Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13519 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11539-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE CAROLIS

UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 17/29/13 pubblicata il 5 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 113/1/11, ha annullato gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti di L.G. e con i quali era stato rideterminato il reddito di questi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 rispettivamente in Euro 120.574,75 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 28.261,00 per l’anno 2005, ed in Euro 127.415,02 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 29.996,00 per l’anno 2006 ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che il contribuente aveva fornito prova idonea a contrastare la presunzione relativa dei propri redditi, dimostrando che il reddito determinato sinteticamente era costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte documentando, in particolare, con i movimenti del proprio conto bancario, gli smobilizzi di investimenti in titoli, pietre preziose e polizze, investimenti effettuati tutti in anni precedenti non oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che L.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in particolare si deduce che non sarebbe sufficiente provare i proventi realizzati per giustificare gli incrementi patrimoniali accertati, ma sarebbe necessario anche la prova del collegamento di tali proventi con gli incrementi stessi;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, per contraddittorietà delle conclusioni non è fondata, avendo la ricorrente chiaramente formulato la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, non potendo neppure formulare altra conclusione valida al giudice della legittimità a cui non compete una riforma parziale se non in determinati casi peraltro neppure dedotti;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa indicazione della prova che si assume essere stata valutata inesattamente è parimente infondata in quanto l’omissione dedotta può rilevare eventualmente solo riguardo al merito del ricorso stesso;

che il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass. 26 novembre 2014, n. 25104 e, nello stesso senso Cass. 14885/2015; 22944/2015). Nel caso in esame nulla viene indicato riguardo alle circostanze da cui potersi dedurre che gli incrementi patrimoniali contestati sono conseguenza dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dedotti;

che la sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata per la sopra indicata violazione di legge, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA