Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13520 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 21/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13520

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23937-2011 proposto da:

F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO PANUCCIO,

ALFREDO FOTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L.F., (OMISSIS), EDITRICE LA STAMPA SPA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del

procuratore dott. C.A., M.E. (OMISSIS),

T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO PASTORE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MI.DI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2981/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa – dal tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la domanda proposta da F.G., magistrato e già Presidente di Corte di Assise presso il Tribunale di (OMISSIS), nei confronti della Editrice La Stampa s.p.a., di M.E., in qualità di direttore responsabile pro tempore dell’omonimo quotidiano, e dei giornalisti Mi.Di., L.L.F. e T.V., avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, con riferimento a quattro articoli pubblicati sul predetto quotidiano nei giorni (OMISSIS), immediatamente successivi all’arresto del magistrato per concorso esterno in associazione mafiosa, imputazione dalla quale egli era stato successivamente assolto.

Per quel che ancora rileva, la Corte di Appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

1- in primo luogo non sussisteva la lamentata violazione dell’obbligo di veridicità per essere stato peggiorato dagli articoli di stampa il quadro accusatorio risultante dai provvedimenti giudiziari da cui il magistrato era stato colpito, attraverso l’aggiunta di ulteriori ipotesi criminose rispetto a quella di concorso esterno in associazione mafiosa; in particolare, i riferimenti contenuti nell’articolo del (OMISSIS), a firma di Mi.Di., ai rapporti intrattenuti dal magistrato con i coimputati in ordine alla fornitura di manodopera carceraria per la realizzazione di un villaggio turistico su un terreno di sua proprietà nonchè alla sua appartenenza ad un “(OMISSIS)”, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non erano tali da configurare l’ipotesi criminosa aggiuntiva di corruzione; nè l’attribuzione di tale ulteriore condotta delittuosa emergeva dall’articolo del (OMISSIS) a firma dello stesso Mi., dal titolo “(OMISSIS)”, ove il giornalista, per un verso, si era limitato a descrivere la situazione degli uffici giudiziari di (OMISSIS) e, per altro verso, aveva offerto al lettore la notizia che F.G. aveva assunto la presidenza di processi pur sapendo di essere indagato, senza alcun commento negativo di tale condotta; analogamente, il riferimento, contenuto nel citato articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., ad una precedente inchiesta relativa all’assassinio di un agente della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di (OMISSIS) avvenuto nel 1986, non era tale da comportare un accostamento di F.G. a quell’omicidio;

2- contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, doveva poi escludersi il carattere diffamatorio della descrizione, contenuta nell’articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., del carcere reggino come un grand hotel ove erano consentiti champagne e feste, in quanto tale descrizione costituiva l’incipit della notizia dell’arresto di F.G., ivi tradotto, la quale “era stata data ironicamente e, quindi, senza accostamenti diffamatori”;

3- non sussisteva, ancora, la lamentata violazione dell’obbligo di continenza espositiva, in quanto sia le espressioni “forti” contenute nel titolo e nel testo dell’articolo del (OMISSIS) a firma di T.V. (ove, rispettivamente, si parlava di F.G. come “(OMISSIS)” e come giudice che “(OMISSIS)”) sia quelle contenute nei titoli degli articoli a firma di Mi.Di. (“(OMISSIS)”; “(OMISSIS); “(OMISSIS)”) costituivano legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica avuto riguardo al carattere eclatante dell’indagine giudiziaria oggetto di cronaca e all’eco sociale che essa aveva avuto.

4- Nessun pregio, infine, poteva attribuirsi alle doglianze con le quali l’appellante aveva lamentato l’incompletezza dell’informazione resa dal giornale (per avere omesso di dare conto delle dichiarazioni di solidarietà autorevolmente espresse nei suoi confronti nonchè del suo curriculum giudiziario antimafia) e il mancato accoglimento delle richieste di rettifica da lui avanzate dopo l’assoluzione, in quanto tali doglianze tendevano a mettere in discussione scelte redazionali non sindacabili in sede giudiziaria e che esulavano dal contenzioso, per diffamazione a mezzo stampa, oggetto di causa.

Avverso la sentenza della Corte romana F.G. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sei motivi. Hanno resistito con controricorso l’Editrice La Stampa (oggi Italiana Editrice) s.p.a., M.E., L.L.F. e T.V..

In seguito alla rimessione degli atti da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (che con sentenza 20 luglio 2016, n.14917 avevano risolto la questione pregiudiziale di rito loro devoluta con la precedente ordinanza interlocutoria n. 6427 del 2015, dichiarando l’ammissibilità del ricorso), sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale. Non ha svolto attività difensiva Mi.Di., in favore del quale era stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo (contraddittoria motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 318, 319 e 416-bis c.p.) censura la sentenza impugnata per avere escluso la lamentata violazione dell’obbligo di veridicità nell’articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., per un verso rilevando che il reato di corruzione non era stato contestato nè dal pubblico ministero nè dal Gip, per altro verso affermando che, al contrario, tale reato era ricompreso nella più grave accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Sostiene che tale motivazione sarebbe non solo contraddittoria ma anche errata in diritto in quanto la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della eterogeneità esistente tra la fattispecie incriminatrice della corruzione e quella dell’associazione di tipo mafioso. Sempre in relazione alla verifica del rispetto dell’obbligo di veridicità nell’articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., la motivazione della sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria anche nella parte in cui ha escluso l’accostamento del magistrato all’omicidio della guardia carceraria avvenuto nel 1986, pur rilevando che nell’articolo erano invece descritti i legami che egli avrebbe avuto con un coimputato già coinvolto in quella inchiesta.

2. Il secondo motivo (insufficiente motivazione) si duole che la Corte territoriale abbia escluso il carattere diffamatorio del riferimento, contenuto nel citato articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., al carcere reggino come ad un grand hotel ove erano consentiti champagne e feste.

3. Il terzo motivo (contraddittoria motivazione) censura la sentenza impugnata per avere escluso la lamentata violazione dell’obbligo di veridicità nell’articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., recante nel titolo l’espressione “(OMISSIS)”, nel quale il ricorrente era indicato come partecipe di un “(OMISSIS)”. Sostiene in particolare che il rilievo – operato nella sentenza impugnata per escludere che il suddetto articolo contenesse l’attribuzione di un’accusa non provata di corruzione – secondo cui il dott. F. era stato incolpato dal pubblico ministero e dal Gip anche di avere agito per interessi personali di obiettivo carattere economico, si sarebbe posto in logica contraddizione con la precedente affermazione di segno contrario sopra ricordata secondo cui nè il Gip nè la pubblica accusa avevano contestato il reato di corruzione.

4. Il quarto motivo (insufficiente motivazione) lamenta il mancato esame da parte della Corte di appello della documentazione prodotta dal ricorrente per dimostrare la falsità della notizia riportata nell’articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di., secondo cui il dott. F. aveva assunto la presidenza di processi da celebrare in Corte d’Assise pur essendo consapevole di essere indagato.

5. Il quinto motivo (violazione degli artt. 2 e 27 Cost., nonchè insufficiente motivazione) censura la sentenza per avere ritenuto rispettato da parte dei giornalisti l’obbligo di continenza espositiva. Sostiene, in particolare, che il giudizio della Corte di merito, secondo cui le pur dure espressioni contenute nel titolo e nel testo dell’articolo del (OMISSIS) a firma di T.V. costituivano legittima manifestazione del diritto di critica giornalistica, sarebbe errato in diritto in quanto espresso senza avere previamente operato il necessario contemperamento tra l’art. 21 (che tutela la libertà di manifestazione del pensiero) e gli artt. 2 e 27 Cost., che tutelano, rispettivamente, i diritti inviolabili della persona e la sua presunzione di non colpevolezza. Afferma, più in generale, che tutti gli articoli di stampa, a partire dai titoli (“(OMISSIS)”; “(OMISSIS)”; “(OMISSIS)”; “(OMISSIS)”) si erano spinti ben oltre i confini del diritto di critica per fornire un’arbitraria e suggestiva ricostruzione dei fatti e suscitare nel lettore un giudizio anticipato di totale e definitiva condanna nei confronti del magistrato.

6. Gli illustrati motivi, che devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati. Sono inammissibili laddove chiedono alla Corte di legittimità una nuova valutazione dei fatti ed un diverso giudizio circa il merito della controversia. Sono infondati laddove denunciano errori in diritto e vizi della motivazione della sentenza impugnata.

6.1. In via di principio occorre riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass. 21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n.15759).

Il controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla pubblicazione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis. Resta invece del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo all’effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento.

6.2. Ebbene, la sussistenza dei predetti requisiti (ed in particolare di quelli della veridicità dei fatti narrati e della continenza espositiva, la cui violazione era stata denunciata dall’appellante odierno ricorrente) è stata positivamente valutata dalla Corte territoriale, che è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso una motivazione logica e congrua.

6.3. Con riferimento al profilo della veridicità, la sentenza ha debitamente spiegato che gli articoli a firma di Mi.Di. del (OMISSIS) e del (OMISSIS) non avevano alterato la necessaria corrispondenza tra i fatti realmente accaduti e quelli narrati mediante l’attribuzione di condotte criminose ulteriori rispetto a quella di concorso esterno in associazione mafiosa contestata dal pubblico ministero e recepita dal Gip nel provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti dell’indagato. Nell’ambito di tale valutazione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel primo e nel terzo motivo di ricorso per cassazione, la motivazione resa dalla Corte di merito non appare nè errata in diritto nè contraddittoria.

Con riguardo all’articolo del (OMISSIS), l’attribuzione dell’accusa aggiuntiva di corruzione è stata esclusa sulla base dell’esame testuale delle espressioni in esso contenute le quali, pur facendo riferimento a rapporti intrattenuti dal magistrato con altri coimputati e pur indicandolo come parte di un meccanismo affaristico rivolto alla realizzazione di interessi economici personali, tuttavia non contenevano, secondo l’apprezzamento della Corte territoriale, “alcun riferimento e/o accostamento dell’imputato a reati di corruzione, non contestati dalla pubblica accusa o dal Gip”.

L’ulteriore passaggio motivazionale della sentenza impugnata (secondo cui il reato di corruzione sarebbe stato implicitamente ricompreso nell’accusa, ben più grave, di concorso esterno in associazione mafiosa) configura un mero obiter dictum, peraltro formulato in senso atecnico, essendo evidente che la Corte di merito voleva soltanto evidenziare la maggior gravità dell’ipotesi delittuosa contestata di associazione mafiosa rispetto a quella meno grave di corruzione, senza entrare nell’ambito dell’analisi penalistica, del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla domanda civile risarcitoria, concernente il profilo dell’eventuale sussistenza di un rapporto di specialità-continenza tra le due fattispecie incriminatrici.

Per un verso, dunque, vertendosi in ipotesi di affermazione ad abundantiam non costituente la ratio decidendi della statuizione impugnata, già fondata su altra decisiva ragione, l’argomentazione in esame non avrebbe potuto formare oggetto di un motivo di ricorso per cassazione, che sotto tale profilo appare inammissibile per difetto di interesse (Cass. 05/06/2007, n. 13068; Cass. 09/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380); per altro verso non sussistono i denunciati vizi di violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione.

Sempre con riguardo all’articolo del (OMISSIS), l’esclusione dell’accostamento del magistrato all’omicidio della guardia carceraria avvenuto molti anni prima è stata affermata sul rilievo che il riferimento all’inchiesta del 1986 aveva tratto origine dalla circostanza che insieme al dott. F. era stato arrestato anche l’allora Direttore del Carcere reggino, già implicato nella precedente indagine, e che, pertanto, tale riferimento, “pur ponendosi come ipotesi investigativa avanzata dal giornalista Mi. nell’immediatezza della restrizione in cella del detto magistrato, non poteva costituire un ‘plus’ diffamatorio rispetto all’ordinanza cautelare”. Non è dato scorgere, dunque, alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata tra l’esclusione dell’accostamento del magistrato al predetto fatto delittuoso omicidiario e il riferimento a rapporti da lui intrattenuti con un coimputato già coinvolto nell’indagine relativa al medesimo fatto.

