Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1352 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25491 – 2006 proposto da:

L.L. (c.f. (OMISSIS)), C.P. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

GIOVANNI RANDACCIO 1, presso l’avvocato MUSA LEONARDO, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), incorporante della

CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL, a propria volta procuratrice della

CASTELLO FINANCE SRL, cessionaria di crediti pecuniari individuabili

in blocco dalla INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso l’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAZZARA ROBERTO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 434/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LEONARDO MUSA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO MAZZARA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento dei primi

due motivi di ricorso con l’assorbimento del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 239 del 2002, il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, accogliendo l’opposizione proposta da L.L. e C.P., revocava il D.I. 11 maggio 1999, n. 34, con cui agli opponenti era stato intimato di pagare all’ingiungente Intesa Gestione Crediti S.p.A., la somma di L. 106.561.200, oltre interessi al tasso convenzionale del 13%, decorrenti dal 22.02.1999, quale scoperto del c/c n. (OMISSIS).

Il Tribunale, rilevato anche che nel corso del rapporto obbligatorio l’istituto bancario aveva applicato tassi d’interesse inferiori a quello pattuito del 23,75%, riteneva tra l’altro, la nullità della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi debitori posti a carico dei correntisti.

Con sentenza del 28.04 – 21.06.2005, la Corte di appello di Lecce, decidendo sull’appello principale proposto dalla società soccombente nonchè sul gravame incidentale del L. e della C., in accoglimento del primo condannava quest’ultimi a pagare in solido alla Intesa BCI Gestione Crediti S.p.A., la somma di Euro 40.491,34 (L. 78.402.160), oltre interessi del 13% dalla chiusura del conto al saldo, nei limiti del cd. tasso soglia e con esclusione della capitalizzazione successiva alla chiusura del conto, compensando le spese processuali. La Corte territoriale argomentatamente riteneva quanto al gravame principale che dovesse essere confermata l’illegittimità della clausola di addebito degli interessi con cadenza trimestrale e che, invece, fosse stato lecito l’addebito degli interessi con cadenza annuale, aderente all’uso normativo di contabilizzazione annuale degli interessi maturati a credito della clientela, fatto salvo dal disposto dell’art. 1283 c.c., ed esistente sin da epoca anteriore all’entrata in vigore del codice civile del 1942 che, pertanto, doveva essere affermata la conformità al diritto anche della capitalizzazione annuale in favore degli Istituti bancari, nell’ambito di un regolamento di interessi adottato in regime di reciprocità, in posizione di parità ed uguaglianza.

Respingeva, inoltre, l’appello incidentale del L. e della C., ritenendo che la clausola contrattuale secondo cui gli interessi, inizialmente fissati al 23,75%, sarebbero stati di volta in volta adeguati alla situazione del mercato finanziario, non potesse ritenersi nulla per indeterminatezza, in quanto il tasso massimo era stato convenzionalmente prefissato ed osservando ulteriormente che il tasso applicato nel corso del rapporto, secondo quanto emergeva dalla CTU espletata in primo grado, era stato inferiore rispetto a quello concordato, per cui gli appellati non avevano ragione di dolersene. Rilevava ancora che la ulteriore questione della non rispondenza del tasso concretamente applicato alla normativa antiusura si rivelava nuova. Al riguardo peraltro osservava che la normativa antiusura non risultava essere stata violata nel corso del rapporto e che, comunque, poteva disporsi che gli interessi convenzionali al tasso del 13% dovuti dalla chiusura del conto al saldo, fossero pagati nei limiti del cd. tasso soglia.

Avverso questa sentenza il L. e la C. hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 19.09.2006 alla Intesa Gestione Crediti S.p.A. ed affidato a tre motivi. La Italfondiario S.p.a., quale società incorporante per fusione, la s.r.l. Castello Gestione Crediti, a propria volta procuratrice della Castello Finance S.r.l., cessionaria dei crediti della Intesa Gestione Crediti S.p.A., ha resistito con controricorso notificato il 27.10.2006. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il L. e la C. denunziano:

1. “Violazione e malgoverno di norme di diritto (artt. 1283, 1374 e 1419 c.c., nonchè artt. 1 e 8 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, dolendosi conclusivamente che sia stata ritenuta legittima la capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale. Il motivo è fondato.

Va premesso che il rapporto di conto corrente controverso risulta essersi svolto ed essere stato chiuso in data precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 4 agosto 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, art. 120, (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ad esso non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr).

Pertanto, anche a seguito della declaratoria d’incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 17.10.2000, alla fattispecie in esame è applicabile esclusivamente la disciplina antecedente al 22 aprile 2000, ossia alla data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr. Tenuto, dunque, conto del periodo di vigenza del rapporto in esame, si deve escludere che possa, in luogo della invalida pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, legittimamente applicarsi, in via integrativa o sostitutiva automatica del contratto ovvero interpretativa, il diverso ed incompatibile, meccanismo di capitalizzazione annuale dei medesimi accessori, che nella specie non risulta convenuto ed il cui recepimento, avulso da richiami normativi, appare riferito alla mera qualificazione di esso quale uso normativo, annesso a regolamento di interessi adottato in regime di reciprocità, in posizione di parità ed uguaglianza.

Ma l’uso della capitalizzazione annuale degli interessi debitori, prima che difettare di “normatività”, non si rinviene nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine, non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis, di capitalizzazione trimestrale, e che, invece, non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori.

D’altra parte, le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori registrati in conto corrente, sono state essenzialmente ricondotte alla non ravvisabilità di un uso normativo di tal fatta, atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 c.c., e ciò senza porre in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi. Tali ragioni, quindi, non riconducendosi al mero profilo temporale della periodizzazione, non possono nemmeno ragionevolmente fondare la conclusione che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, si sia inteso riconoscere (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale.

2. “Violazione, erronea applicazione e malgoverno di norme di diritto (artt. 1284, 1346, 1349, 1362 e segg. e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si dolgono che sia stata ritenuta valida e non nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1349 c.c., la clausola contrattuale secondo cui gli interessi, inizialmente fissati al 23,75%, sarebbero stati di volta in volta adeguati alla situazione del mercato finanziario, assumendo anche che la nullità avrebbe dovuto inerire all’intera clausola (in via interpretativa e segnatamente in base al art. 1370 c.c., sull’interpretazione contro l’autore della clausola) e non solo all’adeguamento di essa con rinvio alla situazione del mercato finanziario.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo i ricorrenti mancato di trascrivere l’intero contenuto della clausola alla quale si sono riferiti, della quale solo la lettura integrale consentirebbe di valutarne la portata negoziale e la validità.

3. “Violazione, erronea applicazione e malgoverno di norme di diritto (artt. 1418 e 1419 c.c., L. n. 108 del 1996, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Censurano il mancato riferimento del limite del tasso soglia anche al periodo di vigenza del rapporto.

Il motivo è inammissibile in quanto con esso non si censura anche l’affermazione, di per sè sola idonea a legittimare l’avversata conclusione, secondo cui nel periodo anteriore alla chiusura del conto l’interesse convenzionale applicato non aveva superato il cd.

tasso soglia.

Conclusivamente, accolto il primo motivo e dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso, cassa in parte qua l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA