Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13516 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 30/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.30/05/2017), n. 13516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28950/2014 R.G. proposto da:
D.S.R., rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio
Minucci e domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di
cassazione;
– ricorrente –
contro
Fata Assicurazioni Danni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore;
Italrecuperi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimate –
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 22 novembre
2013;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
che la ricorrente, vittoriosa in primo grado, impugna la sentenza indicata in epigrafe che l’ha ritenuta carente di legittimazione ad appellare il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenute insufficienti, in quanto distratte al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore;
che, di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008, Rv. 605450);
che la parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto – essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale – ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista;
che il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sè considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacchè l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore);
che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto con rinvio, rimettendo al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017