Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13519 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/06/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19188/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.M. (OMISSIS), F.F.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMIDIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO QUIRINO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DI BARTOLOMEO Giovanni, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controrscorrenti –
avverso la sentenza n. 90/2009 della Commissione Tributaria Regionale
di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 26.2.09, depositata il
03/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale degli Abruzzi n. 90 del 26 febbraio 2009, depositata il 3 aprile 2009, confermativa della sentenza della CTP di Pescara che aveva accolto il ricorso di F.F. e F.M., avverso avviso di liquidazione di maggior imposta di registro per non spettanza della agevolazione per la prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 5, sulla base della intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per superamento del termine triennale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76 (T.U.I.R.).
Sostiene la Agenzia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11 e L. n. 350 del 2004, art. 46, nonchè L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, in quanto la Commissione aveva erroneamente ritenuto inapplicabile alla ipotesi di violazioni relative ad agevolazioni tributarie la proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione di maggiore imposta di cui all’art. 11 cit..
I contribuenti in controricorso sostengono la mancanza di autosufficienza del ricorso e la correttezza in diritto della sentenza impugnata.
Premessa la autosufficienza del ricorso in quanto riporta tutti gli elementi di fatto e diritto necessari alla comprensione del thema decidendum limitato ad una questione preliminare ritenuta assorbente, il motivo pare palesemente fondato.
E’ infatti giurisprudenza consolidata della corte che la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto (Cass. ord. n. 12069/010; Cass. sent, n. 24575/010)”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che nessun nuovo argomento emerge dalla memoria depositata dai contribuenti;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR degli Abruzzi, che provvedere anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR degli Abruzzi.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011