

22. Si sostiene che, in conseguenza, ad esso ricorrente spetterebbero il diritto di recedere dal contratto, di essere riassunto in servizio, di godere del preavviso o della indennità sostitutiva, delle ferie o della indennità sostitutiva del preavviso.

23. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7, 8, 9 e 10.

24. Si sostiene che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di appello, non poteva ritenersi avvenuta la partecipazione di esso ricorrente al procedimento amministrativo di adozione dei provvedimenti relativi all’esodo e alla stesura del contratto.

25. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 10 e 97 Cost. e art. 1337 c.c., per avere la Corte territoriale sollevato, in relazione alla postilla, eccezioni proponibili dalle parti e non rilevabili di ufficio; che, comunque, ove la postilla fosse ritenuta nulla o non valida, il contratto sottoscritto sarebbe inesistente.

26. Si sostiene che l’APT avrebbe violato l’art. 1337 c.c. ed il principio di diritto interziole secondo cui “pacta sunt servanda” così violando anche l’art. 10 Cost., comma 1.

27. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale sollevato di ufficio eccezioni nella disponibilità della parte resistente.

28. Si deduce l’erroneità della statuizione con la quale la Corte ha ritenuto non perentoria l’istanza di esso ricorrente di valutare la possibilità di spostare la decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 1.2.2005.

29. Con l’ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L.R. n. 14 del 2004, art. 58 per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alla dedotta disparità di trattamento.

30. Si sostiene che l’APT aveva illegittimamente posto in esodo alcuni suoi colleghi alla data del 31.12.2005 in violazione della L.R. n. 14 del 2004, art. 58, comma 2 che vietava di indicare nella istanza di esodo date per la cessazione del rapporto successive al 1.1.2005.

31. Con il nono motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, per avere la Corte territoriale ritenuto che la progressione economica di esso ricorrente dalla posizione D2 alla posizione D3 dipendesse dalla posticipazione all’esodo alla data del 1.2.2005 e per avere escluso che esso ricorrente avesse offerto elementi utili a provare l’acquisizione della superiore qualifica.

32. Si sostiene che esso ricorrente era l’unico ad avere conseguito l’attestato per la valutazione della qualità della prestazione fornita negli anni 2003 e 2004 e che solo la progressione nella posizione D4 sarebbe stata condiziota dalla posticipazione all’esodo in data 1.2.2005.

33. Esame dei motivi.

34. Il primo motivo è immissibile in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente non ha specificato quale sia la norma processuale che si addebita alla Corte di Appello di avere violato.

35. Il secondo ed il terzo motivo da scrutirsi congiuntamente, attenendo entrambi, alla dedotta violazione della procedura di concertazione sono immissibili.

36. La Corte territoriale ha rilevato che la documentazione acquisita agli atti del giudizio dimostrava che la concertazione era stata effettuata e che la Delib. n. 458 del 2001 ne aveva dato ampio conto.

La Corte territoriale ha spiegato che il documento oggetto di concertazione era stato sottoscritto da tutte le rappresentanze sindacali aziendali e da tutte le OOSS di categoria firmatarie del contratto ziole ad eccezione della CIDA, che, pur invitata, non aveva partecipato agli incontri.

37. Si tratta di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che è sindacabile in questa sede solo in presenza di vizi logici e giuridici, elementi questi non denunziati, e comunque non ricorrenti nella specie, perchè la sentenza impugta ha dato adeguatamente conto delle ragioni poste a sostegno della decisione.

Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall’ordimento (ex multis Cass. 27643/2013).

38. Dalle osservazioni svolte consegue anche il rigetto della doglianza formulata con riguardo alla dedotta violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28.

39. Il quarto motivo è immissibile in quanto le deduzioni sono state svolte con riferimento alla condotta della ATP e non con riferimento alle statuizioni della sentenza impugta.

40. Il Quinto, il sesto ed il settimo motivo, da esamirsi congiuntamente, sono immissibili.

41. La Corte territoriale ha spiegato, con argomentazioni puntuali, esaustive e lineari, che era rimasto accertato che l’origiria istanza di esodo (decorrenza risoluzione del rapporto 1.11.2004) era stata vagliata dalla APT, che vi fu u effettiva trattativa negoziale sulla successiva richiesta del P. di posticipazione dell’esodo al 1.2.2005, trattativa culmita nella sottoscrizione del contratto; che in detto contratto il lavoratore non manifestò alcu obiezione o riserva in ordine alla concordata data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, essendosi limitato unilateralmente ad apporre la postilla dì salvezza dei diritti spettanti alla data di cessazione del rapporto; che la postilla sottoscritta dal solo lavoratore non aveva avuto alcu interferenza con la concordata risoluzione del contratto, la cui sottoscrizione non risultava inficiata dal alcun vizio della volontà.

42. Detto accertamento, sorretto per quanto sopra evidenziato, da motivazione lineare e puntuale, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr punto 37 di questa sentenza).

43. I motivi in esame sono infondati nella parte in cui è denunciata violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. perchè la Corte territoriale era stata investita della questione relativa alla tura ed alla validità dell’atto sottoscritto dall’APT e dal P., il quale aveva negato che si trattava di un contratto e aveva sostenuto che in realtà l’esodo era riconducibile ad un atto unilaterale della APT. 44. La Corte territoriale, in conclusione, ha deciso nell’ambito del perimetro costituito dalle allegazioni e dalle difese svolte nell’atto di gravame, ricostruendo, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, la sequenza degli atti che precedettero la sottoscrizione del contratto, il suo contenuto ed il significato e il valore della nota apposta dal P..

45. Quanto alla ricostruzione della volontà negoziale espressa nel contratto di esodo ed al valore ed al significato della postilla sottoscritta dal solo P., va osservato che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente immissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in diversa valutazione degli stessi elementi dì fatto da questi esamiti (ex multis Cass. 2465/2015, 25866/2010). Nella fattispecie in esame non vi è alcu doglianza riferibile alla violazione delle regole dell’ermeneutica contrattuale.

46. E’ infondato il richiamo ai principi di correttezza e buo fede e dell’obbligo di rispetto delle pattuizioni negoziali perchè è rimasto incontestato che sulla riserva manifestata dal ricorrente non si formò comune volontà negoziale.

1. Resta incomprensibile la denunzia di violazione dell’art. 10 Cost..

2. L’ottavo motivo è immissibile.

3. La Corte territoriale ha escluso che l’APT avesse consumato disparità di trattamento perchè non erano emersi elementi probatori a conforto della dedotta discrimizione e perchè eventuali differenziazioni di trattamento non rilevavano in quanto l’esodo era stato regolato da pattuizioni individuali.

4. Questa affermazione costituisce ratio decidendi distinta ed autonoma, rispetto all’accertata inesistenza di elementi probatori di riscontro alla dedotta discrimizione, logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione di rigetto della domanda in esame non è stata oggetto di impugzione (ex multis Cass. SSUU 7931/2013).

47. In ogni caso il motivo è infondato perchè, a fronte della chiara e lineare spiegazione della Corte, la quale ha anche rilevato che non erano emerse disparità di trattamento, il ricorrente non ha specificato quali siano gli elementi allegati e provati che il giudice avrebbe messo di valutare ovvero avrebbe insufficientemente esamito. Nulla è dedotto, in articolare, sulla omogeneità di posizioni che sarebbero state trattate e definite dalla APT in maniera diversa rispetto a quella del ricorrente.

48. Il nono motivo è immissibile nella parte in cui denunzia violazione delle regole del processo, perchè il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non ha specificato quale sia la norma processuale che si addebita alla Corte di Appello di avere violato.

49. E’, del pari, immissibile nella parte in cui oppone u ricostruzione dei fatti all’accertamento contenuto nella sentenza, insindacabile in sede di legittimità (cfr punto 37 di questa sentenza).

50. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

51. Le spese seguono la soccombenza, come di norma.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condan il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3000,00 per compensi professioli, Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA