Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13517 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. I, 18/05/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 474/2016 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma V. Pinciana 25,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Sciaudone, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Davide Giorgio

Contini, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Arca Vita International Ltd, Banca Popolare Commercio & Industria

Spa;

– intimati –

nonchè contro

Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma

Via E. Q. Visconti 20 presso lo studio dell’avvocato Renzo

Ristuccia, che la rappresenta e difende unitamente dagli avvocati

Fabrizio Cataldo, e Angelo Petrone, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Arca Vita International Ltd, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via del Consolato 6

presso lo studio dell’avvocato Massimo Serra, e rappresentati e

difesi dagli avvocati Paolo Bassilana, e Marika Bagnato, in forza di

procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 3339/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20/7/2005 F.G. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Arca Vita International LTD (di seguito: semplicemente Arca) e Banca Popolare Commercio & Industria s.p.a. (di seguito: semplicemente BPCI) nelle rispettive qualità di emittente e intermediario finanziario, chiedendo l’annullamento per errore delle polizze assicurative unit linked n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la condanna di Arca alla restituzione di quanto ricevuto in linea capitale a tale titolo, al netto dei prelievi, oltre interessi, per una cifra non inferiore ad Euro 428.538,00.

L’attore ha dedotto altresì la responsabilità delle due convenute per averlo indotto a una erronea percezione dell’oggetto sostanziale, degli effetti e dei rischi dei contratti che si accingeva a stipulare, con violazione degli obblighi informativi e con la condotta consistita nella predisposizione degli schemi negoziali, quanto ad Arca, e della fase pre-negoziale, quanto alla Banca.

Le due società convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza del 31/12/2009 il Tribunale di Milano ha respinto le domande dell’attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.

Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto inammissibile perchè tardivamente proposta la domanda dell’attore relativa alla violazione dell’obbligo di cui all’art. 29, comma 1 Regolamento Consob 11522/1998, mentre ha ritenuto infondate sia la domanda relativa alla violazione degli obblighi informativi, sia quella concernente l’annullamento delle polizze in questione per vizio del consenso.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello F.G., a cui hanno resistito Arca e BPCI.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 30/7/2015 ha respinto il gravame con aggravio di spese del grado.

2.1. F.G. aveva chiesto l’accoglimento di tre domande al termine del giudizio di primo grado:

(a) in primo luogo, aveva chiesto il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, sostenendo che le convenute avessero violato gli obblighi informativi cui erano assoggettate dalla normativa di riferimento;

(b) in secondo luogo, aveva chiesto che la Banca ed Arca fossero condannate a risarcire il danno derivante anche dalla violazione degli obblighi di “profilatura” previsti dall’art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, il cui rispetto avrebbe evitato che il F. stipulasse un contratto “inadeguato” al proprio profilo finanziario;

(c) infine, aveva chiesto l’annullamento delle polizze assicurative stipulate con le convenute allegando di essere caduto in errore circa l’oggetto delle stesse.

2.2. La Corte di Appello di Milano, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, ha dichiarato inammissibile – poichè tardivamente proposta – la domanda di risarcimento fondata sulla violazione dell’art. 29 Regolamento Consob.

Nello specifico, la sentenza gravata ha chiarito che “Nelle originarie conclusioni l’attore aveva chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute “per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa” (annullamento del contratto per vizio del consenso e violazione degli obblighi di informazione gravanti sulle imprese di assicurazione), senza alcun riferimento agli obblighi di condotta degli intermediari finanziari”.

Soltanto successivamente, e cioè all’udienza di precisazione delle conclusioni, il F. avrebbe “addotto che le controparti non avevano rispettato l’obbligo previsto dall’art. 29 del Regolamento Consob che impone all’intermediario di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate pertipologia, oggetto, frequenza e dimensione rispetto al profilo specifico del cliente” (pag. 13). Così facendo, l’odierno ricorrente avrebbe prospettato un diverso titolo di responsabilità, estendendo la materia del contendere in modo inammissibile.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno basata sul diverso titolo della violazione degli obblighi informativi, la Corte di appello ha rigettato tale pretesa, stabilendo che “La documentazione predisposta da Arca era (…) pienamente conforme alla normativa in vigore e consentiva all’investitore – soggetto professionalmente qualificato nel settore economico – di comprendere e valutare pienamente le caratteristiche ed i rischi del contratto” (pag. 14), e ciò sulla scorta sia delle prove (documentali e testimoniali) acquisite a processo, sia della “elevatissima competenza accademica e professionale nel settore economico” del F..

Infine, la Corte distrettuale ha rigettato anche la domanda con cui il prof. F. aveva chiesto l’annullamento per vizio del consenso delle polizze de quibus, ritenendo che le circostanze di fatto emerse dall’istruttoria fossero incompatibili con il verificarsi dell’errore sull’oggetto del contratto in cui asseriva di essere caduto l’appellante.

In aggiunta, peraltro, la Corte di Appello ha sottolineato la rilevanza assorbente delle “qualità personali” del prof. F., idonee ad escludere ex se la riconoscibilità dell’errore da parte delle convenute ai sensi dell’art. 1431 c.c..

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 27/10/2015, con atto notificato il 24/12/2015 ha proposto ricorso per cassazione F.G., svolgendo tre motivi.

Con atto del 29/1/2016 ha proposto controricorso Arca, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 2/2/2016 ha proposto controricorso BPCI, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La controricorrente BPCI ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 99,112,345 e 113 c.p.c. e art. 1367 c.c.

1.1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’inammissibilità della sua domanda di accertamento della responsabilità di Arca e BPCI per violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria (tra cui anche l’art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e gli obblighi di profilatura), giudicata nuova e tardiva, acriticamente recependo la tesi del Tribunale.

1.2. Il ricorrente assume di aver sostenuto già con il suo atto di citazione di primo grado la natura di strumenti finanziari delle polizze assicurative unit linked “pure”, che non prevedono cioè, come quelle per cui è causa, la garanzia di conservazione del capitale, e di aver da subito stigmatizzato la carenza di informazioni che avrebbero dovuto essergli rese per permettergli di assumere le proprie scelte con piena e adeguata consapevolezza della esatta natura e tipologia del prodotto che andava ad acquistare.

Il riferimento alla normativa di settore violata era quindi rivolto, anche in difetto di espressa indicazione, non solo a quella dettata per il comparto assicurativo, ma anche a quella che disciplina gli strumenti finanziari, ossia il Testo unico della finanza di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.) e il regolamento attuativo Consob n. 11522 del 1998, pro tempore vigente.

In ogni caso, con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 l’attore aveva identificato e specificato la normativa di settore violata (ossia il predetto T.u.f. e il regolamento Consob 11522/1998).

Inoltre – prosegue il ricorrente – la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio jura novit curia e con esso la normativa pertinente con riferimento ai fatti costitutivi azionati in giudizio dall’attore.

1.3. Il ricorrente non ha dimostrato di aver tempestivamente proposto in primo grado una valida domanda, completa di tutti i suoi elementi costitutivi essenziali con riferimento all’obbligo degli intermediari finanziari di astenersi da operazioni inadeguate al profilo di rischio dell’investitore.

1.4. L’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 obbliga gli intermediari autorizzati ad astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi disponibili.

Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, debbono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, salvo comunque dare corso all’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

L’art. 28 dello stesso Regolamento Consob obbliga gli intermediari autorizzati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, a chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio, salvo apposito documentato rifiuto di fornire di fornire le notizie richieste e a consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

Inoltre gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione, se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

L’una e l’altra disposizione regolamentare sono volte ad attuare l’art. 21 T.u.f., secondo il quale, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono, tra l’altro, comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

1.5. L’atto processuale deve contenere anche l’adeguata rappresentazione della causa petendi (in ordine all’inadempimento del dovere di segnalare l’inadeguatezza delle operazioni), cosa che non viene affatto adeguatamente dedotta e precisata nel ricorso.

Fra i requisiti essenziali della domanda giudiziale, la cui indeterminazione è sanzionata dall’art. 164 c.p.c., comma 4, figura non solo “la cosa oggetto della domanda” (ossia il petitum) ma anche la “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (ossia la causa petendi); tale ultimo requisito non è certamente soddisfatto dalla mera indicazione delle norme di diritto invocate, ma richiede necessariamente e soprattutto l’indicazione dei fatti (la fattispecie concreta) in forza dei quali la domanda viene proposta (e cioè dei fatti che, opportunamente sussunti nella fattispecie astratta, giustificherebbero l’accoglimento della richiesta della parte).

