Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13519 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8939/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO TREVISSON,

DARIO CUTAIA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1171/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione contro M.A. avverso la sentenza del 28 marzo 2012, con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 7066 del 2007, che, provvedendo sulla domanda introdotta nel novembre del 203, l’aveva condannato al risarcimento, in favore della M. dei danni da essa sofferti per avere contratto contagio di epatite cronica da HCV positivo,a seguito di plurime trasfusioni ematiche cui era stata sottoposta presso l’Ospedale di (OMISSIS) e quello (OMISSIS), come era stato riconosciuto dalla Commissione Medico Ospedaliera di Milano in esito ad una visita effettuata il (OMISSIS).

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie, ma è stato depositato, da parte del difensore della resistente, atto qualificato come di “rinuncia agli atti”, notificato alla controparte, nel quale si dà atto che, essendo stata formulata dal Ministero con nota del Ministero della Sanità proposta transattiva ai sensi del D.L. n. 90 del 2014, art. 27-bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114 del 2014, essa ricorrente ha sottoscritto atto di accettazione ed ha avuto la liquidazione dell’equa riparazione, rinunciando al giudizio, come da allegati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio, rilevato che l’atto depositato dalla resistente è stato notificato alla controparte e reca l’indicazione dell’atto di accettazione dell’equa riparazione, il che integra pieno rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, ritiene che si evidenzi una situazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, che fa venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso e ne determina l’inammissibilità.

2. Il ricorso è, conseguentemente, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Parte resistente ha espressamente chiesto compensarsi le spese e tale richiesta deve accogliersi.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza interesse. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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