Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13520 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27411/2015 proposto da:

Comune di Tergu, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della

Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Maria

Giovanna Deriu, per procura speciale in calce al ricorso, Delib.

Giunta comunale 29 ottobre 2015, n. 61 e Det. del Responsabile del

Servizio Affari Generali 4 novembre 2015, n. 44;

– ricorrente in via principale e controricorrente –

contro

Comune di Laerru, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, via Calabria, 25 presso lo studio dell’Avvocato

Giulio Fais, che lo rappresenta e difende per procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato, Delib.

Giunta comunale 25 novembre 2015, n. 68 e Det. del Responsabile del

Servizio Tecnico del Comune di Laerru 16 dicembre 2015, n. 270;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione

distaccata di Sassari n. 163/2015, depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 971 del 2011, il Tribunale di Sassari ha ingiunto al Comune di Laerru di pagare in favore del Comune di Tergu la somma di Euro 53.155,27, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso degli oneri di smaltimento rifiuti solidi urbani di competenza, importo anticipato dal Comune di Tergu alla società Anglona Ambiente S.r.l., incaricata del servizio anche nel territorio del Comune di Laerru.

Il Comune di Laerru ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo sollevando, in via pregiudiziale, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la materia oggetto del giudizio devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. a).

In giudizio avrebbe dovuto accertarsi l’esatta applicazione dell’accordo concluso tra le parti in data 13 maggio 2008, rep. 254 e la successiva integrazione del 3 febbraio 2009, rep. n. 266 – avente ad oggetto il contratto di gestione dei servizi di igiene urbana dei Comuni di Tergu, Sedini, Laerru e Bulzi con il quale gli enti locali, già soci, affidavano alla Anglona Ambiente S.r.l. la gestione dei rifiuti solidi urbani D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 113 – e i poteri e le funzioni assegnati al Comune di Tergu, nominato capofila.

Il Comune di Laerru, contestato di essere debitore del Comune di Tergu, per non aver mai conferito delega ad eseguire pagamenti in suo nome nei rapporti con la società affidataria del servizio, ha svolto riconvenzionale, nella dedotta la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 per ottenere la restituzione di quanto indebitamente rimborsato al Comune di Tergu per gli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi relativi al periodo dal gennaio 2008 al febbraio 2009, di competenza del Comune di Laerru ed anticipati dal primo, deducendo che l’attività della società incaricata del servizio prima della stipula dell’accordo 2006-2009, poichè svolta in difetto di atto scritto, definiva prestazioni di mero fatto.

Il Comune di Tergu, nel costituirsi, ha eccepito l’improcedibilità, la nullità e l’inammissibilità dell’opposizione, ha contestato l’avversa opposizione nel merito, per avere l’opponente riconosciuto il debito come richiesto e contestato l’eccepito difetto di giurisdizione, integrando la scrutinata fattispecie non una convenzione tra enti pubblici, sottoposta a giurisdizione esclusiva del g.a., ma l’esecuzione di un contratto tra soggetti pubblici ed un privato, da cui la giurisdizione del giudice ordinario. In subordine ha chiesto l’applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 59 e quindi proposto, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., domanda di arricchimento ingiustificato di cui all’art. 2041 c.c.

Il Tribunale di Sassari ha dichiarato con sentenza n. 50 del 2014 il difetto di giurisdizione sulla domanda principale e riconvenzionale in favore del T.a.r. Sardegna, con revoca del decreto opposto, e, nel resto, l’inammissibilità, per tardività, della domanda introdotta ex art. 2041 c.c.

2. Il Comune di Tergu ha appellato l’indicata sentenza di cui ha chiesto la riforma nel capo in cui è stato revocato il decreto ingiuntivo per difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e là dove è stata dichiarata la tardività della domanda ex art. 2041 c.c., nella rimarcata incongruenza di una siffatta pronuncia in cui il giudice, pur dichiarandosi carente di giurisdizione, ha definito nel merito una domanda dipendente e collegata a quella principale.