1.6. Il ricorrente dimostra di aver dedotto tempestivamente solo la doglianza circa la mancata somministrazione da parte dell’intermediario di informazioni adeguate sul prodotto (sostanzialmente) finanziario che gli era stato proposto, ma non quella relativa alla mancata astensione dell’intermediario finanziario dall’effettuazione di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Questa, diversamente dalle lamentele circa la mancata adeguata informazione preventiva circa le caratteristiche e il livello di rischio dello strumento finanziario, in assenza di qualsiasi riferimento ai presupposti di fatto nelle allegazioni dell’attore, non poteva essere ritenuta proposta solo in virtù del generico riferimento formulato alla normativa di settore, ovvero al T.u.f. e al Regolamento Consob, introdotta in atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c.

1.7. E’ il caso di ricordare che secondo questa Corte, in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c., impone all’investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonchè di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute. (Sez.1, n. 705 del 17/4/2020; Sez. 1, n. 10111 del 24/04/2018, Rv. 648553 – 01; Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018, Rv. 647617 – 01; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017; Rv. 644206 – 01; Sez. 1, n. 22147 del 29/10/2010, Rv. 615479 – 01).

1.8. Nè può fungere d’ausilio al ricorrente l’invocazione dell’art. 113 c.p.c., espressivo del principio jura novit curia, a mente del quale il giudice, nel pronunciare sulla causa, ha il dovere di conoscere in via officiosa le norme applicabili al caso di specie.

Come emerge dalla piana lettura della sentenza gravata, infatti, la Corte di appello ha correttamente individuato la normativa applicabile alla fattispecie prospettata dal ricorrente, considerando, da una parte, il Regolamento Consob 11522/1998 e, dall’altra, le circolari ISVAP rilevanti per il caso sottoposto al suo scrutinio; piuttosto, la Corte distrettuale si è arrestata dinanzi alla diversa, preliminare ed assorbente questione concernente la tempestività delle domande prospettate dall’odierno ricorrente, rilevando come la richiesta incentrata sulla violazione dell’art. 29 del Regolamento Consob fosse stata proposta oltre i termini previsti dal codice di rito.

1.9. Neppure il richiamo operato dal ricorrente all’art. 1367 c.c. merita di essere condiviso.

Con esso, il ricorrente censura, peraltro in modo del tutto generico, la sentenza della Corte di appello nella parte in cui questa avrebbe erroneamente interpretato i suoi atti processuali, riscontrando in essi soltanto la domanda relativa alla violazione degli obblighi informativi e non già anche quella basata sul diverso profilo della violazione degli obblighi di profilatura; al contrario, prosegue il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto attribuire agli stessi un significato utile, interpretandoli in modo da ricomprendere in essi – ut magis valeat quam pereat – anche la domanda proposta ex art. 29 del Regolamento Consob.

In primo luogo, la censura presenta profili di inammissibilità assorbenti, atteso che con essa viene dedotta – in modo del tutto generico – la violazione di uno dei canoni di interpretazione contrattuale senza indicare specificamente nè la parte della motivazione della sentenza gravata dalla quale dovrebbe trasparire l’errata interpretazione della domanda, nè le frasi degli atti processuali che sarebbero state oggetto di erronea interpretazione.

Sul punto, basti ricordare che questa Corte ha ribadito, a più riprese, che “in tema d’interpretazione degli atti processuali la parte, che censuri il significato attribuito dal giudice di merito, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, dovendo indicare altresì il ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea interpretazione” (Sez. 1, n. 16057 del 02/08/2016, Rv. 641316 – 01; Sez. L, n. 6226 del 18/03/2014, Rv. 630511 – 01).

Comunque nel caso concreto la Corte di appello ha correttamente fatto applicazione dei principi enucleati agli artt. 1362 c.c. e ss., dal momento che il canone contemplato all’art. 1367 c.c. può venire in rilievo, per costante indirizzo di questa Corte, soltanto qualora il testo da interpretare – stando al tenore letterale – presenti dei margini di ambiguità.

In questo caso, invece, è pacifico che il F., nel proprio atto di citazione e nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c., comma 5, non ha fatto cenno nè alle “operazioni inadeguate”, nè agli obblighi di “profilatura” dell’intermediario, nè, infine, ha formulato alcun riferimento all’art. 29 del Regolamento Consob; dunque, un’interpretazione che abbracciasse anche tale significato non era possibile, neppur nell’invocata chiave di lettura “conservativa”, non sussistendo alcuna ambiguità a riguardo.

1.10. Quanto invece alla somministrazione da parte dell’intermediario di informazioni adeguate circa lo strumento proposto e il livello di rischio che questo comportava, la Corte di appello milanese, a pag.16 della sentenza impugnata, sia pur facendo riferimento normativo agli artt. 1175 e 1337 c.c., ha puntualmente valutato il comportamento degli intermediari.