Con riguardo all’articolo del (OMISSIS), la Corte di merito ha evidenziato che il giornalista, nel fare riferimento alla presenza di un “(OMISSIS)” e ad un “(OMISSIS)” interessato ai propri benefici economici anzichè ai fini istituzionali della giustizia, si era limitato a descrivere, anche sulla base di dichiarazioni rilasciate da alti magistrati, la situazione ambientale in cui versavano gli uffici giudiziari reggini dopo l’arresto del dott. F.; in particolare, secondo la Corte territoriale, in considerazione della circostanza che il dott. F., alla luce della ricostruzione accusatoria recepita dal Gip, era stato incolpato anche di avere agito per interessi personali di obiettivo carattere economico, la sua indicazione quale “partecipe” del predetto gruppo di potere “non poteva essere letta come accusa, non provata, di corruzione, inserendosi, piuttosto, nel contesto più ampio della situazione in cui versava – anche per aspri e accesi conflitti interni – la magistratura reggina e doverosamente decritta dal giornalista Mi.”. Anche in questo passaggio della motivazione della sentenza impugnata non è dato scorgere alcun vizio di contraddittorietà, in quanto il rilievo che l’imputazione rivolta al ricorrente si riferisse anche a condotte ispirate dal perseguimento di interessi personali non può reputarsi in contrasto con la precedente affermazione secondo cui non era stata contestata l’ipotesi criminosa di corruzione.

6.4. Con riferimento al profilo della continenza, la sentenza ha motivatamente ritenuto che tanto le espressioni contenute nell’articolo del (OMISSIS) a firma di T.V. quanto quelle contenute nei titoli e nei testi di tutti gli articoli ritenuti diffamatori, costituivano legittima manifestazione del diritto di critica giornalistica: spiegando, con riguardo alle prime, che l’utilizzazione di espressioni forti era stata dettata dall’esigenza di “illuminare, a beneficio dei lettori, le possibili motivazioni dei comportamenti che avevano portato all’arresto del detto magistrato”; ed evidenziando, in relazione alle seconde, che “a fronte di un’indagine così eclatante”, le espressioni “ad effetto” utilizzate dai giornalisti avevano “legittimamente sintetizzato le ipotesi di accusa, poste a fondamento del provvedimento restrittivo in carcere”.

Ribadito che in sede di legittimità non può essere rimesso in discussione il giudizio motivatamente espresso dal giudice di merito in ordine alla ritenuta sussistenza dell’esimente del diritto di critica, neppure può reputarsi fondata la censura di violazione di legge formulata con il quinto motivo unitamente a quella di insufficiente motivazione, in quanto dalla sentenza impugnata emerge, sia pure implicitamente, l’avvenuto contemperamento dei contrastanti interessi di rilevanza costituzionale, attraverso il rilievo secondo cui gli articoli di stampa asseritamente diffamatori avevano invece integrato “un legittimo racconto commentato di una vicenda giudiziaria di grandissima eco sociale”, e ciò “nel pieno esercizio del diritto di informazione per il pubblico dei lettori”.

6.5. La sentenza impugnata ha inoltre escluso il carattere diffamatorio della descrizione del carcere reggino come un grand hotel in cui erano consentiti champagne e feste (contenuta nell’articolo del (OMISSIS) a firma di Mi.Di.) nonchè dell’affermazione che il ricorrente aveva assunto la presidenza di processi da celebrare in Corte d’Assise nella consapevolezza di essere indagato (contenuta nell’articolo del 18 luglio a firma del medesimo giornalista).

Al riguardo, con apprezzamento di merito adeguatamente motivato e dunque insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha spiegato, per un verso, che il riferimento alla situazione del carcere costituiva “l’incipit della notizia dell’arresto del dott. F., ivi tradotto” e che tale notizia “era stata data ‘ironicamentè e, quindi, senza accostamenti diffamatori”; per altro verso, che il riferimento all’assunzione della presidenza dei processi nella consapevolezza dell’indagine, “lungi dal prospettare ipotesi corruttive anche solo implicite, era stato offerto al lettore senza alcun commento negativo di tale condotta”.

Inammissibili, in quanto attinenti a profili di fatto e tendenti a suscitare dalla Corte di legittimità un diverso giudizio di merito sulla portata offensiva delle predette espressioni, appaiono pertanto le censure, pur formalmente formulate sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione, esposte nel secondo e nel quarto motivo di ricorso per cassazione.

6.6. Si consideri, infine, che alla valutazione analitica delle diverse espressioni riportate nel titolo e nel testo degli articoli di stampa esaminati, la Corte di Appello ha fatto seguire una valutazione del “tenore complessivo” degli stessi, ritenendo, anche in ragione dell’ampio uso del condizionale da parte dei giornalisti, che da tali articoli non era “affatto trapelata la convinzione di una responsabilità già accertata del magistrato arrestato con presentazione della notizia in termini di pregiudizio colpevolista”.

