Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13518 del 30/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13518 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso 6950-2011 proposto da:
GRILLO ROSALBA GRLRLB59R57I864W, NOCERA
VINCENZO NCRVCN52H05F107G, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERIE
ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
BARRECA CARMELO, CALANNI FRACCONO ROSARIO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
VINCENZO TUCCITTO, nella qualità di Curatore del
FALLIMENTO di SESTO SALVATORE e BARBAGALLO
NUNZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 42,
presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO SILVIO, rappresentato e
Data pubblicazione: 30/05/2013
difeso dall’avvocato SPECCHI RAFFAELE giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente nonchè contro
NUNZIA SOCIETA’ IRREGOLARE, FALLIMENTO
BARBAGALLO NUNZIA;
– intimati avverso la sentenza n. 944/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 06/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.
Ric. 2011 n. 06950 sez. M1
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–
ud. 13-03-2013
FALLIMENTO SESTO SALVATORE & BARBAGALLO
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 944 depositata il 6 agosto 2010, la Corte
d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto da Nocera
Vincenzo e Grillo Rosalba avverso la precedente decisione del
con citazione del 13.1.1995 dal curatore del fallimento della
società di fatto tra Sesto Salvatore e Barbagallo per ottenere
la revoca, a mente dell’art. 67 comma 1 n. l legge fall.,
dell’atto rogato in data 25.5.1990 con cui i predetti avevano
alienato a favore dei convenuti l’immobile sito in Sortino,
specificamente descritto in atti, al prezzo di L. 85.000.000,
notevolmente inferiore a quello di mercato.
Avverso questa statuizione Nocera Vincenzo e Grillo Rosalba
hanno proposto il presente ricorso per cassazione affidato a 4
mezzi resistiti dall’intimato curatore fallimentare con
controricorso.
Il Consigliere rei ha osservato che:” I motivi deducono:
1 0 – Violazione dell’art. 67 legge fall.. la Corte d’appello ha
ritenuto
indimostrata
l’inscientia
decotionis,
senza
considerare che essi acquirenti non avrebbero potuto rendersi
conto della crisi irreversibile dell’impresa del Sesto che,
ottenute le concessioni edilizie portò a termine i lavori di
costruzione dell’immobile, peraltro promesso in vendita cinque
anni del suo fallimento.
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Tribunale di Siracusa che aveva accolto la domanda proposta
Il resistente deduce l’infondatezza del motivo che piuttosto
appare inammissibile sia per la sua genericità sia perché
induce in sostanza ad una rilettura dei dati indiziari
riferiti il cui valore probante, seppur presuntivo risulta
sottrae per l’effetto a censura.
2 ° . Si censura l’impugnata sentenza per aver la Corte del
merito revocato integrazione della c.t.u. precedentemente
disposta al fine di determinare una riduzione forfetaria del
prezzo ritenuto applicabile all’immobile per il suo stato, le
migliorie apportatevi dagli acquirenti, l’assenza del
certificato di conformità e d’abitabilità, nonché il collaudo
dell’intero stabile.
Il motivo censura una scelta del giudice del merito
espressione del suo potere discrezionale, che si sottrae a
sindacato attesa l’esaustiva e puntuale esposizione dei motivi
che l’hanno indotta. Del resto la circostanza è stata valutata
dall’organo giudicante che ha apportato una riduzione del 10%
del prezzo dell’immobile.
3 ° .- si critica la sentenza impugnata per non aver il giudice
del merito tenuto conto della difformità dell’immobile al
progetto approvato che determinava la nullità dell’atto di
vendita.
Il motivo è anch’esso inammissibile dal momento che riepiloga
vicende che sono state fatte segno d’accertamento del c.t.u. e
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adeguatamente argomentato nella decisione impugnata che si
di cui la Corte del merito, che ne ha fatto proprie le
conclusioni, ha tenuto conto, argomentando altresì
adeguatamente in ordine all’irrilevanza del prezzo realizzato
dalla liquidazione in sede d’esecuzione individuale di
Il collegio reputa condivisibile la riferita proposta neppure
avversata dai ricorrenti e per l’effetto dichiara
inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento in
solido delle spese del presente giudizio liquidate come da
dispositivo.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento in solido delle spese della presente fase di
legittimità liquidandole in complessivi C 2.600,00 di cui C
100,00 per esbors$ oltre accessori di legge.
Roma, il 13 marzo 2013.
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