Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13518 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 544-2013 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/26/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 79/26/12 pubblicata il 28 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 264/18/10 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da G.M. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate e con il quale era stato determinato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, il suo reddito complessivo per l’anno 2004 in Euro 336.008,24 a fronte del reddito dichiarato di Euro 47.141,00, con conseguente maggiorazione di imposta IRPEF;

che la Commissione tributaria regionale, per quanto rileva in questa sede, ha considerato nuova, e quindi inammissibile, la domanda, formulata con riferimento al profilo sanzionatorio, dell’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza e, nel merito, ha ritenuto legittimo l’accertamento impugnato considerando che la somma ricavata dalla vendita di un immobile non copriva l’acquisto di altro immobile; l’acquisto di quote societarie per Euro 400.000, non poteva ascriversi per tre quarti a proventi del padre, secondo la prospettazione del contribuente, avendo il medesimo padre dichiarato un reddito complessivo di soli Euro 36.531,00 per l’anno 2005; i redditi dichiarati dal G. e dalla moglie, detratte le spese ordinarie di gestione dei beni di cui all’atto di accertamento, farebbero residuare una somma troppo modesta per il sostentamento familiare;

che G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sette motivi illustrati da successiva memoria con la quale si assume la formazione del giudicato esterno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia favorevole al ricorrente avendo annullato gli accertamenti relativi agli anni 2005 e 2006, e si chiede la discussione in pubblica udienza;

che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

che il ricorrente ha prodotto giurisprudenza di merito relativa ad annualità successiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la motivazione sarebbe contraddittoria sotto il profilo della illogicità perché i giudici di secondo grado, pur avendo riscontrato che fra il prezzo di vendita del primo immobile (di (OMISSIS)) e il prezzo di acquisto del secondo immobile (di (OMISSIS)) intercorreva una differenza di Euro 157.125,00, non hanno annullato l’incremento patrimoniale di Euro 776.873,00 fino a concorrenza dell’importo di Euro 157.125,00, ma lo hanno confermato integralmente;

che con il secondo motivo si deduce omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si assume che la Commissione tributaria regionale, nel considerare la spesa per incrementi patrimoniali rappresentata dall’acquisto dell’immobile di (OMISSIS), avrebbe totalmente omesso di considerare le ulteriori circostanze segnalate nell’atto di appello, quali l’avvenuto pagamento di parte del prezzo di acquisto dell’immobile mediante accollo del mutuo e la percezione, di ulteriori somme utilizzate per l’acquisto stesso;

che con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si assume che il giudice di secondo grado, nel considerare la spesa per incrementi patrimoniali rappresentata dall’acquisto di azioni della società Sanda s.r.l. per Euro 400.000,00 avrebbero illegittimamente riferito ai sig. G.M. una capacità contributiva riferibile ad altro soggetto e cioè al padre sig. G.P.;

che con il quarto motivo si deduce contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si assume che la motivazione sarebbe contraddittoria sotto il profilo della illogicità perché i giudici di secondo grado, pur avendo riscontrato che l’acquisto delle azioni Sanda per il complessivo importo di Euro 400.000 è avvenuto per Euro 100.000 mediante somme ricavate dalla vendita dell’immobile di (OMISSIS), non avrebbero ridotto l’incremento patrimoniale in esame in misura corrispondente;

che con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare si sostiene che giudici di appello avrebbero del tutto emesso di considerare le eccezioni svolte dal contribuente con riferimento al sostenimento della spesa relativa all’incremento patrimoniale connesso all’acquisto dell’immobile di (OMISSIS), e avrebbero conseguentemente convalidato integralmente la spesa riferibile a tale incremento patrimoniale;

che con il sesto motivo si assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del D.M. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe ritenuto che il reddito complessivo accettabile in applicazione dei coefficienti moltiplicatori previsti dal cd. redditometro non tiene conto delle spese ordinarie relative al sostentamento familiare;

che con il settimo motivo si assume la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si afferma che i giudici di secondo grado avrebbero respinto la domanda di non applicabilità delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento impugnato in quanto la relativa domanda è stata formulata dal contribuente per la prima volta in sede di appello;

che l’istanza di discussione in pubblica udienza non può essere accolta non sussistendo 1 presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., non dovendosi discutere su questioni di diritto particolarmente rilevanti;

