Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13520 del 01/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13520
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergionanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1512-2012 proposto da:
M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio
dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO APREA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
RECORDATI – INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1987/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 11/07/2011 r.g.n. 8294/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANN1 PATTI;
udito l’Avvocato APREA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per rinuncia.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado (che, in parziale accoglimento del ricorso di M. F., dipendente dal 31 agosto 1981 di Recordati Industria Chimica e Farmaceutica s.p.a., aveva annullato il giorno di sospensione, inflittogli con lettera 19 – 23 maggio 2003 a titolo di sanzione disciplinare per mancato rispetto della disposizione di utilizzare per gli spostamenti di servizio un’autovettura a noleggio a lungo termine posta a disposizione dell’azienda, rigettandone tuttavia la domanda di condanna al rimborso chilometrico per difetto di prova), con sentenza 11 luglio 2011, respingeva integralmente le domande del lavoratore, compensando tra le parti le spese dei due gradi;
– che a motivo della decisione la Corte territoriale riteneva la correttezza della sanzione disciplinare irrogata: sia sotto il profilo del rispetto dei termini procedimentali, negli otto giorni successivi alla scadenza dei primi otto per le giustificazioni del lavoratore (dalla lettera di contestazione datoriale del 5 maggio 2003), a norma dell’art. 50 CCNL per i dipendenti dell’industria chimica e chimico-farmaceutica e del chiarimento a verbale in calce ad esso e comunque essendo stata la sanzione comunicata (il 19 maggio 2003: tale data rilevando e non quella di ricevimento del 23 maggio 2003, valevole a soli fini di efficacia e non di perfezionamento dell’atto unilaterale recettizio) entro gli otto giorni dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore (il 14 maggio 2003);
sia sotto il profilo del merito, in assenza di una condizione di miglior favore nella mera previsione originaria, nella lettera di assunzione del 31 agosto 1981, di rimborso a piè di lista dell’uso dell’autovettura di proprietà personale in alternativa ai mezzi pubblici di trasporto, non attributiva di alcun diritto contrattuale al suo utilizzo per gli spostamenti di lavoro, con la conseguente nullità (neppure esclusa per tardività di deduzione, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, in quanto compresa nella tempestiva richiesta di rigetto della domanda) della clausola così interpretata, con integrazione pertanto di una manifesta insubordinazione del lavoratore nell’utilizzazione dell’autovettura propria, anzichè di quella noleggiata dall’azienda (per contravvenzione di specifica disposizione aziendale alla cui osservanza espressamente richiamato con lettera del 17 marzo 2003), sanzionata in misura legittima e proporzionata;
– che, con atto notificato il 7 gennaio 2012, M.F. ricorre per cassazione con quattro motivi, previa istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, cui resiste Recordati Industria Chimica e Farmaceutica s.p.a. con controricorso;
– che prima dell’odierna udienza di discussione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, personalmente sottoscritto e accettato dalla controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;
– che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del giudizio, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.
PQM
LA CORTE Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016