Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1352 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4506-2015 proposto da:

A.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, emesso il

19/05/2014 e depositato il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 3 luglio 2014, ha rigettato il ricorso proposto da A.B.A. in data 13 febbraio 2012 per la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, introdotto in data 24 luglio 2006 e definito con sentenza depositata il 14 gennaio 2013 che ha dichiarato l’estinzione per mancata riassunzione, dopo che era stata fissata in data 7 novembre 2011 l’udienza per l’eventuale prosecuzione del giudizio, contestualmente dichiarato interrotto;

che la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del patema d’animo derivante dal ritardo nella definizione del giudizio presupposto, a fronte del palese difetto di interesse della parte ricorrente, evidenziato dalla mancata riassunzione del giudizio che era stato interrotto per morte del procuratore;

che, per la cassazione del decreto, ha proposto ricorso A.B.A. sulla base di un motivo;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto per l’eventuale partecipazione all’udienza;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, della Convenzione EDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;

che il ricorrente contesta che il presunto disinteresse alla prosecuzione del giudizio presupposto, manifestato con la mancata riassunzione dello stesso a seguito di interruzione costituisca elemento idoneo ad escludere l’obiettiva violazione del termine di ragionevole durata, e richiama a sostegno la giurisprudenza di questa Corte, che riconosce il diritto all’indennizzo a tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace (Cass., Sez U, sentenza n. 585 del 2014);

che la doglianza è fondata;

che va esclusa la pertinenza del richiamo alla fattispecie della contumacia, che riguarda la posizione della parte che subisce l’altrui iniziativa giudiziaria, mentre nel caso in esame si discute del comportamento processuale della parte che ha azionato il giudizio contabile, senza coltivarlo con la riassunzione a seguito di interruzione;

che, a tale proposito, si deve richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui, la dichiarazione di estinzione del giudizio contabile presupposto per mancata riassunzione in esito all’interruzione per decesso della (parte o del difensore non esclude la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (ex plurimis, e da ultimo, Cass., sez. 6-2, sent. n. 18333 del 2016);

che, pertanto, risulta erronea la decisione della Corte d’appello di escludere l’esistenza del danno non patrimoniale, a fronte dell’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata (tre anni) del giudizio contabile – introdotto nel luglio del 2006 – alla data del 7 novembre 2011, in cui è stata fissata l’udienza per l’eventuale prosecuzione del giudizio, contestualmente alla dichiarazione di interruzione dello stesso;

che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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