Si riscontra, pertanto, nella sentenza impugnata un puntuale esame di tutti gli elementi emergenti in atti e dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, attraverso il quale il giudice del merito ha dedotto l’insussistenza dell’ipotesi diffamatoria, dandone conto con motivazione congrua e logica.

I motivi in esame vanno dunque rigettati.

7. Il sesto motivo (violazione della L. n. 47 del 1948, art. 8 e dell’art. 2 Cost., nonchè insufficiente motivazione) censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lamentata incompletezza dell’informazione resa dal giornale – che non aveva dato conto del curriculum del ricorrente nè delle dichiarazioni di solidarietà espresse nei suoi confronti da importanti membri delle istituzioni – nonchè il silenzio serbato sulle numerose e documentate richieste di rettifica, fossero riconducibili “a scelte redazionali non sindacabili in sede giudiziaria” e che esulavano “dal contenzioso, per diffamazione a mezzo stampa, oggetto di causa”. Afferma che tale parte della pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con il disposto della L. n. 47 del 1948, art. 8, recante disposizioni sulla stampa, ai sensi del quale sussiste l’obbligo del direttore o del responsabile di fare inserire gratuitamente nel quotidiano, nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche provenienti dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Sostiene che alla luce di tale disposizione sussisteva il diritto del magistrato ad ottenere la pubblicazione delle lettere che aveva inviato al direttore del giornale e con le quali aveva segnalato l’avvenuto annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame, il giudizio espresso sulla vicenda dal Procuratore Generale della Cassazione e l’avvenuta sua assoluzione dall’imputazione ascrittagli cui era seguita la restituzione nell’ufficio occupato e nelle funzioni svolte prima dell’arresto. Lamenta infine che la Corte di merito, nel ritenere che il giornale non fosse tenuto a pubblicare gli esiti della vicenda giudiziaria, non abbia tenuto nella debita considerazione l’interesse pubblico all’informazione, la cui tutela non avrebbe potuto ritenersi realizzata con la pubblicazione della notizia dell’arresto ma avrebbe imposto che il pubblico dei lettori fosse informato dell’accertata inconsistenza delle accuse che erano state mosse al magistrato, non potendosi lasciare alla discrezione dei direttori dei giornali l’applicazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

7.1. Anche quest’ultimo motivo non può essere accolto.

Con esso vengono posti due ordini di censure: il primo fondato sulla lamentata incompletezza dell’informazione resa dal giornale per aver taciuto sul curriculum del magistrato, sulle dichiarazioni di solidarietà espresse nei suoi confronti da membri delle istituzioni e, infine, sugli stessi sviluppi e i successivi esiti, a lui favorevoli, della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto; il secondo fondato sull’asserita violazione dell’obbligo di rettifica.

Entrambi le censure sono infondate.

L’interesse alla completezza dell’informazione è tutelato dall’ordinamento quale specificazione del più ampio diritto all’informazione implicitamente riconosciuto dall’art. 21 Cost. (come profilo passivo del diritto di manifestazione del pensiero) alla generalità dei cittadini, diritto che assume valore superindividuale, in quanto strumentalmente orientato al buon funzionamento della vita democratica e che presuppone il pluralismo delle fonti, la libertà di accesso alle medesime, l’obiettività e l’imparzialità dei dati forniti, la completezza, la correttezza e la continuità dell’attività di informazione erogata (Corte Cost. n. 112/1993).

In questo quadro l’interesse alla completezza dell’informazione può essere invocato quando il cattivo esercizio dell’attività informativa abbia determinato una lesione dell’interesse generale all’informazione proprio dei cittadini quali componenti dell’opinione pubblica su cui si fonda la vita democratica.

E’ escluso invece che tale interesse possa essere invocato dal singolo che, per ragioni non afferenti ad esigenze di tutela dell’interesse generale all’informazione nel senso dianzi precisato, ambisca alla pubblicazione di dati, fatti o notizie a lui favorevoli da parte di un giornale, dovendosi ritenere che la selezione dei fatti e delle notizie da pubblicare così come la scelta in ordine al risalto e allo spazio da dare ad essi nell’ambito del giornale spetta unicamente al direttore del mezzo di informazione, trovando tutela nel profilo attivo del diritto di espressione riconosciuto dal citato art. 21 Cost..

