Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13516 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3850-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZANARDELLI 23 presso lo studio dell’avvocato CARLO ZACCAGNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO PUGNACHI giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che nulla ha da

aggiungere e si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 82/46/13 pubblicata il 21 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza n. 13/43/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da A.F. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) ed ai sottostanti avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) relativi, rispettivamente, ad IRPEF e addizionale regionale per gli anni 2003 e 2004. Gli atti traevano origine dagli avvisi di accertamento emessi, per gli anni considerati, nei confronti della Cell. Com s.r.l. società di cui l’ A. era socio con quota pari al 95%. La Commissione tributaria regionale ha considerato che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società non erano stati notificati anche al socio per cui non poteva presumersi la sua conoscenza con la conseguente motivazione per relationem degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio. Nel merito la Commissione tributaria regionale si riportava alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva escluso la lamentata doppia presunzione.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

A.F. resiste con controricorso.

Il difensore dell’ A. con nota depositata il 23 gennaio 2020 ha comunicato il decesso del proprio assistito in data 23 ottobre 2019.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10 (Statuto del Contribuente) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. In particolare si deduce che il contribuente poteva avere comunque conoscenza degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società di cui era socio con quota del 95%, per cui era irrilevante la mancata notifica di tali avvisi nei suoi confronti, ed il giudice dell’appello non aveva appunto considerato la conoscibilità degli atti in questione.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado riguardo al merito e, in particolare, alla lamentata doppia presunzione.

Il primo motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che il contribuente destinatario dell’atto impositivo sia a conoscenza o che comunque sia a lui conoscibile, cioè che possa conoscerlo. Con particolare riferimento all’ipotesi di società a ristretta base sociale questa Corte ha più volte affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, come modificato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, in quanto, da un lato, l’obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. Nel caso in esame il giudice del merito si è limitato a considerare la mancata notifica al socio dell’avviso di accertamento relativo alla società di cui era appunto socio senza considerare la conoscibilità dell’atto da parte del socio sulla base delle circostanze di fatto rilevanti (Cass. 12 marzo 2014, n. 5645, Cass. 28 novembre 2014, n. 25296, Cass. 4 giugno 2018, n. 14275).

Anche il secondo motivo è fondato. La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (da ultimo Cass.5 agosto 2019, n. 20883). Nel caso in esame il giudice dell’appello si è limitato ad un mero rinvio alla sentenza di primo grado senza alcuna valutazione sulla fondatezza dei motivi di appello sul punto.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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