Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13519 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6034-2009 proposto da:

F.L., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUIGI TOSTI 60, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

GIOVANNI DEL MANZO, che li rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

FERROVIE DELLO STATO S.P.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA e

FERSERVIZI S.P.A. C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

TOPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che le

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 311/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/03/2008 r.g.n. 1093/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato Corbo Nicola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per 1′ inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.337/2005, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Ferservizi s.p.a. in relazione alla domanda con cui B.L., + ALTRI OMESSI ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato collocati in pensione, avevano chiesto l’accertamento del diritto a non corrispondere alcuna somma per il rilascio della carta di libera circolazione come determinato dall’art. 23 c.c.n.l. Gruppo F.S. del 16/4/03 nella misura di 15 Euro all’anno, e la condanna alla restituzione di somme già versate a tale titolo oltre al ripristino della quinquennalità in luogo della annualità dell’obbligo di vidimazione della carta.

Con sentenza n. 1478/2007 il medesimo Tribunale accoglieva in parte le domande proposte dai medesimi lavoratori nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Ferrovie dello Stato s.p.a.

Trenitalia s.p.a. ed Italferr s.p.a. dichiarando non dovuto il pagamento della quota annuale di quindici Euro. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 5/3/08 confermava la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Ferservizi s.p.a. ed in riforma della pronuncia n. 1478/07 dichiarava la carenza di legittimazione passiva della R.F.I. s.p.a. Trenitalia s.p.a. ed Italferr s.p.a. e rigettava le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato.

Avverso tale decisione B.L., + ALTRI OMESSI interpongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Ferrovie dello Stato s.p.a.

Trenitalia s.p.a. con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 111 c.p.c..

Si critica la sentenza impugnata per aver individuato quale soggetto legittimato passivo nell’odierno giudizio, la s.p.a. Ferrovie dello Stato in luogo della s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, cessionaria del ramo d’azienda della “Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni”, alle cui dipendenze, da ultimo, avevano svolto attività di lavoro.

Viene formulato, a corredo del motivo, il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte di Cassazione se, nel caso di giudizio proposto da lavoratori pensionati, sia legittimato passivamente il soggetto datore di lavoro presso il quale i pensionati stessi abbiano prestato la loro attività lavorativa, anche se quest’ultimo abbia nelle mora cambiato denominazione ovvero se possa essere ritenuto legittimato passivamente nello stesso giudizio un diverso soggetto giuridico (nella specie una s.p.a.), peraltro nato in periodo successivo alla cessazione dei rapporti di cui è causa, e privo del carattere di successore a titolo universale dell’originario datore di lavoro. Dica altresì la Corte se, nel caso in cui l’ex datore di lavoro provveda sia a richiedere, a qualsiasi titolo, il pagamento di somme di denaro a propri ex dipendenti, sia ad incassare tali somme attraverso un soggetto che agisca in qualità di mandatario, quest’ultimo debba o possa essere considerato litisconsorte nel caso in cui venga contestata giudizialmente la legittimità della richiesta e si chieda la restituzione delle somme che si ritengono indebitamente pagate”.

2. Il quesito è generico e, come tale, inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Esso risulta, invero, del tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, in quanto si risolve soltanto nella mera enunciazione del principio invocato dai ricorrenti, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v.

Cass. 4-1-2011 n. 80 e Cass. 29-4-2011 n. 9583, nonchè, Cass. 7-4-

2011 n. 7955, Cass. 1-9-2011 n. 17975).

Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare “deve comprendere l’indicazione sia della regula iursi adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339, v. anche Cass. 20-6-2008 n. 16941).

Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.

Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr.

Cass. 7-42009 n. 8463). Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n.7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n.4044) nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, il quesito dovendo, di converso, investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto.

Non rispondendo ai principi enunciati da questa Corte (vedi Cass. 23-

9-13 n. 21672), che vanno qui ribaditi, il quesito in esame deve ritenersi inammissibile.

3. Con il secondo mezzo di impugnazione è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 770, 793, 809 c.c. dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè dell’accordo collettivo 15/5/91 e dell’art. 23 contratto aziendale gruppo Ferrovie dello Stato del 16/4/03.

