Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13521 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13521 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9274-2011 proposto da:
ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’
COOPERATIVA 01088920291,

in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332,
presso lo studio dell’avvocato DE MAJO GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIASIN ELENA giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente •

Contro
FALLIMENTO SIRIEM SAS di BRANCALION GIANCARLO
00232270298, nonché per il FALLIMENTO del socio illimitatamente
responsabile BRANCALION GIANCARLO, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso

.2Ag5

Data pubblicazione: 30/05/2013

lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLIN STEFANO
giusta procura alla lite a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1773/10 R.G. del TRIBUNALE di ROVIGO del
18/02/201, depositato 1’01/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
udito l’Avvocato De Majo Giuseppe difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 09274 sez. M1 – ud. 13-03-2013
-2-

nonché contr-

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rovigo Banca Credito coop. ricorre per cassazione nei
confronti del decreto del Tribunale di Rovigo che ha
rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento

IL Consigliere rei ha depositato proposta di definizione
osservando che:”Il quinto motivo di ricorso, avente priorità
logica e quindi meritevole d’esame preliminare censura
l’impugnato decreto sotto il profilo della violazione di legge
e del difetto di motivazione per avere il giudice a quo
ritenuto esservi preclusione in ordine alle nuove istanze
istruttorie.
Il ricorso merita di essere trattato in camera di consiglio per
essere accolto.
Come ha già osservato questa Corte “in tema di opposizione allo
stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista
dal d.lgs. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio,
successivo al d.lgs. n. 5 del 2006), per la produzione di
documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo non
trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 cod. proc.
civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di
cognizione e non potendo la predetta opposizione essere
qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria;
tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento
emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non
opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex
3

Siriem. Resiste l’intimata curatela con controricorso.

art.96 legge fall., segnando solo gli atti introduttivi ex
artt. 98 e 99 legge fall., con l’onere di specifica
indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il
termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori”-

Il decreto impugnato contrasta questo enunciato, e, secondo
quanto fondatamente deduce la ricorrente, appare meritevole di
annullamento”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla
quale le memorie depositata da parte resistente non
contrappone convincenti argomenti di confutazione o smentita e
per l’effetto cassa il decreto impugnato con rinvio al
Tribunale di Rovigo che riesaminerà l’opposizione alla luce
della nuova produzione documentale offerta dalla banca
opponente e provvederà altresì alla regolamentazione delle
spese del presente giudizio.
PQM
La Corte:
accoglie il quinto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli
altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di
Rovigo in diversa composizione anche per le spese del presente
giudizio.
Roma, il 13 marzo 2013.

Cass. n. 4708/2011.

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