Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13521 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6011-2011 proposto da:

P.A.C., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VOLTERRA 15, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO TARSIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA MARIA GUARINO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE BASILICATA, V.M., D.C.D., C.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1262/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/01/2010 R.G.N. 899/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per rimessione al Primo Presidente

per assegnazione alle sezioni unite.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale del lavoro di Potenza, pronunciando sul ricorso proposto dagli Avvocati B.M.R., + ALTRI OMESSI nei confronti della Regione Basilicata e di V. M., aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., in relazione alle domande correlate all’art. 3 c. 5, 6, 7, ed 8 del Regolamento di cui alla DGR. 248/2002, come successivamente modificato dalla DGR. 879/2004; in parziale accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento degli onorari relativi alle cause patrocinate nell’interesse della Regione, vittoriosamente concluse, ed al pagamento degli onorari relativi alle cause patrocinate nell’interesse della Regione Basilicata, vittoriosamente concluse, anche nell’ipotesi di incarico congiunto, ed aveva condannato la Regione al pagamento delle corrispondenti somme di danaro; aveva respinto aveva respinto le domande formulate con riguardo all’art. 3, comma 3 del Regolamento di cui alla DGR n. 2408/02, successivamente modificato dalla DGR 879/2004 e le ulteriori domande.

2. Con la sentenza pubblicata in data 14.1.2010 la sezione lavoro della Corte di Appello di Potenza ha respinto l’appello proposto dagli originari ricorrenti.

3. Avverso detta sentenza gli Avvocati B.M.R., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, illustrati da memoria depositata oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c..

4. La Regione Basilicata e V.M. sono rimasti intimati.

5. Il ricorso, proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania depositata il 14.1.2010, risulta notificato il 26.2.2011.

6. Trattandosi di sentenza pronunziata, incontestatamente, nell’ambito del processo promosso dagli odierni ricorrenti al giudice del lavoro, trova applicazione la L. n. 742 del 1969, art. 3 che stabilisce che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie delle controversie individuali di lavoro indicate nell’art. 409 c.p.c.” tra le quali rientrano (art. 409 c.p.c., n. 5) i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

7. E’ infondata la tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui nel caso in esame si dovrebbe ritenere operante la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 perchè la Corte di Appello ha, tra le altre statuizioni, dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle domande volte alla declaratoria di illegittimità dell’art. 3, commi 5, 6, 7, 8, del Regolamento di cui alla D.G.R. n. 2408/02 e successive modifiche.

Ai fini della applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3 non rilevano, infatti, il contenuto della sentenza ed i motivi di impugnazione (Cass. Ord. 171/2012, 9997/2010), perchè la regola dettata da questa disposizione è correlata alla natura della controversia e non alle sue vicende.

9. La giurisprudenza richiamata nel ricorso e nella memoria non è riferibile al caso in esame, in cui, come sopra evidenziato, non è mai stata posta in discussione l’applicabilità del rito proprio del processo del lavoro, nell’ambito del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata ed è, di contro, incontestata la natura della controversia.

10. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto oltre il termine annuale stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis (il giudizio di primo grado è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della legge 18.6.2009 n. 69).

11. Non occorre statuire sulle spese in quanto le controparti sono rimaste intimate.

PQM

LA CORTE Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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