Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13518 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6387/2016 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle

Milizie n. 4, presso lo studio dell’avvocato Colonna Giuseppe,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gemmato Paolofrancesco,

Iuliano Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1235/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 26/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.G. otteneva dal Tribunale di Bari, sez. di Altamura, il decreto ingiuntivo n. 18/2008 in danno di AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – per la somma di Euro 46.868,638, oltre interessi ed accessori, a titolo di aiuto di compensazione al reddito per gli anni (OMISSIS), come previsto dal Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio e successiva modificazione ed integrazione, all’art. 24, avendo – a suo dire – titolo all’accesso alla c.d. Riserva Nazionale con riferimento al fondo rustico sito in agro di (OMISSIS), identificato in atti, condotto in fitto in forza di contratto registrato il 7/2/2002.

L’opposizione, proposta da AGEA per contestare la sussistenza dei presupposti per l’aiuto, veniva accolta dal Tribunale di Bari che revocava il decreto ingiuntivo.

L’appello proposto da S. veniva respinto dalla Corte di appello di Bari: questa, nel collocare temporalmente l’investimento circostanza rilevante per il riconoscimento dell’aiuto -, riteneva decisiva la decorrenza effettiva del contratto di affitto stipulato nel 1998, in epoca anteriore al periodo al quale era applicabile la normativa invocata, sulla considerazione che la data di registrazione – avvenuta nel 2002 – non comportava una modifica temporale dell’investimento, già in precedenza compiuto.

Sotto altro aspetto la Corte di appello affermava che il ricorrente non aveva allegato con precisione un’attività di trasformazione, giacchè la dedotta trasformazione del fondo da “pascolo” a seminativo” confliggeva con quanto risultante dal contratto, dal quale si evinceva che le particelle concesse in affitto erano tutte di “seminativo” ad eccezione della p.lla (OMISSIS) (pascolo) e della (OMISSIS) (seminativo/pascolo) per cui non si comprendeva in cosa sarebbe consistita l’attività di miglioramento fondiario, posto che l’attività di spietramento, riferita, rientrava invece della manutenzione ordinaria attuata sin dal 1998 e non vi prova di alcuna trasformazione.

S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. AGEA è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio e dell’art. 21 del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al predetto Reg. CE n. 1782/2003, per avere la Corte conferito rilevanza determinante e/o, comunque, esclusiva solo alla data di stipula del contratto di affitto dei fondi in questione, mentre ciò che rilevava al fine dell’applicazione della normativa in esame era l’epoca dell’effettivo momento di investimento in capacità produttiva effettuato da S. sugli stessi fondi, a cui la Corte di appello non aveva dato rilevanza.

Il ricorrente, sulla premessa che, nel caso di specie, la “situazione particolare” per la quale era stato richiesto l’accesso alla riserva nazionale era quello previsto dall’art. 21 del Reg. (CE) n. 795/2004 inerente l’effettuazione di investimenti in capacità di produzione, critica la decisione impugnata.

Segnatamente insiste nel prospettare come decisiva l’epoca in cui sostiene che sarebbe stata effettuata la trasformazione del fondo (2002) e rammenta che per il 2007 l’AGEA ebbe a riconoscergli il diritto all’accesso alla riserva nazionale titoli, circostanza non considerata dalla Corte barese.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma, in effetti, la censura non corrisponde al modello del vizio evocato, ma soprattutto non coglie la ratio decidendi.

1.3. La doglianza non considera che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 8758 del 04/04/2017), viceversa, quando, come nella specie, si alleghi un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa il vizio è esterno all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 che, da una parte, ha circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza qui non ricorrenti, e, dall’altra, ha introdotto il vizio di omesso esame di un fatto che sia decisivo ed oggetto di discussione tra le parti. In relazione a quest’ultimo vizio, va rammentato che con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 07/12/2017; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 16056 del 02/08/2016) e che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo.” (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).

1.4. Nel caso in esame, la censura in discorso in nessun caso pone in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate, ma si misura con la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, il quale ha, per un verso, accertato che il S. aveva invocato quale “investimento” ai sensi dall’art. 21 del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione proprio il contratto di affitto stipulato fin dal 1998, e quindi in epoca anteriore al perimetro temporale, fissato dall’art. 42, par. 3 del regolamento CE n. 1782/2003, per l’accesso alla Riserva nazionale, ritenendo irrilevante per l’applicazione della normativa l’epoca di registrazione, e, per l’altro, ha escluso che fosse stata allegata con precisione un’attività di trasformazione del fondo o che ciò potesse evincersi sulla scorta dello stesso contratto, giacchè da questo risultava che i fondi erano già originariamente destinati in prevalenza a seminativo, di guisa che l’attività di spietramento dedotta come funzionale alla trasformazione della destinazione del terreno da pascolo a seminativo, risultava essere, invece, espressione di manutenzione ordinaria.

Orbene, quanto accertato in fatto dalla Corte di appello, sia in merito all’utilizzo, da parte di S. proprio del contratto del 1998 quale elemento integrante l'”investimento” richiesto per l’applicazione della normativa invocata, sia l’accertamento circa la mancanza di una precisa allegazione di una successiva attività di trasformazione del fondo, viene contestato dal ricorrente senza, tuttavia, svolgere, una adeguata censura sotto il profilo motivazionale. Invero, le considerazioni -nemmeno introdotte come vizio motivazionale – del S. circa l’ampiezza delle p.lle a sostegno della tesi della prevalenza del “pascolo” rispetto al “seminativo”, si traducono in un’impropria sollecitazione ad una rivalutazione del merito, senza che siano stati indicati fatti decisivi tempestivamente dedotti di cui sia stato omesso l’esame. Non rilevano, infine, le considerazioni svolte circa il comportamento concludente favorevole all’istante che avrebbe tenuto AGEA riconoscendogli il premio per l’anno 2007, poichè ciò, ove effettivamente verificatosi, non è di per sè indicativo della ricorrenza dei presupposti e delle condizioni richieste dal regolamento anche per il periodo pregresso, rispetto a quello del riconoscimento dell’aiuto.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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