Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13517 del 01/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 01/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 01/07/2016), n.13517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24335/2013 proposto da:

FERCAM S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO,

SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

K.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, SEZ.

DIST. di BOLZANO, depositata il 04/05/2013 r.g.n. 1/2013;

udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: cessazione della materia

del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 4.5.13 la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava il gravame di Fercam S.p.A. (società operante nel settore trasporti e logistica) contro la sentenza n. 151/12 del Tribunale di Bolzano che, dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il (OMISSIS) all’autista di livello 35 K.S. nell’ambito d’una procedura di riduzione del personale ex lege n. 223 del 1991, aveva condannato detta società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, con le conseguenze economiche di cui all’art. 18 Stat. (nel testo previgente rispetto alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Fercam S.p.A. affidandosi a quattro motivi.

K.S. non ha svolto attività difensiva.

Nelle more le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale come da verbale del 17.7.13.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il verbale sindacale di esame congiunto dell’11.2.11 inidoneo – in quanto non generale e astratto a fissare criteri divergenti da quelli di legge in quanto concernente in modo esclusivo la singola procedura di mobilità attivata dalla società ricorrente:

obietta quest’ultima che non solo nel caso di specie non si trattava dei c.d. accordi “fotografia”, ma che i criteri di scelta in esso previsti erano perfettamente ammissibili alla luce dell’art. 5 cit. e che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, la formula della presa d’atto dei criteri proposti dall’azienda non testimoniava della mancanza d’un accordo in tal senso, bensì della mera circostanza che l’iniziativa era stata presa dall’azienda e che i sindacati aderivano alla proposta avanzata.

Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, là dove la sentenza impugnata ha definito i criteri previsti nel verbale sindacale come non congrui, arbitrari, immotivati e discriminatori in quanto riconducibili alla logica dell’eliminazione dei dipendenti meno produttivi ed efficienti, fra i quali K.S.: obietta a riguardo parte ricorrente che erroneamente la gravata pronuncia ha considerato illegittimi i criteri delle esigenze tecnico-produttive sol perchè integrati da vari indicatori, necessariamente soggettivi (fra i quali la conoscenza di italiano e tedesco e la capacità di ridurre i consumi di carburante, i danni agli automezzi e le contravvenzioni al codice della strada) da applicarsi ai lavoratori licenziabili per scegliere fra loro quelli che ne erano privi e che, pertanto, non erano in grado di garantire un servizio eccellente e di massima professionalità.

Il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere la sentenza impugnata calcolato nella retribuzione mensile su cui parametrare il risarcimento ex art. 18 Stat. le indennità di trasferta e di disagio, pur trattandosi di voci meramente indennitarie derivanti da circostanze particolari specifiche, prive di natura retributiva.

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., per avere la Corte territoriale affermato che l’offerta di Fercam S.p.A. all’intimato affinchè accettasse di svolgere mansioni di standbyista presso la filiale di (OMISSIS) fosse eccessivamente onerosa per il lavoratore in quanto si sarebbe trattato di mansioni inferiori a quelle di autista di livello 35 e da svolgere presso una sede distante centinaia di km.: sostiene in proposito la società ricorrente che non aveva una vera e propria sede di lavoro chi, come l’intimato, espletava mansioni di autista percorrendo ogni settimana centinaia di km. lontano da casa e che, ad ogni modo, essere alle dipendenze della filiale di (OMISSIS) non significava affatto dovervi accedere ogni giorno, ma soltanto che durante la settimana l’attività lavorativa sarebbe stata prestata prevalentemente presso il cliente di Fercam di (OMISSIS) per effettuare trasporti locali, mentre gli altri autisti avrebbero potuto eseguire anche trasporti in tutta Italia o in tutta Europa;

pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto accettare la proposta aziendale al fine di non aggravare il danno economico derivante dal proprio stato di disoccupazione; la società ricorrente conclude il motivo di censura negando altresì che le mansioni di standbyista fossero mansioni inferiori sol perchè il K. avrebbe dovuto condurre gli automezzi aziendali all’interno del piazzale o per effettuare trasporti per il cliente di Fercam di (OMISSIS).

2- La conciliazione della presente lite intervenuta fra le parti –

come sopra si è detto – il 17.7.13 comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione. Non è dovuta pronuncia sulle relative spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2016

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