Si critica la sentenza impugnata per aver qualificato come liberalità la concessione di viaggio riservata ai ferrovieri in servizio o in pensione, in contrasto con il contenuto dell’Accordo Sindacale del 15/5/91 che prevedeva che tutti i ferrovieri in servizio fossero tenuti al versamento di una somma annuale. Si deduce che non sia ravvisabile lo spirito di liberalità sul rilievo che la fornitura dei titoli di viaggio era stata resa obbligatoria inizialmente per legge e, successivamente, a far tempo dal 1991, in base ad un accordo collettivo, e che, sotto altro versante, del tutto eventuale era da ritenersi l’arricchimento del donatario, in caso di mancato utilizzo della carta.

4. Il motivo si presenta privo di pregio sotto plurimi profili.

E’ bene rammentare che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –

imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo (integralmente) agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (vedi in tali sensi, ex plurimis, Cass. 14-3-2013 n. 6556, Cass. Sez. Un. 25-3-2010 n.7161, Cass. Sez. Un. 2-12-2008 n. 28547).

Nella specie, le disposizioni dell’accordo collettivo 15/5/91, così come l’art. 23 del contratto aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato del 16/4/2003, dei quali si lamenta la non corretta interpretazione, non risultano trascritte nel loro contenuto, sicchè la doglianza si espone ad un giudizio di inammissibilità per difetto di specificità.

5. E, sempre nella medesima direzione, va rimarcata la genericità della censura nel cui contesto non è dato ravvisare argomentazioni idonee ad inficiare l’iter logico giuridico seguito dai giudici dell’impugnazione, i quali, con specifica statuizione, hanno argomentato in ordine idoneità della contrattazione collettiva, a determinare modifiche in pejus del regime normativo dei rapporti di lavoro regolati da tale fonte.

Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito sono, peraltro, conformi a diritto, giacchè coerenti ai ditta giurisprudenziali emessi da questa Corte sulla delibata questione.

6. E’ stato infatti affermato, con condivisibile approccio (vedi Cass. 8-9-2007 n. 19351, cui adde Cass. 20-8-2009 n. 18548) che “in linea di principio il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, atteso che finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicchè a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Il suddetto principio è stato applicato dalle citate decisioni anche con riferimento alla posizione di lavoratori che, come nel caso oggetto del presente giudizio, erano già pensionati prima del momento in cui la società ebbe a manifestare la propria intenzione di sciogliersi dall’accordo aziendale che prevedeva la concessione della carta di libera circolazione; anche in quel caso i suddetti lavoratori, a sostegno della perpetuazione nella sua integrità del beneficio previsto dall’accordo aziendale (in quel caso si trattava di abbonamenti gratuiti), avevano rivendicato l’intangibilità della loro posizione sul presupposto che nel caso di specie si fosse in presenza di “diritti quesiti”.

7. Questa Corte di legittimità, nel dichiarare infondata tale argomentazione, ha chiarito che gli unici diritti intangibili da parte di una norma collettiva successiva sono quelli che sono già entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita (cfr. anche Cass. 11-11-1988 n. 6116). Ne consegue che la tematica dei “diritti quesiti” attiene unicamente a queste ultime posizioni, sicchè la tutela ad essi garantita non è certo estensibile a mere pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli o di mere aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regolamentazioni”. Ciò, non senza sottolineare che l’esigenza di efficienza di un servizio di penetrante rilevanza sociale, quale quello del trasporto, non può essere disgiunta dai principi di economicità della gestione, che rendono incompatibile la permanenza di benefici ed agevolazioni gratuite aventi non trascurabile ricadute sul bilancio di società che, seppure operanti sotto la veste di società capitali, spiegano un servizio di pubblica utilità, la cui disciplina non può non rispondere ai principi di correttezza e buona fede, volti a ricalcare nel loro contenuto nel settore privato i principi ex art. 97 Cost. applicabili alla pubblica amministrazione (cfr. Cass. cit. n. 19351/2007).

8. La fattispecie esaminata nel richiamato arresto giurisprudenziale, appare sostanzialmente sovrapponibile a quella qui scrutinata, in cui all’esito della entrata in vigore del contratto aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato del 16/4/2003, le parti sociali hanno diversamente disciplinato la materia delle concessioni di viaggio prevedendo, per il personale già collocato in quiescenza, la corresponsione della somma di quindici euro per continuare a fruire della carta di libera circolazione, andando a regolamentare in pejus l’istituto in parola per la categoria di personale cui gli odierni appellati appartengono.

E la pronuncia della Corte fiorentina qui impugnata, in quanto coerente con i condivisi principi espressi da questa Corte in subiecta materia, è conforme a diritto. Tanto basta, a prescindere da ogni valutazione sulla natura dell’istituto considerato, per rigettare il ricorso.

Il governo delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione segue, infine, il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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