Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13521 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26996/2014 proposto da:

LA EDAL 2 DI F.D. & C SAS, in persona del legale

rappresentante F.D., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MOZZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO

ZAMBRANO, PIETRO ZAMBRANO, PAOLO DE BERARDINIS giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P.B.A., M.G., S.B.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26-B,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PETRONI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE SANNA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1685/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.B.E., M.G. e S.P.B.A., proprietari di unità immobiliari nell’edificio sito in (OMISSIS), convennero dinanzi al Tribunale di Milano l’altra condomina s.a.s. Edal 2 di F.D. e C., al fine di ottenere l’eliminazione dei pregiudizi causati alla struttura dei loro appartamenti ed il risarcimento dei danni in relazione a lavori effettuati da tale società.

Quest’ultima, costituitasi, contestò il fondamento della domanda, che venne solo parzialmente accolta dal tribunale adito con sentenza del 10 ottobre 1996.

Gli originari attori e la società convenuta proposero rispettivamente appello principale ed appello incidentale.

2. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 febbraio 1999, accolse parzialmente il solo appello incidentale, riducendo l’ammontare dei danni liquidati in favore degli appellanti in via principale.

In particolare, avuto riguardo all’esito delle indagini tecniche espletate, la Corte di appello accertò il diritto di questi ultimi al risarcimento del danno per lesioni non strutturali conseguente agli interventi di risanamento superficiale del muro di spina (liquidato nell’importo complessivo di Lire 10.000.000, oltre accessori) ma rigettò la domanda di risarcimento di ulteriori danni per degrado strutturale dell’edificio e delle singole unità immobiliari, richiesti nella misura del 10 per cento del loro valore.

3. Gli originari attori proposero ricorso per cassazione, che venne parzialmente accolto da questa Corte con sentenza in data 18 gennaio 2002 n. 258.

Precisamente, avuto riguardo alla circostanza che la domanda di risarcimento dei danni strutturali era stata rigettata sul rilievo che non era stato possibile stabilire se dai lavori effettuati dalla Edal 2 fosse derivato un danno alla statica dell’edificio, questa Corte ritenne che la sentenza fosse incorsa nel vizio di motivazione per non avere dato esauriente risposta all’istanza degli appellanti di ordinare ulteriori indagini tecniche, in particolare disponendo la redazione di quel “piano statico del fabbricato” che i consulenti tecnici di ufficio avevano indicato come necessaria proprio al fine di rispondere ai quesiti relativi all’eventuale aggravamento delle condizioni dell’intero stabile.

4. Riassunta la causa davanti alla Corte di appello di Milano, designata quale giudice di rinvio, questa, con sentenza in data 16 maggio 2005, accolse parzialmente l’appello principale.

I giudici di rinvio, all’esito di un nuovo apprezzamento delle risultanze delle consulenze tecniche espletate, per un verso ritennero provata la sussistenza di un degrado delle unità immobiliari degli attori in misura non inferiore al 10 per cento del loro valore; per altro verso reputarono, tuttavia, che tale degrado non fosse interamente ascrivibile ai lavori di ristrutturazione compiuti dalla Edal 2 ma fosse stato determinato anche dall’incidenza di fattori causali precedenti, da individuarsi nel prosciugamento del Naviglio, nel traffico stradale e in precedenti manomissioni per opere edili ai piani bassi.

Ipotizzando una equivalenza causale tra fattori pregressi e fattore ultimo, la Corte di merito ridusse quindi al 5 per cento del valore degli appartamenti la misura del degrado causalmente ascrivibile alla Edal 2 e condannò quest’ultima al risarcimento del relativo danno, liquidato per ognuno degli attori su tale base percentuale.

5. La decisione della Corte milanese del 2005 fu cassata con rinvio a seguito di nuovo ricorso per cassazione di S.B.E., M.G. e S.P.B.A..

Questa Corte con sentenza in data 6 ottobre 2011 n. 20496, richiamati i consolidati principi tralatiziamente espressi in tema di equivalenza causale e di causa efficiente ex art. 41 c.p., commi 1 e 2, ritenne viziata la pronuncia impugnata nella parte in cui: a) aveva attribuito efficienza causale a fatti non colposi e non ricollegabili a persone determinate (prosciugamento del Naviglio, traffico stradale); b) aveva trascurato il dato pacifico che tali fatti, fino alla instaurazione del giudizio, non avevano causato inconvenienti omettendo, di conseguenza, di valutare se alla condotta sopravvenuta della società Edal 2 potesse o meno attribuirsi efficienza causale esclusiva in relazione ai danni specifici di cui era stato invocato il risarcimento.

6. Riassunta nuovamente la causa dinanzi alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, questa, con sentenza del 12 maggio 2014, ha escluso la concorrente incidenza causale dei fattori pregressi e ha ritenuto che il degrado strutturale delle unità immobiliari degli attori fosse causalmente ricollegabile, in via esclusiva, ai lavori eseguiti dalla Edal 2 s.a.s., sul rilievo che il preesistente logoramento della struttura dello stabile non aveva provocato alcun danno, nè alcun inconveniente era stato determinato dalle precedenti vicende non colpose quali il prosciugamento del Naviglio e gli scuotimenti derivanti dal traffico stradale.

La Corte di merito ha quindi liquidato il danno nella maggior misura corrispondente al 10 per cento del valore delle unità immobiliari, oltre accessori, in conformità alle indicazioni risultanti dalle consulenze tecniche espletate.

7. Avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, la Edal 2 di F.D. e C. s.a.s. Rispondono con controricorso S.B.E., M.G. e S.P.B.A.. La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (nullità della sentenza per omesso esame e omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dalla Edal 2 nella comparsa di costituzione; violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sulle eccezioni da essa sollevate nella comparsa di costituzione del 30 gennaio 2013. Evidenzia che in tale comparsa aveva dedotto che, a far tempo dal 2002, a seguito di successive delibere assembleari, erano state autorizzate ed eseguite le opere necessarie ed utili per il consolidamento dello stabile condominiale, in conseguenza delle quali era venuto meno lo stato di degrado dello stesso ed era stato quindi eliminato il danno strutturale dell’edificio e dei singoli appartamenti. Sostiene che indebitamente la Corte di merito non aveva tenuto conto di tali deduzioni, le quali avevano ad oggetto fatti estintivi del diritto al risarcimento vantato dagli attori la cui domanda avrebbe quindi dovuto essere rigettata. Sottolinea che la domanda di risarcimento del danno da degrado generale dell’edificio era stata oggetto di rinuncia da parte degli attori sin dal ricorso per cassazione esperito avverso la sentenza del 16 maggio 2005, con il quale si era dato atto della deliberazione, da parte del condominio, di eseguire opere di consolidamento e rinforzo della struttura dello stabile. Deduce infine che in seguito al venir meno del degrado generale dell’edificio avrebbe dovuto ritenersi cessato anche quello dei singoli appartamenti non essendo concepibile un danno strutturale delle singole unità immobiliari in assenza di un danno strutturale dell’edificio.

2. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto, ai fini della decisione, delle prove documentali da essa dedotte al fine di dimostrare i fatti posti a fondamento della sua eccezione. Evidenzia che con la predetta comparsa di costituzione aveva depositato una serie di documenti in gran parte costituiti da verbali di assemblee condominiali tra i quali, in particolare, quello dell’assemblea svoltasi il 12 aprile 2002 e delle assemblee successive – dai quali emergeva come la situazione originaria di degrado dello stabile si era nel corso del tempo modificata a seguito dell’autorizzazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento che avevano consentito di eliminare il danno strutturale dell’edificio e delle singole unità immobiliari. Sottolinea che taluni di questi documenti (in particolare il verbale dell’assemblea condominiale del 12 aprile 2002 e la relazione peritale concernenti gli interventi di consolidamento) erano stati già depositati dagli originari attori nel primo giudizio di rinvio, in sede di precisazione delle conclusioni, ma non erano stati presi in considerazione dalla Corte di merito (che aveva definito tale giudizio con sentenza del 16 maggio 2005) in quanto tardivi. Conclude che, pertanto, non avendo esaminato i predetti documenti, la Corte di appello aveva indebitamente deciso sulla base di risultanze istruttorie (in particolare quelle delle originarie indagini tecniche) che non rispecchiavano la situazione attuale dell’immobile.

3. Gli illustrati motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della reciproca connessione, sono inammissibili.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d’istruzione anteriore alla sentenza cassata (Cass. 21/04/2005, n. 8357; Cass. 09/01/2009, n. 341; Cass. 17/01/2014, n. 900; Cass. 09/06/2014, n. 12911; Cass. 10/11/2015, n. 22885; Cass. 23/03/2017, n. 7506).

Di conseguenza non è possibile sollevare nel giudizio di rinvio nuove eccezioni nè articolare nuove prove, anche mediante il deposito di documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti all’udienza o all’adunanza camerale di cassazione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 05/06/2014, n. 12633; Cass. 30/09/2015, n. 19424).

Nel caso di specie, i fatti posti a fondamento delle eccezioni solevate dalla Edal 2 nel secondo giudizio di rinvio e i documenti (in particolare i verbali delle assemblee condominiali) che ne avrebbero fornito la dimostrazione risalgono, secondo le indicazioni della stessa ricorrente, ad epoca antecedente al giudizio di legittimità culminato nell’emissione della sentenza n. 20496 del 2011, che aveva dato causa al secondo giudizio di rinvio definito con la pronuncia della Corte di appello – qui impugnata – del 12 maggio 2014. Tanto la formulazione delle eccezioni quanto il deposito dei documenti sarebbero quindi stati possibili nelle pregresse fasi processuali ed in particolare nel primo giudizio di rinvio (seguito alla sentenza di cassazione n. 258 del 2002). Ciò trova conferma nella circostanza, anche questa riferita dalla stessa ricorrente, che, nel corso di quel giudizio, i predetti documenti erano già a disposizione degli originari attori i quali li avevano depositati in sede di precisazione delle conclusioni, sicchè, in difetto della dimostrazione di un impedimento dovuto a forza maggiore, la Edal 2 non avrebbe potuto esibirli per la prima volta nel secondo giudizio di rinvio.

Le doglianze formulate con in motivi in esame sono dunque inammissibili in quanto con essi la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulle eccezioni e dell’omesso esame di documenti omettendo di considerare che nel giudizio definito con la sentenza impugnata non era possibile nè sollevare le prime nè produrre i secondi.

3.2. I motivi in esame sono inoltre inammissibili anche nella parte in cui, a prescindere dalle specifiche doglianze in ordine all’omessa pronuncia sulle eccezioni e all’omessa valutazione delle prove documentali, deducono che il venir meno del degrado generale dell’edificio (a seguito dei lavori di consolidamento eseguiti) avrebbe comportato anche l’eliminazione di quello dei singoli appartamenti, sul presupposto che non sarebbe concepibile un danno strutturale delle singole unità immobiliari in assenza di un danno strutturale dell’intero stabile, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento.

Tali deduzioni, infatti, pur inserendosi nell’ambito di doglianze con cui vengono formalmente denunciati vizi di nullità della sentenza e di violazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), attengono in sostanza a profili di fatto in quanto contrappongono un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali a quello motivatamente compiuto dalla Corte di appello, la quale, nella sentenza impugnata, avuto riguardo all’esito delle consulenze tecniche espletate, ha ritenuto, ribadendo una valutazione di merito già compiuta nella precedente sentenza del 2005 (sotto tale profilo ovviamente non censurata dalla sentenza di cassazione del 2011), che l’accertamento del pregiudizio relativo allo stabile nel suo complesso restava indipendente e distinto da quello del pregiudizio concernente le singole unità immobiliari, stimato in sede peritale nella misura del 10 per cento del loro valore.

Avuto riguardo a tale apprezzamento di merito (insindacabile in sede di legittimità) è dunque evidente che, per un verso, sulla risarcibilità di quest’ultimo pregiudizio non poteva incidere nè la sopravvenuta esecuzione di opere strutturali riguardanti lo stabile nel suo complesso nè l’avvenuta rinuncia da parte degli originari attori proprio in ragione dell’esecuzione delle predette opere di rinforzo alla domanda di danni riguardante la struttura dell’edificio; per altro verso non è ammissibile, in sede di legittimità, la contraria affermazione secondo cui l’eliminazione del danno dello stabile avrebbe comportato anche quella del danno dei singoli appartamenti, la quale presuppone una valutazione dei fatti diversa da quella ormai definitivamente prevalsa in sede di merito, che non può essere invocata dinanzi a questa Corte.

4. Con il terzo motivo (nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) la società ricorrente si duole del mancato esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere-dovere di emettere sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Deduce che l’eliminazione del danno strutturale dell’immobile a seguito dei lavori di consolidamento avrebbe fatto venir meno l’interesse degli originari attori alla domanda risarcitoria. Afferma che la sopravvenuta carenza di tale condizione dell’azione avrebbe quindi dovuto condurre il giudice del merito a dichiarare cessata la materia del contendere.

Anche quest’ultimo motivo è inammissibile.

4.1. In primo luogo va rammentato che la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse all’invocata pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione (Cass. 08/07/2010, n. 16150; Cass. 30/01/2014, n. 2063; Cass. 16/03/2015, n. 5188).

Non è dunque sufficiente la semplice allegazione, proveniente da una delle parti, dell’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare il contraddittore di interesse e titolo all’esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.

4.2. In secondo luogo, in conformità a quanto già sopra si è evidenziato, va ribadito che, in ragione della menzionata struttura “chiusa” del giudizio di rinvio, la posizione delle parti viene ad essere, in tale sede, cristallizzata nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, e segnatamente fino all’ultimo momento utile in cui (v. art. 372 c.p.c.) detta posizione poteva subire eventuali specificazioni nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità. Ne discende che il giudice di rinvio, dovendo procedere nei termini rimessigli dalla Suprema Corte, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza intaccare il decisum della pronuncia di cassazione, solo a condizione che si tratti di fatti dei quali non era stata possibile l’allegazione fino a quell’ultimo momento utile nel giudizio di cassazione, per essersi i fatti medesimi verificati dopo quel momento (cfr., in tal senso, Cass. 10/02/2001, n. 1917; Cass. 30/10/2003, n. 16294).

Ciò vale anche allorquando il giudice del rinvio sia chiamato a prendere in considerazione un fatto che si assuma integrare da una delle parti una pretesa cessazione della materia del contendere, il quale intanto può essere esaminato da quel giudice in quanto si sia verificato successivamente all’udienza o all’adunanza camerale in cassazione (Cass. 08/06/2005, n. 11962; Cass. 11/04/2011, n. 8171).

Poichè, invece, nel caso di specie, i fatti che secondo la prospettazione della Edal 2 s.a.s. avrebbero determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda risarcitoria dei controricorrenti (e cioè l’autorizzazione e l’esecuzione delle opere di consolidamento strutturale dello stabile) si sarebbero verificati sempre secondo le indicazioni della ricorrente – ben prima dell’udienza di discussione nel giudizio di legittimità definito con la sentenza di cassazione del 6 ottobre 2011 n. 20496 (addirittura in pendenza del primo giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte di appello del 16 maggio 2005), essi, non essendo stati precedentemente allegati dalla Edal 2 s.a.s., non potevano in alcun modo essere presi in considerazione dal giudice del secondo giudizio di rinvio in funzione dell’eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere.

5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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