Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13521 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6072/2016 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale
delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell’avvocato Pellicanò
Antonino, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
– intimata –
avverso la sentenza n. 17659/2015 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata
il 04/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 settembre 2015, dichiarava inammissibile l’appello di M.C. avverso la sentenza del Giudice di Pace che, condannando l’AGEA al pagamento in suo favore di Euro 63,65, oltre interessi dalla domanda, a titolo di aiuto alla produzione di olio di oliva, non aveva provveduto sulla domanda di risarcimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2.
Secondo il Tribunale, che accoglieva l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’AGEA, si trattava di causa decisa secondo equità, il cui valore era inferiore al limite di cui all’art. 113 c.p.c., comma 2, nè era lamentata la violazione di norme procedimentali, costituzionali, comunitarie o di principi regolatori della materia.
Avverso questa sentenza la M. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L’AGEA non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., per avere ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata emessa dal Giudice di Pace “secondo equità”, è fondato.
Il tribunale non ha considerato che l’AGEA aveva proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all’immagine, quantificato in Euro 1500,00, con l’effetto che il valore della controversia superava il limite (di Euro 1100,00) fissato, nell’art. 113 c.p.c., comma 2, per la decisione delle cause “secondo equità” e che, dunque, non operava la previsione di inappellabilità della sentenza, di cui all’art. 339 c.p.c., comma 2. E’, infatti, costantemente ribadito il principio secondo cui, qualora vengano proposte davanti al giudice di pace domande connesse, l’una in via equitativa e l’altra (anche in via riconvenzionale e pure se rinunciata) secondo diritto, tutta la controversia deve essere decisa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione è l’appello (cfr. Cass. n. 30055 del 2017, n. 9292 del 2015, n. 15338 del 2012, n. 26518 del 2009, nel regime sia posteriore che anteriore alla modifica dell’art. 339 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1).
Resta assorbito il secondo motivo, concernente la violazione, sotto altro profilo, del medesimo parametro normativo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021