Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13518 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 30/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1336/2012 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA B CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ASSOCIAZIONE

HOLDING FAMIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

CONCETTA GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso 1′ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.C. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero della Salute avverso la sentenza del 19 aprile 2011, con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1289 del 2009, che aveva rigettato la domanda da essa ricorrente proposta nel febbraio del 2008, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del contagio da virus di HCV per effetto di una trasfusione di sangue infetto, praticatagli presso un’azienda ospedaliera di Catanzaro.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Ministero.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio rileva che sussiste una causa di improcedibilità del ricorso, che impedisce lo scrutinio dei motivi su cui esso si fonda.

La ricorrente ha espressamente dedotto nel ricorso che la sentenza impugnata è stata “notificata il 15 novembre 2011”, ma ha prodotto copia autentica della sentenza stessa senza corredo della relata di detta notificazione.

Inoltre, nel ricorso non è stata fatta alcuna specificazione circa un’ipotetica inidoneità della detta notifica a far decorrere il termine breve di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2, sicchè si deve ritenere che si sia trattato di notificazione all’uopo idonea.

Per mera completezza, si rileva d’altro canto, che dall’esame della nota di deposito e iscrizione a ruolo presente nel fascicolo d’ufficio, datata 16 gennaio 2012 e firmata dal difensore, al n. 5 risulta depositata “copia autentica del provvedimento impugnato”, secondo l’indicazione contenuta nell’elenco del modulo predisposto dall’ufficio. Tale indicazione non è seguita da alcun’altra aggiunta, con mezzi meccanici o altrimenti, dichiarativa della produzione della relata di notificazione. Inoltre, l’attestazione in pari data del funzionario di cancelleria certifica il deposito dei documenti indicati nella nota e, quindi, solo delle sette copie sia del ricorso che del provvedimento impugnato. Anche in calce al ricorso, del resto, si enuncia il deposito di “copia autentica della sentenza impugnata”.

Dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello del ricorrente – al di là della decisività di quanto risulta dalla nota – non risulta, poi, la presenza della copia autentica con la relata, ma solo della copia autentica.

2. Da tanto consegue che viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui: “La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

3. Il Collegio rileva, inoltre, che, in ragione della data della notificazione della sentenza, non ricorre una situazione per cui la mancata produzione della relata possa dirsi irrilevante, alla stregua del principio di diritto secondo cui “qualora il ricorrente in cassazione alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data oppure genericamente che è stata notificata, ma non produca copia autentica della sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome gli impone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso dev’essere considerato procedibile ove risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del notificante) è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, infatti, l’inosservanza delle forme previste dall’indicata norma appare tale che lo scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè quello di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del ricorso la sua tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto sempre in quel momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante dalla relata in calce ad esso” (Cass. n. 17066 del 2013).

Invero, il ricorso è stato notificato, dal punto di vista della ricorrente notificante, il 17 dicembre 2011 e, quindi, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, che scadevano il 19 giugno.

4. Il Collegio rileva, d’altro canto, che nemmeno parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nel suo fascicolo.

Ne segue che non vi sono ragioni per attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa dall’ordinanza n. 1081 del 2016 della Prima Sezione di questa Corte circa la possibilità di valutare esistente la procedibilità del ricorso per cassazione, ove la copia notificata della sentenza risulti depositata da una parte diversa dal ricorrente. La decisione su detta questione, intervenuta ora con la sentenza n. 10648 del 2017 non spiega rilievo per analoghe ragioni.

5. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilaottocento, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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