Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13519 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6585/2016 proposto da:

Graphic Center S.r.l. unipersonale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Riboty n. 23, presso lo studio dell’avvocato Napoli Salvatore

Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

Equitalia Nord S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1529/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

A seguito di alcuni controlli ispettivi effettuati presso lo stabilimento della società Graphic Center SRL e della susseguente istruttoria, il Ministero dell’Industria con nota del 20 ottobre 2003 comunicava alla società la revoca totale delle agevolazioni precedentemente concesse ex lege n. 488 del 1992, con conseguente recupero delle quote di contributo erogate.

La società presentava ricorso al TAR avverso il provvedimento di revoca e non effettuava il pagamento, cosicchè il Ministero iscriveva a ruolo il credito con conseguente emissione di cartella esattoriale per la somma di Euro 407.844,18=, notificata da Equitalia Nomos.

Con atto di citazione in data 2/2/2011, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la società citava in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico ed Equitalia, chiedendo che venisse accertato il suo diritto a fruire dei contributi a suo tempo accordati, l’insussistenza di qualsiasi inadempimento da parte sua e, quindi, dei presupposti per la revoca, dichiarando per l’effetto che nulla era dovuto ed annullando e/o dichiarando nulli gli atti emessi dal Ministero.

In primo grado, all’esito dell’espletata CTU, il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, qualificava l’azione come accertamento negativo di debito e non come opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., ravvisava il difetto di legittimazione sostanziale di Equitalia e, nel merito accoglieva la domanda. Segnatamente, il Tribunale dava atto che – come riscontrato dalla CTU – i contributi concessi per la sede produttiva sita in (OMISSIS), risultante dagli atti del procedimento, erano stati invece utilizzati presso la diversa sede produttiva sita in (OMISSIS), ma riteneva decisiva la circostanza che tali contributi sia pure autorizzati per altra sede – erano stati comunque utilizzati per gli investimenti oggetto delle agevolazioni e quindi in attuazione delle finalità pubbliche dell’erogazione di essi, ed annullava la cartella; compensava, quindi, le spese di giudizio e poneva esclusivamente a carico della società quelle per l’espletata CTU.

Il Ministero proponeva appello, instando per la correttezza della revoca, adottata ai sensi del D.M. n. 527 del 1995, art. 8, comma 1, lett. b) in quanto era stato riscontrato che la società aveva smantellato gli impianti e i macchinari dalla sede autorizzata per trasferirli in un’area considerata “non agevolabile”, senza avvisare nemmeno la banca concessionaria dell’avvenuto trasferimento.

L’appello proposto dal Ministero veniva accolto, con conseguente rigetto di tutte le domande originariamente proposte dalla società che veniva condannata alle spese del primo e del secondo grado.

La Corte di appello, esaminata la normativa e la condotta tenuta dalla società, ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per la revoca dei contributi ed ha escluso che l’alluvione verificatasi a Torino nella metà di ottobre 2001, addotta dalla parte per giustificare la condotta contestata, potesse assumere efficacia dirimente per escludere l’inadempimento della società rispetto agli obblighi assunti in uno alla ricezione del contributo.

Graphic Center SRL ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte distrettuale di Torino in epigrafe indicata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l’omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e/o la perplessità e contraddittorietà della motivazione.

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia negato una circostanza notoria costituita dal fatto che l’alluvione che aveva colpito la città di Torino nel 2001, e dall’altro abbia supposto che il trasferimento dello stabilimento in una zona non molto distante da quella di provenienza implicitamente portava ad escludere che l’alluvione avesse avuto conseguenze decisive in merito al trasferimento.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè non corrisponde al modello del vizio invocato e perchè non coglie la ratio decidendi.

In relazione al vizio denunciato, va rammentato che con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 07/12/2017; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 16056 del 02/08/2016) e che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

1.3. Come si evince dalla sentenza impugnata la Corte di appello, nel respingere la domanda della società (in riforma della prima decisione) – contrariamente a quanto denunciato – ha preso in esame la circostanza dedotta relativa all’alluvione del 2001, ma, sulla scorta del materiale probatorio, ha ritenuto che non vi fosse la prova della diretta incidenza dell’evento alluvionale sulla sede originaria della società, laddove ha affermato “Quanto agli allagamenti ed infiltrazioni di acqua, le stesse, pur se si ritenesse provato che esse ci furono effettivamente e che furono tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di impresa, non superano il fatto determinate per la revoca dei contributi, che l’investimento per il quale il finanziamento era stato concesso venne smantellato e spostato in altra sede… in zona estranea all’area obiettivo 2 e non rientrava nelle aree ammesse all’agevolazione.”, soggiungendo “Tra l’altro le infiltrazioni lamentate risalivano già ad epoca in parte anteriore alla concessione dei contributi, sicchè la società già in origine non avrebbe potuto garantire di sfruttare gli investimenti per cinque anni in quella sede” (fol. 12 della sent. imp.): la censura non solo non coglie questa ratio decidendi, ma non indica nemmeno alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame, idoneo a sovvertire l’accertamento di merito, mentre si sofferma su meri argomenti svolti dalla Corte di appello ad abundantiam (la sostanziale vicinanza tra la vecchia e la nuova sede e la possibile incidenza dell’alluvione sulle due zone) per escludere la possibilità di addivenire alla prova sul caso specifico ricorrendo al fatto notorio ed insiste, inammissibilmente, per una diversa valutazione di questi fatti, pur restando incontestato l’accertamento in merito all’inadempimento.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 8, comma 1, lett. b) e comma 2 e ss. mm. Ii. di cui al D.L. n. 32 del 1995, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 104 del 1995.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè sviluppa una mera critica alla disciplina della materia degli interventi a sostegno delle aree depresse in termini del tutto generali ed astratti e perchè sollecita una questione di legittimità costituzionale che è priva di diretta rilevanza nel caso di specie, poichè riguarda la scelta discrezionale amministrativa in merito alla individuazione delle zone da agevolare, circostanza che nella controversia in esame non rileva poichè la società, quando avanzò la domanda di contributo, godeva dei requisiti richiesti dalla legge ed aderì liberamente alla proposta, partecipando al bando ed impegnandosi a rispettare le condizioni ivi dettate, salvo poi rendersi inadempiente rispetto alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo.

2.3. Non sussiste nemmeno l’omessa pronuncia in merito alla richiesta di revoca parziale. A prescindere dal fatto che tale domanda – alla stregua del ricorso (privo di specificità sul punto) e della sentenza – non appare proposta e non ne è nemmeno specificato l’esatto contenuto, va osservato che il rigetto della domanda in toto è incompatibile ed esclude che siano stati ravvisati gli estremi per un accoglimento parziale.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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