Nel caso di specie, il ricorrente, avendo agito nei confronti del direttore, dei giornalisti e della società editrice per ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dell’affermata diffamazione a mezzo stampa, non aveva alcuna legittimazione a dolersi della pretesa incompletezza dell’attività informativa svolta dal quotidiano, in quanto il titolo della sua pretesa era rappresentato dalla asserita offesa al suo onore e alla sua reputazione e non dal mancato soddisfacimento dell’interesse generale all’informazione.

Appare dunque pienamente conforme a diritto la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non accoglibili le doglianze formulate dall’appellante sul presupposto che esse tendessero (inammissibilmente) a mettere in discussione scelte redazionali insindacabili in sede giudiziaria.

7.2. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla censura fondata sull’asserita violazione dell’obbligo di rettifica.

La L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8, come sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42, prevede che “il direttore o il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma esclude ogni discrezionalità in capo al direttore o al responsabile del giornale il quale è gravato da un vero e proprio obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell’interessato, che trova limite esclusivamente nell’ipotesi di rilevanza penale delle dichiarazioni o delle rettifiche (Cass. 24/11/2010, n.23835).

Si è anche chiarito che il diritto soggettivo alla rettifica trova fondamento nel più ampio diritto all’identità personale, la cui lesione legittima il titolare all’esercizio dei rimedi speciali apprestati dal citato art. 8 della legge sulla stampa e di quelli ordinari generalmente consentiti dall’ordinamento, tra cui anche il rimedio risarcitorio (Cass. 24/04/2008, n. 10690).

La lesione del diritto, nell’ipotesi in cui il direttore del mezzo di informazione non dia corso alla rettifica quando ne ricorrano i presupposti, sussiste indipendentemente dalla liceità od illiceità della pubblicazione in relazione alla quale è richiesta, in quanto l’identità personale può risultare lesa dall’esercizio del diritto di cronaca e di critica anche quando tale esercizio non trasmodi nell’offesa all’onore e alla reputazione della persona. In tal caso, pur non essendo configurabile una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, sussiste ugualmente il diritto a rettifica tutte le volte che alla persona interessata dalla pubblicazione siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essa ritenuti lesivi della sua dignità o contrari a verità sulla base del suo personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata (cfr., in termini, Cass. 24/04/2008, n. 10690, cit.).

Le considerazioni che precedono consentono di individuare la distinzione sussistente tra le due categorie di illecito, quello che dà luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi (riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza: rispettivamente, art. 12 e art. 9 legge sulla stampa) contro la diffamazione e quello che dà luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi (ordine giudiziale di pubblicazione: artt. 8 e 21 legge sulla stampa) contro l’inosservanza dell’obbligo di rettifica: il primo trova fondamento in una condotta lesiva, punita anche con sanzione penale, dell’onore e della reputazione; il secondo trova fondamento nella lesione del diritto all’identità personale della persona ed è indipendente dal primo in quanto può sussistere a prescindere dal carattere diffamatorio della pubblicazione in relazione alla quale la rettifica è richiesta.

Sotto il profilo processuale, tale distinzione si traduce nella configurazione di domande diverse per petitum e causa petendi. Pertanto l’esercizio dei rimedi previsti dall’ordinamento contro la violazione dell’obbligo di rettifica integra una domanda distinta che non può ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per diffamazione.

Nel caso di specie, F.G., poichè aveva formulato in primo grado domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo stampa in relazione agli articoli pubblicati tra il (OMISSIS), nonchè la riparazione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 12 e, infine, la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 9 stessa legge, non poteva successivamente introdurre doglianze circa l’asserita lesione del diritto a rettifica previsto dall’art. 8 della legge citata, non vertendosi in controversia attinente all’esercizio dei rimedi avverso tale violazione.

Anche sotto tale profilo appare dunque conforme a diritto la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto che la doglianze in esame esulassero dal contenzioso per diffamazione oggetto di causa, con conseguente rigetto dell’inerente motivo di ricorso per cassazione.

8. In conclusione il ricorso proposto da F.G. deve essere rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. La liquidazione è unica in ragione dell’unicità del rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e i controricorrenti che hanno resistito con un unico controricorso. La circostanza che la Italia Editrice s.p.a. abbia depositato per l’adunanza camerale una memoria distinta da quella presentata dagli altri controricorrenti è poi irrilevante ai fini della liquidazione delle spese trattandosi di atti processuali dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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