Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13517 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5960/2014 proposto da:

G.L.M.D., R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONIO LOMBARDO, SALVATORE SCATA’ giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., C.G., considerati domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CIRELLI giusta procura

a margine del controricorso;

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante –

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controrucorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

ACIREALE, depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L'(OMISSIS) C.F., alla guida di un veicolo di proprietà di C.G., rimase coinvolto in un sinistro stradale.

Per ottenere il risarcimento del danno rispettivamente patito in conseguenza di quel sinistro, l’uno e l’altro nel 2010 convennero dinanzi al Giudice di pace di Acireale G.L.M.D., R.A. e la SARA Assicurazioni s.p.a. (ovvero, rispettivamente, il conducente, il proprietario e l’assicuratore del veicolo danneggiato, citato ai sensi dell’art. 149 cod. ass.).

2. Con sentenza n. 34 del 2012 il Giudice di pace accolse la domanda, ma attribuì a C.F. una colpa concorrente del 40%.

Il Tribunale di Catania, adito dai due C. quale giudice d’appello, riformò la decisione ed attribuì l’intera colpa a G.L.M.D..

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.L.M.D. e da R.A., con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con separati controricorso C.F. e C.G. da un lato, la SARA dall’altro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che pendente il giudizio d’appello introdotto dai due C., i convenuti in quel giudizio ( G. e R.) avevano iniziato un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Catania contro i due C. e il loro assicuratore SARA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del medesimo sinistro dell'(OMISSIS).

Soggiungono che il medesimo magistrato del Tribunale di Catania, il quale aveva deciso l’appello proposto da C.F. e G. aveva già iniziato ad istruire la causa introdotta dai sigg.ri G. e R.. Deducono che quel magistrato, pertanto, non avrebbe potuto decidere l’appello, ma avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 4.

1.2. Il motivo è tanto inammissibile, quanto infondato.

E’ inammissibile perchè se il magistrato, avendone l’obbligo o la facoltà, omette di rilevare una causa di astensione, è facoltà delle parti ricusarlo, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ed entro i termini previsti dai primi due commi di tale norma.

Il motivo è comunque infondato, poichè non ricorreva nel nostro caso alcuna ipotesi di obbligo di astensione.

Infatti l’obbligo di astensione imposto dall’art. 51 c.p.c., n. 4, sussiste se il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla (Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2054 c.c..

Deducono, al riguardo, che il Tribunale avrebbe violato l’art. 2054 c.c., comma 2, perchè ha accolto integralmente la domanda di C.F. e G., sebbene nessuno dei due avesse vinto la presunzione di colpa posta a loro carico dall’art. 2054 c.c., comma 2.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto: ovvero la ricostruzione della dinamica d’un sinistro stradale.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna G.L.M.D. e R.A., in solido, alla rifusione in favore di C.F. e C.G., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna G.L.M.D. e R.A., in solido, alla rifusione in favore di SARA Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.L.M.D. e R.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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