Il Comune di Laerru, costituitosi, ha contestato le contrarie deduzioni e la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 163 del 2015, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, tardiva la domanda proposta dal Comune di Tergu ex art. 2041 c.c. e confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte appellante alla rifusione delle spese di primo e secondo grado.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza di appello il Comune di Tergu con tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Laerru che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo cui resiste con controricorso il Comune di Tergu.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Il rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, l’assorbimento del terzo ed il rigetto dell’incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 353 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello omesso di rimettere la causa al giudice di primo grado, dopo avere, in accoglimento dell’appello, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte territoriale aveva pronunciato sul merito, revocando il titolo monitorio in accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Laerru e tanto aveva fatto in violazione dell’art. 353 c.p.c. che, a tutela del principio del doppio grado di giurisdizione di merito, in ipotesi quale quella di specie, impone l’adozione di sentenza di rimessione davanti al primo giudice.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di merito attribuito all’appellante una impugnazione relativa al merito della controversia, in realtà mai svolta, ed avere utilizzato quanto era una mera argomentazione a sostegno dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, per così sostenere la propria decisione nel merito, non oggetto di gravame.

L’appellante non avrebbe potuto impugnare il merito poichè nella sentenza di primo grado non era dato rinvenire decisioni di tal fatta quanto alla domanda principale e la revoca del decreto ingiuntivo era stata pronunciata solo quale conseguenza del difetto di giurisdizione del giudice che lo aveva pronunciato.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,97 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale condannato l’appellante alle spese del doppio grado di giudizio, in assenza di sua soccombenza anche per erroneo richiamo dell’art. 97 c.p.c.

4. Il Comune di Laerru, dedotta l’inammissibilità dei motivi avversari, propone ricorso incidentale denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

La Corte di appello aveva accolto il motivo sulla giurisdizione ritenendo di poter qualificare l’accordo intercorso tra le parti nella previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), n. 2 e quindi la somma ingiunta non quale canone o corrispettivo della concessione di un pubblico servizio da parte del Comune di Laerru, ma quale corrispettivo di un contratto di affidamento della gestione delle attività di igiene urbana alla società Anglona Ambiente S.r.l.

La Corte territoriale aveva errato là dove aveva individuato il petitum sostanziale della domanda nella somma ingiunta e non aveva valutato nella sua interezza la posizione soggettiva dedotta, così omettendo di considerare, nell’ambito del contratto di gestione del servizio di igiene urbana, il rapporto giuridico intercorrente, in funzione della causa petendi, tra i Comuni da cui derivava il diritto del Comune di Tergu alla ripetizione delle somme anticipate per conto del Comune di Laerru.

Il Comune di Tergu aveva dedotto di aver anticipato per conto degli altri Comuni le somme relative a fatture emesse dalla società di servizio dal 2008 al 2010 in quanto Comune capofila e delegato dagli altri ad interloquire con la società nell’ambito del contratto con cui gli enti locali affidavano, congiuntamente, alla seconda la gestione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Avrebbe dovuto essere pertanto valutato dalla Corte di merito, al fine di statuire sulla giurisdizione, il contratto rep. n. 254 del 2008 del 13 maggio 2008 e l’atto integrativo rep. n. 266 del 1999 del 3 febbraio 2009 stipulato tra i quattro Comuni – e non il solo obbligo di pagamento del canone di servizio – nell’attribuzione dei poteri di sovrintendenza e controllo riconosciuti al Comune di Tergu, e la norma di riferimento sarebbe stato il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 come correttamente statuito dal tribunale, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo la materia della formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni.

La scelta di inserire l’accordo tra i Comuni nello stesso atto contrattuale che regolava l’affidamento del servizio alla società era finalizzato ad una migliore funzionalità e la controversia, non involgendo solo aspetti patrimoniali del rapporto contrattuale tra enti locali e società, ma anche valutazioni del rapporto intercorrente tra i Comuni L. n. 241 del 1990, ex art. 15 e art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 cit., doveva attribuirsi al giudice amministrativo.

5. Nell’ordine delle questioni sollevate dai proposti motivi va trattata, in via preliminare, quella oggetto del ricorso incidentale introdotto dal Comune di Laerru.

