Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13518 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24937/2013 proposto da:

A.S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 27, presso lo studio

dell’avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERDINANDO MENETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA – ALZATE BRIANZA

SOCIETA’ COOPERATIVA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO

CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA TERESA NORO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/06/2013 r.g.n. 2069/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato MONTEMARANO ARMANDO;

udito l’Avvocato SCOTTO CIABATTINI LIDIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale di Como notificato in data 8 febbraio 2011 A.S.M. impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 10 novembre 2010 dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza – Alzate Brianza soc. coop., deducendo la insussistenza degli addebiti ed il difetto di proporzionalità della sanzione.

Esponeva che la condotta contestata consisteva nell’avere gestito per anni, nella sua funzione di responsabile della filiale di (OMISSIS), la relazione bancaria con il cliente ragioniere B.A. senza tutelare le ragioni creditizie della banca, in particolare in riferimento:

Alla presentazione per lo sconto di ricevute bancarie emesse dal B. – domiciliate presso il suo studio professionale ed appoggiate presso la Banca Popolare di Milano, filiale di (OMISSIS)-

per importi rilevanti, non proporzionati ad una attività di libero professionista; alcune ricevute erano emesse verso società in cui il B. aveva un interesse diretto ed altre verso società in liquidazione o cessate.

Alle seguenti movimentazioni del conto corrente: rilascio di assegni circolari in 21 giornate dal febbraio 2009 per complessivi Euro 414milioni, per lo più all’ordine del B.; emissione di assegni bancari da parte del cliente per Euro 73.918, la maggior parte in proprio favore; mancanza della operatività propria di uno studio professionale di commercialista; emissione di ricevute bancarie con causale sospetta (“note informative”).

Alla concessione di un mutuo chirografario nel dicembre 2009 per Euro 50mila per l’acquisto di una autovettura a fronte di un preventivo, nell’assunto della Banca, palesemente falso, con emissione degli assegni circolari in favore dello stesso B. o di società da lui partecipate.

Il Tribunale di Como, con sentenza del 30 marzo 2011 (nr. 114/2011), dichiarava il licenziamento illegittimo per difetto di proporzionalità ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.

Sull’appello della Banca la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 9 gennaio – 25 giugno 2013, in parziale riforma della sentenza, dichiarava la legittimità del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, condannando la banca appellante al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte territoriale giudicava gli addebiti fondati e cagionati da colpa grave.

In particolare, quanto alle ricevute bancarie presentate allo sconto il dirigente della filiale aveva omesso le verifiche periodiche sulle società nei cui confronti erano state emesse le ricevute, tanto che la banca d’appoggio aveva addebitato la responsabilità del danno alla banca cooperativa per l’incauto affidamento fatto al cliente.

Le operazioni del conto corrente – consistite nello sconto di cambiali, nella contestuale emissione di assegni circolari in proprio favore e nel successivo versamento degli effetti presso altre banche – erano palesemente dirette a creare un portafoglio di comodo, con evidente anomalia.

Meno grave veniva ritenuta invece la responsabilità per il mutuo chirografario.

Per la Cassazione della sentenza ricorre A.S.M., articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza, illustrato da memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame del fatto decisivo ed oggetto di discussione dell’assenso della Banca all’accettazione delle ricevute bancarie.

Il ricorrente evidenzia che la Corte di merito aveva ritenuto la sua responsabilità sul solo rilievo della mancata esecuzione dei controlli periodici richiesti dal regolamento “Credito” per le società in liquidazione, trascurando di considerare i seguenti elementi di fatto:

Le richieste di verifica inoltrate dalla filiale all’ufficio Controllo crediti in date 2 aprile e 29 aprile 2010 (a seguito della concentrazione del rischio, dovuta al fatto che le ricevute presentate si riferivano per oltre il 30% ad un solo debitore) avevano rilevato la mancanza di insoluti fino all’aprile 2010 (documenti 28 e 29 del fascicolo di primo grado).

La richiesta per la concessione dei fidi al B. era stata indirizzata dalla filiale agli uffici centrali ed era stata autorizzata dall’ufficio analisi fidi (doc. 26).

Tali fatti -oltre che documentati – erano stati confermati dai testi (testi M.E. e T.D.) nonchè esposti in ricorso e non contestati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame del fatto decisivo ed oggetto di discussione del consenso della Banca alle modalità di gestione del conto corrente intrattenuto con il B..

