Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13520 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19730/2009 proposto da:
A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BERTOLONI 14, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA
FIORELLA (Studio DE BERTI-JACCHIA), rappresentato e difeso
dall’avvocato FIORELLA GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 93/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 12.10.07, depositata il 15/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
” A.F. propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza n. 93/20/07, in data 12-10-2007 depositata in data 15-10-1997, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, non notificata, nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze con ricorso notificato il 27-7-2009.
Il Ministero si costituisce eccependo la inammissibilità del ricorso.
L’assunto è fondato sotto un duplice profilo; in primo luogo,il ricorso è tardivo, essendo stato notificato il 27-7-2009 (per il notificante il 22-7-2009) largamente oltre il termine annuale o lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, dalla data di pubblicazione della sentenza (15-10-1997) anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, senza che ricorrano le condizioni di cui alla 2^ parte di detta disposizione di legge (il processo di primo grado fu instaurato dallo stesso contribuente); in secondo luogo, il Ministero è privo di legittimazione passiva, in quanto non ha partecipato al giudizio di appello, in cui è stata parte esclusivamente l’ufficio locale della Agenzia delle Entrate, unica parte legittimata”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese a favore della Agenzia, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011