Con il proposto mezzo si pone in discussione la correttezza della sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, questione che resta ferma, invece, costituendone finanche premessa, nelle deduzioni ed argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente principale sulla erroneità della pronuncia di appello là dove, affermata la giurisdizione ordinaria, il giudice adito ha deciso il merito della controversia in violazione del canone del doppio grado di giudizio.

5.1. Ritenuto l’interesse alla proposizione del ricorso incidentale ex art. 334 c.p.c. e, quindi, l’ammissibilità del mezzo proposto anche se tardivo, operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, ossia anche per quella proveniente dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, come nella fattispecie avvenuto, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c. (Cass. SU n. 23903 del 29/10/2020), il motivo è infondato.

5.2. Il ricorrente incidentale reitera argomenti ai quali la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha correttamente risposto nel rilievo che quanto viene in discussione, nell’ipotesi di specie, non è l’esercizio di poteri autoritativi della p.A. o di discrezionalità amministrativa, ma un diritto di credito che discende da una obbligazione di natura contrattuale e che non urta, come tale, con la previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2.

5.3. La pretesa azionata vede quale proprio titolo il contratto di affidamento della gestione delle attività di igiene urbana alla società Anglona Ambiente S.r.l. da parte delle amministrazioni territoriali di Tergu, Bulzi, Sedini e Laerru, e la somma ingiunta dal Comune di Tergu è canone o corrispettivo relativo alla concessione del servizio e definisce una controversia di contenuto meramente patrimoniale D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. b) (Cass. SU 22/04/2013 n. 9690; Cass. SU 24/11/2015 n. 23898).

Il ricorso incidentale è quindi infondato.

6. Il ricorso principale è fondato, invece, nei termini e per le ragioni di seguito indicati.

6.1. Vanno trattati congiuntamente il primo ed il secondo motivo di ricorso perchè, connessi, sono entrambi relativi alla questione dei poteri spettanti al giudice del merito che, riformando in appello la decisione di primo grado, con l’affermare la giurisdizione del giudice ordinario adito negata dal primo giudice non rimetta a quest’ultimo l’accertamento del merito del giudizio, ma pronunci sullo stesso.

6.2. In punto di mera qualificazione si ha che i proposti motivi entrambi prospettanti, per l’adottata rubrica in cui il riferimento è alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, un vizio per violazione di legge sostanziale, sono da ricondurre invece ad una violazione della norma processuale, tali sono gli artt. 353,112,342 c.p.c. menzionati nell’adottata titolazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

Nonostante l’erronea indicazione, le proposte censure sono ammissibili evidenziando il ricorso, con chiarezza, l’effettiva natura e quindi le ragioni di diritto per le quali la statuizione impugnata avrebbe violato le norme indicate e comunque prospettando le prime un vizio scrutinabile in cassazione (Cass. 18/03/2002 n. 3941; Cass. 29/08/2013 n. 19882; Cass. 06/10/2017 n. 23381).

6.3. Nel più squisito merito della questione sottoposta alla valutazione di questa Corte, ha carattere dirimente il principio per il quale, qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo invece nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo (Cass. SU 31/05/2017 n. 13722; Cass. 04/04/2019 n. 9318).

La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dopo aver dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario adito nella insussistenza di quella esclusiva, D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, lett. c) del giudice amministrativo, deviando dal modello decisorio rimarcato per l’indicato principio di legittimità, in violazione del canone del doppio grado di giudizio, ha operato una sicura incursione nel merito della vicenda al suo esame, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo e statuendo sul regime delle spese processuali, previo apprezzamento della bontà della pretesa contrattuale fatta valere dall’appellante, qui ricorrente principale.

La censura portata in ricorso è pertanto fondata ed è errata la sentenza impugnata che, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, va pertanto cassata con rinvio della causa al tribunale, primo giudice, in diversa composizione, che provvederà anche sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

7. Il terzo motivo di ricorso sulla disciplina delle spese di lite resta assorbito.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale assorbito il terzo, cassa e rinvia la causa al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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