che non sussiste l’ipotesi di giudicato esterno in quanto la decisione prodotta relativa alle annualità successive e favorevole al contribuente, censura la sentenza di primo grado in punto di motivazione senza entrare nel merito dei motivi di ricorso;

che il primo, il secondo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente riferendosi tutti, sotto il profilo del difetto di motivazione, alla valutazione delle prove fornite dal dal contribuente per contrastare la pretesa fiscale in questione. I motivi, peraltro inammissibili in quanto riferiti ad un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità, sono comunque infondati, in quanto la determinazione sintetica del reddito ex art. 38 d.P.R. 600 del 1973 è avvenuta tramite vari elementi quali gli acquisti due immobili per Euro 776.873,00 ed Euro 1.065.296,69, l’acquisto di quote societarie della Sanda s.r.l. per Euro 400.000, il mantenimento di beni posseduti, il pagamento di un mutuo per Euro 200.000, ed a fronte di tali elementi il contribuente ha provato la disponibilità di somme ricavate dalla vendita di altri immobili e dall’intestazione e quote societarie acquistate, ed i giudici di appello non hanno ritenuto idonea tale prova senza che tale giudizio possa essere ritenuto contraddicono perché non indica con precisione la pretesa contributiva che risulterebbe dalla differenza fra gli elementi forniti dall’Ufficio e quelli forniti dal contribuente. Tale procedimento proposto dal ricorrente non è infatti corretto, in quanto in sede amministrativa prima, e contenziosa poi, viene valutata l’idoneità delle prove complessivamente fornite dal contribuente per dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il sostenimento degli incrementi patrimoniali rilevati nel loro complesso e, nel caso in questione, la Commissione tributaria ha valutato tali prove non sufficienti;

che il terzo motivo è infondato. La Commissione tributaria ha ritenuto fittizia e non credibile la provenienza dal padre del contribuente G.P. di tre quarti della somma di Euro 400.000,00 per l’acquisto di una quota societaria della Sanda s.r.l. motivando tale assunto con la sua insufficiente capacità patrimoniale sulla base dei redditi da questi dichiarata. Il ricorrente deducendo la provenienza dal padre della somma di Euro 300.000,00 nonostante la limitata disponibilità da questi dichiarata, sostanzialmente afferma che potrebbe presumersi una capacità contributiva del padre non dichiarata, ma tale presunzione non può essere fatta valere e correttamente il giudice del merito ha ritenuto non idoneo l’assunto del contribuente con riferimento al suddetto acquisto di quote sociali;

che il quinto motivo è inammissibile in quanto con esso si lamenta il mancato utilizzo di alcune prove fornite dal contribuente con riferimento al sostenimento della spesa relativa all’incremento patrimoniale connesso all’acquisto dell’immobile di (OMISSIS). Invero, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia controricorrente, il giudice dell’appello non ha dichiarato inammissibile la deduzione in quanto costituente domanda nuova, avendo invece tale giudice rigettato la relativa eccezione sia pure confondendo l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti con l’inammissibilità di nuove prove in appello. Il motivo è comunque inammissibile in quanto si riferisce sostanzialmente all’utilizzo delle prove ed alle eccezioni svolte dall’appellante che non rilevano ai fini della dedotta nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, invocato dal ricorrente;

che il sesto motivo è parimente infondato in quanto la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui i redditi dichiarati dal contribuente e dalla moglie sono superiori alle spese ordinarie di gestione dei beni di cui all’atto di accertamento dimostrerebbe l’illegittimità dell’accertamento stesso, non tiene conto che il reddito accertato sinteticamente non comprende solo le spese ordinarie di gestione dei beni ma anche la quota di incrementi patrimoniali riferiti all’anno in questione;

che il settimo motivo è pure infondato. Pur volendosi affermare l’ammissibilità, negata dal giudice dell’appello, della “domanda” di non applicabilità delle sanzioni irrogate, nella fattispecie in esame non sussistono affatto i presupposti per l’applicazione dell’esimente dell’obiettiva incertezza, non avendo il contribuente, sul quale gravava il relativo onere, allegato la ricorrenza di elementi di confusione che ricorrono allorché la disciplina normativa si articola in una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto (Cass. 14 marzo 2012 n. 4031);

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotale a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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