Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1352 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1352 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 7243-2017 proposto da:
QUALIANO BRUNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAllA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO TREDICINE;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., quale incorporante di
UNIPOL Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazioni
Milano S.p.A., PREMAFIN Finanziaria S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 4, presso
lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 10099/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 19/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto il rigetto.

Fatto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in riforma della
sentenza del giudice di pace, dichiarava improponibile la domanda avanzata

maggiori compensi sugli acconti già ricevuti e condannava quest’ultimo al
pagamento delle spese di lite.
Il giudice di appello riteneva che vi fosse stato abusivo
frazionamento dei crediti vantati dall’attore nei confronti di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI, crediti che, in virtù dell’unitarietà del rapporto, avrebbero
dovuto essere dedotti in un unico procedimento.
Avverso detta sentenza Bruno Qualiano ha proposto ricorso per
cassazione con un unico motivo.
UNIPOLSAI ha resistito con controricorso.
Il PG nella persona del dott. Gianfranco Servello ha concluso per il rigetto
del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato
memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con l’unico, articolato, motivo di ricorso il Qualiano denuncia la
violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’ art. 111 Cost., nonchè l’erronea
interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle S.U. della cassazione
nelle pronunce n.23726 15.11.2007 e n.4090 del 13.2.2017 in relazione alla
questione del “frazionamento del credito”, contestando che i diversi
incarichi ricevuti siano riconducibili ad un’unica obbligazione e che la
proposizione di separate domande per conseguire il pagamento di ogni
fattura integri un abusivo utilizzo dello strumento processuale: ad avviso del
ricorrente, il credito azionato in ciascuno dei giudizi ha una autonoma causa

petendi, costituita dalla distinta attività professionale svolta, con riguardo al
singolo sinistro di cui si reclama il pagamento.

in via monitoria da Bruno Qualiano avente ad oggetto il pagamento di

La censura è infondata, pur rendendosi necessaria, ex art. 384 u.c. cpc la
correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è
peraltro conforme a diritto.
Conviene premettere che il giudice di appello, con apprezzamento in

un rapporto negoziale unitario tra la compagnia assicurativa e l’odierno
ricorrente, a monte degli specifici incarichi, via via conferiti per la
liquidazione dei sinistri. L’unitarietà del rapporto giuridico è stata desunta
dal fatto che la regolamentazione e le modalità di svolgimento del rapporto,
pur a fronte del rilevantissimo numero di perizie affidate al ricorrente, sia
rimasta invariata nel lungo periodo di durata dello stesso.
In particolare, secondo quanto accertato dal giudice di appello, la
compagnia assicurativa si limitava ad indicare gli estremi del singolo
sinistro da periziare, senza che vi fosse una specifica contrattazione in
relazione a ciascun incarico. Del pari invariate le modalità con cui veniva
liquidato il compenso del Qualiano, il quale accedeva mediante password
all’area riservata del sistema informatico della società (IES SAI), che
provvedeva all’accettazione delle parcelle solo se le stesse erano redatte in
conformità ai criteri amministrativi predeterminati, sulla base alle direttive
della compagnia.
Il giudice di appello ha dunque escluso che venisse di volta in volta
concluso uno specifico contratto, dotato di autonoma regolamentazione, in
relazione alle migliaia di incarichi ricevuti dal Qualiano nel pluriennale
periodo durante il quale si protrasse il rapporto con la compagnia
assicurativa.
Da ciò, ad avviso del Tribunale di Napoli, l’unicità del contratto, e
dunque della fonte delle reciproche obbligazioni a carico delle parti,
essenzialmente consistenti nel pagamento del compenso, secondo criteri
predeterminati (forfettizzati) a carico della compagnia assicurativa, e di
prestazione professionale, avente ad od oggetto il medesimo contenuto di

fatto logicamente coerente e qui non sindacabile, ha accertato l’esistenza di

stima del danno, propedeutica alla liquidazione con l’utilizzo di appositi
moduli precompilati, a carico del Qualiano. “La pluriennale durata del
rapporto” viene del resto ammessa dallo stesso ricorrente, pur ribadendo la
pluralità di crediti da esso derivanti.

rapporto, l’unicità dell’obbligazione di pagamento e della correlativa pretesa
creditoria in capo all’odierno ricorrente.
Tale ulteriore passaggio argomentativo non è condivisibile.
Ed invero, benché alla base delle varie obbligazioni vi sia un unico
rapporto di durata pluriennale (per usare la stessa espressione del
ricorrente), non può da ciò farsi discendere un’unica prestazione
professionale e, correlativamente, un’unica obbligazione di pagamento,
essendosi invece in presenza di una pluralità di prestazioni, aventi peraltro il
medesimo contenuto ed i medesimi caratteri. Risulta accertato infatti che il
singolo incarico indicava gli elementi identificativi della stima da effettuare
e la remunerazione del perito era collegata unicamente al numero dei sinistri
periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico
della compagnia.
Su tali basi, deve ritenersi che i distinti crediti maturati dal Qualiano
siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo
rapporto di durata.
Ebbene, le sezioni unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema
della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato
che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché
relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere
proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a
far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in
proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non
poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di

Il Tribunale ha però fatto automaticamente discendere dall’unitarietà del

attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza
dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere
formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne

rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se
del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex
art. 101, comma 2, c.p.c (Sez. U , Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv.
643111).
Sulla scorta di tale principio e venendo al caso di specie, occorre
pertanto verificare se la mancanza di un interesse oggettivamente valutabile
alla tutela processuale frazionata (carenza riscontrata dal primo giudice e
posta a base della pronuncia di improponibilità) abbia formato oggetto di
precedente deduzione nel giudizio di merito.
La risposta non può che essere positiva, in considerazione della linea
difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla
improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito,
concetto che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la carenza
di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di
azione,anche in relazione al principio di proporzionalità nell’uso della
giurisdizione (Cass.21 dicembre 2016 n.26464)
E sul tema dell’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve
oggi risolvere – il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di
prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua
affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), né deduce l’esistenza
di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta
eseguite e tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese
creditorie.

manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di

Di conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo
di consistenza ai fini che qui interessano, anche perché sarebbe stato
sufficiente l’invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il
decorso del relativo termine (art. 2943 ultimo comma cc).

sufficiente a giustificare la diversa soluzione qui adottata rispetto a quella
cui è pervenuta, tra le stesse parti, la sentenza di questa Corte n.18810 del
2016, resa in fattispecie in cui il mancato svolgimento di attività difensiva
da parte della odierna resistente non aveva consentito, al contrario di quanto
avvenuto nel presente giudizio , di identificare la riconducibilità delle
diverse controversie, separatamente instaurate dall’odierno ricorrente, al
medesimo ambito oggettivo, e dunque, in buona sostanza, in assenza di un
apprezzabile interesse al frazionamento, l’esistenza di una pratica abusiva,
in ordine alla quale il giudice di rinvio di quel giudizio dovrà svolgere le
proprie valutazioni.
Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
Considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, non
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr
115 del 2002.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione ad UnipolSAI delle spese del presente
giudizio, che liquida in 845 €, di cui 200,00 € per spese vive, e rimborso
forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 Dpr 115 del 2002.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017

L’intervento chiarificatore delle sezioni unite costituisce elemento

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