Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13521 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente -e

contro

L.G., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/05/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 05, in data 13/06/2006, depositata

il 17 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dr. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 24984/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 108/05/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 05, il 13.06.2006 e DEPOSITATA il 17 ottobre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, si articola in un motivo, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 comma 9.

Detto mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, sia ostativa alla prosecuzione del giudizio volto ad ottenere il rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.

3 – L’intimato contribuente non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato a conclusione del mezzo, deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006, SS.UU. n. 14828/2008).

5 – La decisione impugnata, affermando che alla domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, non potevano riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che l’intimato non ha fatto controricorso, e che entrambe le parti non hanno partecipato all’udienza camerale;

Considerato, preliminarmente, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del plico, contenente il ricorso, spedito a mezzo posta all’indirizzo del L.G. in data 06.10.2007 dall’Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma;

Considerato, pertanto, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento (Cass. SS.UU. n. 627/2008, n. 24877/06, n. 10506/06, n. 23291/05, n. 12289/05), deve essere dichiarata inammissibile;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

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