Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13517 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. III, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CASELLATO

ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PUCCI LUIGI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA – gia’ Winterthur Assicurazioni SpA, PEOPLE’S BOOK SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 975/2008 del TRIBUNALE di LATINA del 4.6.08,

depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 giugno 2009 S.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 giugno 2008 dal Tribunale di Latina che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della People’s Book S.p.A. e della Winterthur Assicurazioni.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2700 c.c., dell’art. 221c.p.c., nonche’ dell’art. 116 c.p.c. Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali e, pertanto, implicano verifica delle medesime e apprezzamenti di fatto, attivita’ non consentite nel giudizio di legittimita’. Il triplice quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo del giudizio e di applicabilita’ generalizzata, ma si risolvono nella richiesta di verifica della correttezza – negata – della decisione, peraltro prescindendo dalla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo lo S. lamenta omessa, insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo della natura e degli effetti, provenienti dal verbale di accertamento redatto dai carabinieri. Questa censura, come del resto la precedente, si basa su un documento in relazione al quale non e’ stato rispettato l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti e’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per Cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimita’. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Il duplice questo finale non da ragione dell’addotta violazione di norme di diritto e, quanto al vizio di motivazione, prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata e postula una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non contengono elementi idonei a superare i rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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