In particolare, la Corte milanese ha accertato che la consegna della documentazione (ritenuta rivelatrice della natura delle polizze sottoscritte) e i vari colloqui intercorsi fra il prof. F. e i funzionari della Banca erano stati “del tutto idonei a fornirgli ogni informazione utile per effettuare le proprie scelte”; ha dato atto che il prof. F. aveva avuto la possibilità di scegliere in una gamma di vari fondi, comportanti articolati livelli di rischio, collegati al prodotto assicurativo; ha accertato che i testimoni escussi avevano confermato lo svolgimento dei colloqui e che uno di essi ( A.G.) aveva riferito di aver illustrato al ricorrente le caratteristiche del contratto, i vantaggi fiscali e i “profili di rischio degli investimenti”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 25 bis T.u.f. e della L. 28 dicembre 2005, n. 262, normativa ritenuta erroneamente non applicabile in via retroattiva in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

2.1. la L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 11, comma 3, ha introdotto l’art. 25 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.u.f.) in tema di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, poi successivamente ulteriormente modificato, secondo cui gli artt. 21 e 23 T.u.f. si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonchè, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

2.2. Il richiamo alla L. n. 262 del 2005 e al predetto art. 25 bis T.u.f. non è pertinente perchè la legge in questione è pacificamente successiva all’epoca dei fatti e non è applicabile retroattivamente alle polizze sottoscritte il 20/12/2000.

Inoltre il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, art. 34 bis convertito in L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’art. 11, comma 3, limitatamente ai prodotti assicurativi si applicano a decorrere dal 17/5/2006 ovvero, ove previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell’ISVAP.

La sentenza n. 6061 del 2012 di questa Corte non afferma affatto la retroattività della disciplina del ridetto art. 25 bis, ma piuttosto si riferisce alla legislazione successiva e alla norma in questione allo scopo di dimostrare che l’assimilazione dei contratti del tipo unit linked agli strumenti finanziari costituisce un esito normativo ormai acquisito.

2.3. Infatti, secondo l’arresto richiamato, ancora recentemente ribadito, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d’investimento interni o esterni all’assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., è tenuto ad interpretare il contratto; tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato (Sez. 3, n. 6061 del 18/04/2012, Rv. 622089 – 01; Sez. 3, n. 6319 del 05/03/2019, Rv. 653250 – 01).

E’ quindi pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il giudice del merito, anche anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 25 bis T.u.f. in tema di applicabilità degli artt. 21 e 23 T.u.f. ai prodotti finanziari emessi da imprese assicurative, non poteva sottrarsi, ove opportunamente investito, dal valutare le caratteristiche strutturali del prodotto e la distribuzione dei profili di rischio fra emittente e assicurato/investitore, per accertare, al di là del nomen juris utilizzato, se si trattasse effettivamente di uno strumento finanziario, per applicare, in caso positivo, la relativa disciplina.

2.4. Tuttavia nella fattispecie, come sopra esposto (p. 1.10) l’intermediario finanziario ha ottemperato agli obblighi di illustrazione adeguata al sottoscrittore dei profili di rischio delle polizze unit link proposte, collegate all’investimento del premio versato in un fondo di investimento bilanciato (tema questo su cui l’attore aveva tempestivamente proposto domanda, allegando correlativamente, in negativo, i necessari fatti costitutivi).

Invece il tema della pretesa inadeguatezza dell’operazione non segnalata rispetto al profilo dell’investitore l’attore non aveva tempestivamente proposto domanda, allegando correlativamente i necessari fatti costitutivi, entro la soglia preclusiva, fissata, a tutto concedere, dalle memorie di cui all’art. 183 c.p.c.

2.5. In questa prospettiva, non assume comunque rilievo ai fini della decisione, la classificazione operata dalla Corte di appello del prof. F.G. come operatore qualificato ex art. 31 regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Secondo tale disposizione, a eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, art. 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, art. 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lett. d), artt. 38, 39, 40, 41, 42, art. 43, comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b) e c), artt. 44, 45, art. 47, comma 1, artt. 60, 61 e 62.

Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106,107 e 113 i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonchè ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

Le persone fisiche in (documentato) possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal testo unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare sono quelle individuate ai sensi dell’art. 13 T.u.f. e dal relativo regolamento, emanato con D.M. 11 novembre 1998, n. 468, che indica, fra l’altro al comma 1, lett. C l’attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte esige un elemento “volontaristico”, rivelato dall’esigenza di documentazione delle qualità e rilevanti e coerente con la natura protettiva della disciplina, ed afferma quindi che le persone fisiche, per essere considerate operatori qualificati ai sensi dell’art. 31, comma 2 Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, in attuazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, devono aver manifestato all’intermediario la volontà di essere considerate tali, non essendo sufficiente che le stesse siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare (Sez. 1, n. 23805 del 20/11/2015, Rv. 637709 – 01).

Cionondimeno, nel caso di specie, da un lato, l’intermediario finanziario ha ottemperato agli obblighi di illustrazione adeguata al sottoscrittore dei profili di rischio dello strumento proposto, e dall’altro, non era stata tempestivamente proposta una domanda basata sulla mancata segnalazione della inadeguatezza dell’operazione.

Il che toglie qualsiasi conseguenza al fatto che il prof. F. non potesse considerarsi “operatore qualificato”.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1429 c.c.

3.1. Secondo il ricorrente solo le polizze unit linked che prevedono la conservazione del capitale possono essere considerate contratti assicurativi sulla vita e l’ordinamento vieta alle compagnie assicurative di qualificare le polizze unit linked “pure” come polizze vita o contratti di assicurazione e impone loro di evidenziare l’assenza di garanzia del rimborso del capitale; norme queste che non erano state rispettate dalle resistenti che avevano offerto al prof. F. una polizza unit linked “pura” senza garanzia di rimborso del capitale, spacciata per ordinaria polizza vita.

3.2. Il terzo motivo appare inammissibile per due distinte ragioni.

3.3. In primo luogo, il ricorrente denuncia soltanto apparentemente una violazione di legge; in realtà, egli chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie già saggiate approfonditamente prima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello.

I Giudici del merito hanno stabilito – con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede – che gli elementi probatori assunti (i.e. il testo delle condizioni contrattuali, la nota informativa, la scheda informativa, i molteplici incontri tra i funzionari della Banca e il cliente) erano incompatibili con la presenza dell’errore.

Infatti la Corte di appello, alle pagine 17-18 della sentenza impugnata, ha dapprima escluso che il ricorrente avesse dimostrato di essere incorso nella falsa rappresentazione posta a fondamento dell’errore dedotto quale vizio del consenso, ossia l’erroneo convincimento della restituzione dell’intero capitale versato in caso di morte per tutta la durata del contratto e non solo per il primo anno.

Tale circostanza, per vero non provata, è stata comunque giudicata dalla Corte di appello radicalmente incompatibile con il contenuto inequivoco della clausole contrattuali, della nota informativa e della scheda sintetica riepilogativa della tipologia della polizza, documentazione tutta trasmessa preventivamente al sottoscrittore, con la pluralità degli incontri svoltisi fra il prof. F. e i funzionari della banca, con la negoziazione di specifiche clausole (relative alle commissioni di uscita), con la possibilità di scelta in una gamma di fondi collegati alle polizze, caratterizzati da una diversa articolazione del profilo di rischio, e infine con l’elevato grado di qualità professionali e competenze possedute dall’attore, dottore commercialista, professore universitario in materie economiche e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

La censura sollevata appare così totalmente riversata nel merito e volta a sollecitare questa Corte, peraltro del tutto genericamente, alla rivisitazione del materiale probatorio.

3.4. Il motivo in esame è inammissibile anche per un’altra ragione, vale a dire per il fatto che non censura la parte della sentenza della Corte di appello in cui quest’ultima ha fatto applicazione dell’art. 1431 c.c., giudicando in ogni caso non riconoscibile l’eventuale errore in cui sarebbe incorso il F..

Infatti, a pagina 18, la Corte di appello ha anche aggiunto che il denegato errore in cui fosse incorso un investitore dello standard professionale del prof. F. non sarebbe stato comunque riconoscibile per i funzionari della Banca, rispetto ai quali doveva essere accertato lo stato di buona o mala fede e di scienza o di ignoranza ex art. 1391 c.c., così precludendo l’annullamento del contratto alla luce della disciplina protettiva dell’affidamento incolpevole della controparte del soggetto caduto in errore artt. 1428 e 1431 c.c.)

Poichè tale parte della motivazione, sorretta da un’autonoma ed assorbente ratio decidendi, non è stata specificamente aggredita dal ricorso del prof. F., il motivo in esame è anche per questo verso inammissibile.

4. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate per ciascuna di esse nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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