Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13519 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. III, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. GRASSI ALDO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice UNIPOL SpA) quale Società incorporante della Aurora

Assicurazioni SpA, in persona del suo procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.M. quale ex socio di AGI SNC, A.M. in

proprio e quale ex socio di AGI SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 567/2009 del TRIBUNALE di RIMINI del 6.4.09,

depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Aldo Grassi che si riporta ai

motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato Enrico Caroli che si riporta

ai motivi del controricorso. E’ presente il P.G. in persona del Dott.

ANTONIETTA CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 luglio 2009 T.B.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 18 maggio 2009, depositata in data 6 (rectius: 9) aprile 2009 dal Tribunale di Rimini, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

La U.G.F. Assicurazioni S.p.A. (già Winterthur Assicurazioni) ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, A. M. e G.M., non hanno svolto attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto riguardanti l’interpretazione delle leggi (art. 12 preleggi, art. 246 c.p.c.), l’efficacia probante della copia fotostatica dei documenti (art. 2719 c.c.), la confessione stragiudiziale (art. 2755 c.c.), la prova testimoniale (art. 2721 c.c), le presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), la disponibilità della prova (art. 115 c.p.c), la valutazione della prova (art. 116 c.p.c.).

Un modus censurandi siffatto si pone in palese contrasto con l’art. 366 c.p.c., n. 4, poichè la pluralità di censure trattate congiuntamente ne pregiudica la specificità.

Il quesito finale non da ragione dei numerosi vizi denunciati e si rivela astratto poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la T.B. ipotizza omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione di norme riguardanti l’interpretazione delle leggi (art. 12 preleggi, art. 246 c.p.c.), l’efficacia probante della copia fotostatica dei documenti (art. 2719 c.c.), la confessione stragiudiziale (art. 2755 c.c.), la prova testimoniale (art. 2721 c.c.), le presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), la disponibilità della prova (art. 115 c.p.c.), la valutazione della prova (art. 116 c.p.c.).

La pluralità (vengono trattati congiuntamente vizi ontologicamente e strutturalmente diversi, quali le violazioni di norme di diritto e i vizi di motivazione) e ripetitività (le medesime del primo motivo) delle censure le rende aspecifiche. Le argomentazioni a sostegno implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, attività riservate al giudice di merito. Il quesito finale attacca un potere discrezionale del giudice di merito e presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate a proposito del primo motivo.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per il terzo motivo che, con titolazione pressochè identica, sottopone all’esame della Corte questioni attinenti esclusivamente al merito.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; entrambe le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

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