Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13521 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19809-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA (già ROMALEASING SPA e CAPITALIA SPA);

– intimata –

avverso la sentenza n. 317/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 12.12.07, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.317/36/07, pronunciata in data 12-12-2007, depositata in data 19-6-2008, confermativa della sentenza della CTR di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Romaleasing s.p.a. (già Capitalia s.p.a ed ora Unicredit s.p.a.) avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione sulla istanza di rimborso di quanto pagato a seguito dell’applicazione del tributo straordinario del 6 per mille sui depositi bancari di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 6 su un conto corrente intestato alla società presso il Monte dei Paschi di Siena, sul rilievo che l’ammontare tassato era solo apparente in quanto derivava da omessa esecuzione della banca all’ordine della correntista di trasferire l’importo su altro conto passivo contestualmente all’accredito.

La Agenzia con il primo motivo deduce violazione dell’art. 7, comma 6, D.L. citato, convertito nella L. n. 359 del 1992; sostiene che ai sensi della disposizione citata il prelievo doveva essere effettuato sull’ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9-7- 1992, e poichè era incontestato che a tale data il conto presentava un saldo attivo, su detta somma doveva essere effettuato il prelievo, essendo irrilevante l’asserito “disguido operativo” in forza del quale a quella data l’importo si trovava sul conto, in luogo di essere trasferito su altro conto passivo.

In subordine, deduce difetto di motivazione, in quanto non poteva essere definito “errore” il ritardato adempimento della banca ad un ordine del correntista. Il primo motivo è palesemente fondato. La disposizione citata ha adottato un criterio obiettivo, che non ammette eccezione alcuna. L’asserito “disguido operativo” riguarda un rapporto vigente esclusivamente tra le parti, sul quale può incidere il fatto dell’asserito inadempimento della banca depositaria all’ordine del correntista, ma non tocca in alcun modo la sussistenza del presupposto di imposta, che era esistente alla data considerata dal legislatore. Il secondo motivo è assorbito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con decisione nel merito non ostandovi questioni di fatto.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si compensano le spese delle fasi di merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il, secondo;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alle spese di questa fase di legittimità, che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito e compensa quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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