Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13520 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.C., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/05/2 006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 05, in data 16/05/2006, depositata

il 17 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. LECCISI Giampaolo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18911/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 58/05/2006, pronunziata dalla CTR di Milano, Sezione n. 05 il 16-05-2006 e DEPOSITATA il 17 maggio 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego opposto alla domanda di rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2000, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione, sotto un duplice profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè per insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia.

2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – I mezzi vanno esaminati, alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione generica ed erronea, senza considerare la disciplina, diversa da quella prevista per le libere professioni, applicabile agli imprenditori, quale nel caso il G. – esercente attività imprenditoriale di autotrasporti -, per i quali è a ritenersi sempre sussistente il presupposto impositivo.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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