Assume l’omesso esame delle dichiarazioni dei testi, dalle quali risultava che non c’erano state precedenti anomalie (teste S. F.); che la Centrale, non avendo risposto negativamente, aveva autorizzato il fido anche nell’aprile 2010 allorchè si era verificata una concentrazione del rischio (teste T.D.);

che in caso di concentrazione del rischio oltre una certa soglia era necessaria autorizzazione della sede (teste V.).

Tali dichiarazioni attestavano la fiducia che gli organi superiori della banca nutrivano nei confronti del cliente B..

Quanto alle modalità di raccolta delle prove, poi, la sentenza d’appello pur rilevando la scarsa comprensibilità delle testimonianze – per essere state interposte le dichiarazioni delle parti a quelle dei testi – contraddittoriamente riteneva acquisita la prova.

I due motivi, strettamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati.

Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012 sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. 22.9.2014 nr. 19881; Cass. S.U. 7.4.2014 nr. 8053).

Nella fattispecie di causa non sussiste l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la condotta degli organi centrali della banca è stata esaminata dal giudice dell’appello – ancorchè senza dare conto di tutte le risultanze istruttorie richiamate in ricorso.

Il giudice dell’appello afferma, infatti, che il meccanismo per la gestione del credito e per il controllo del rischio muoveva dalle unità periferiche sino agli organi centrali sicchè era la filiale ad avere il compito di svolgere la istruttoria ai fini della concessione del fido; la corte di merito al riguardo ha ravvisato una corresponsabilità del dipendente appellato e degli organi decisori della Banca sicchè il loro coinvolgimento nella vicenda è stato esaminato ed affermato e – tuttavia – non reputato idoneo ad escludere la esistenza del giustificato motivo soggettivo.

In sostanza non vi è stato omesso esame dei fatti segnalati in ricorso, che, invece, sono stati esaminati e reputati non decisivi.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione alla affermata sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Il ricorrente assume che la Corte territoriale non abbia operato alcuna valutazione sulla gravità dell’inadempimento, limitandosi ad affermare la gravità della colpa senza considerare che l’affidamento era stato autorizzato dalla stessa direzione generale e che gli uffici superiori più volte erano stati messi al corrente delle richieste del B., che erano state sempre autorizzate.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 2106 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità dei fatti rispetto alla sanzione del licenziamento ancorchè gli altri dipendenti coinvolti (il vice direttore di filiale, signora T. ed un dipendente dell’ufficio fidi) fossero stati destinatari di una sanzione di soli tre giorni di sospensione e gli organi di vertice del tutto immuni da sanzione.

Il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Sul punto va premesso che il vizio di violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2106 c.c., va apprezzato rispetto ai fatti materiali accertati in sentenza giacchè la ricostruzione del fatto è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La violazione delle norme di diritto investe, invece, il giudizio, logicamente successivo, di sussunzione dei fatti accertati nella clausola legale “elastica” del giustificato motivo soggettivo.

Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha accertato, quale inadempimento determinante il licenziamento l’omesso controllo della regolarità delle operazioni del cliente ragioniere B. sul proprio conto corrente e la accettazione di ricevute bancarie anomale da questi presentate per l’incasso, per rilevanza degli importi e perchè emesse nei confronti di società riconducibili all’emittente ed, alcune, in liquidazione o cessate.

In particolare il giudice dell’appello ha evidenziato il giro delle operazioni registrate sul conto corrente consistite:

Nello sconto di cambiali;

Nella emissione contestuale di assegni circolari in proprio favore;

– Nell’accredito degli assegni presso altre banche;

onde creare un portafoglio di comodo.

Quanto alla anticipazione su ricevute bancarie, ha addebitato al responsabile di filiale il mancato controllo della operatività delle società debitrici, partecipate dallo stesso cliente affidato, da tempo cancellate dal registro delle imprese, in liquidazione o inattive.

Il giudizio di gravità dell’inadempimento appare rispettoso del precetto legale.

Al riguardo deve rilevarsi che il responsabile di filiale è il primo soggetto deputato a segnalare agli organi centrali anomalie dei rapporti intrattenuti presso la filiale laddove le uniche segnalazioni cui il ricorrente fa riferimento sono quelle dell’aprile 2010, non derivanti da una autonoma iniziativa dell’odierno ricorrente ma necessitate, a tenore del regolamento bancario, dal superamento della soglia di rischio.

Trattandosi di condotta omissiva, poi, l’inadempimento non presenta una sua evidenza materiale ma è oggettivato dal verificarsi dei fatti che si aveva l’obbligo di impedire; ciò dà ragione della assenza di una specifica trattazione del punto nella sentenza.

Il ruolo di responsabilità svolto e la mancata attivazione delle doverose segnalazioni giustificano la lesione del vincolo fiduciario che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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